Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2025| n. 5642.
Diffamazione a mezzo stampa irrilevante conoscenza diretta
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza dell’obbligo risarcitorio è irrilevante la conoscenza che il danneggiato abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la propalazione della notizia diffamatoria, atteso che l’evento lesivo è rappresentato non dalla sua diretta cognizione della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma dalla diffusione che essa ha avuto presso l’opinione pubblica e dal discredito derivatone nel giudizio della collettività intorno alla sua figura. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della corte di merito che aveva ritenuto sussistente un danno da lesione della reputazione, in conseguenza della pubblicazione di una notizia diffamatoria, relativa al coinvolgimento dell’attore in un pluriomicidio, a prescindere dalla prova della effettiva conoscenza, da parte del danneggiato, della notizia diffamatoria).
Ordinanza|3 marzo 2025| n. 5642. Diffamazione a mezzo stampa irrilevante conoscenza diretta
Integrale
Tag/parola chiave: Risarcimento danni – Diffamazione – Danno all’immagine e alla dignità personale – Scriminante della continenza – Presupposti – Cass. n. 27592 del 29/10/2019 – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere-Rel.
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15115/2023 R.G. proposto da
FI.ED. Srl e Sp.An. (Omissis), rappresentate e difese dall’Avv. Te.M. (Omissis);
ricorrenti
contro
Os.Ba., rappresentata e difesa dall’Avv. Vi.So. (Omissis);
controricorrente
nonché contro
Pa.Lu., rappresentato e difeso dall’Avv. Sa.Ce. (Omissis);
controricorrente
nonché contro
Agenzia Ansa Soc. Coop. e Gr.Gi., rappresentati e difesi dall’Avv. Va.Cu. (Omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Fu.Pa.;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
e contro
RA.Ra. Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. prof. Ma.Pr. (Omissis) e dall’avv. Ch.Or. (Omissis), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Ve.Ma.;
controricorrente
e nei confronti di
Pi.Pa., Me. Spa e Be.Ra.;
intimati
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1475/2022 depositata in data 27 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025 dal Consigliere Emilio Iannello.
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FATTI DI CAUSA
1. Pa.Lu., Os.Ba. e Pa.Fo., questi due ultimi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull’allora minore Pa.Ma., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, l’Agenzia Ansa, Gr.Gi., Ed.La. Spa, An.Gi., Ia.Se. Srl, Ex.It., Ya. Srl in liquidazione, Ca.Pa. Soc. Coop., Me. Spa, Be.Ra., PierPa.Lu. Me.Pi., la Ra.Ra. Spa, Fi. Srl (ora FI.ED. Srl), Sp.Ch., Ci.Al., A.G. Srl, Pi.Pa. e Co.Mi., chiedendone la condanna, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità ed in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a causa della diffusione della notizia non veritiera concernente l’iscrizione di Pa.Lu. nel registro delle notizie di reato per l’omicidio di Pa.Ca. (fratello di Pa.Fo. e zio di Pa.Lu. e Pa.Ma.), della moglie An. e dei loro due figli, avvenuto a Caraffa il 27 marzo 2006 (vicenda giudiziaria meglio nota come (Omissis)). Chiesero inoltre la condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 L. n. 47 del 1948 e che fosse ordinata la rimozione dagli archivi ancora in pubblicazione di tutte le false notizie riguardanti Pa.Lu.
Instaurato il contraddittorio rimasero contumaci i soli convenuti A.G. Srl, Pi.Pa. e Co.Mi.
Tutti gli altri convenuti, costituendosi con distinte comparse, resistettero alle domande; alcuni di essi chiesero di essere manlevati, in caso di condanna, dalla Agenzia Ansa.
Nelle more del giudizio gli attori dichiararono di rinunciare alla domanda nei confronti della Ed.La. Spa e del Direttore An.Gi., i quali accettarono la rinuncia.
2. All’esito della svolta istruzione il Tribunale, con sentenza n. 245 del 2020, in parziale accoglimento delle domande proposte da Pa.Lu. e da Os.Ba., condannò Agenzia ANSA, Gr.Gi., RAI Spa, Sp.Ch., Fi. Srl, AGE Agenzia Giornalistica Europa Srl, Pi.Pa., Me. Spa, Be.Ra. e Co.Mi. al pagamento in favore di Pa.Lu. della somma di Euro 70.000,00, ripartita in diverse quote tra i convenuti, a titolo di danno all’immagine e alla dignità personale, oltre interessi e rivalutazione; li condannò inoltre, in solido, al pagamento, sia in favore dello stesso che di Os.Ba., della somma di Euro 30.000,00 per ciascuno a titolo di danno morale, oltre interessi e rivalutazione; accolse la domanda di manleva spiegata da Ex.It. e Ca.Pa. Soc. Coop. nei confronti di Agenzia ANSA; condannò tutti gli organi di informazione convenuti alla rimozione dai loro archivi di ogni eventuale notizia ancora in pubblicazione relativa al coinvolgimento di Pa.Lu. nella strage di Caraffa; rigettò le domande di Pa.Lu. e Os.Ba. in quanto proposte nei confronti di Ia.Se. Srl, Ya. Srl, Me.Pi. e Ci.Al.; rigettò le domande spiegate da Pa.Fo. e Pa.Ma. nei confronti di tutti i convenuti; regolò le spese secondo soccombenza.
3. Pronunciando sui separati gravami proposti da Pa.Lu., Os.Ba., Pa.Fo. e Pa.Ma. (causa iscritta al n. 881/2020 R.G.), Agenzia ANSA Soc. Coop. e Gr.Gi. (causa iscritta al n. 886/2020 R.G.), FI.ED. Srl e Sp.Ch. (causa iscritta al n. 912/2020 R.G.) e RA.Ra. Spa (causa iscritta al n. 919/2020 R.G.), previa riunione degli stessi, nonché sugli appelli incidentali successivamente alla riunione proposti da A.N.S.A. e Gr.Gi., FI.ED. Srl e Sp.Ch., RA.Ra. Spa e, infine, da Co.Mi., la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1475/2022, resa pubblica il 27 dicembre 2022, ha così deciso:
– in parziale accoglimento dell’appello proposto da Pa.Lu. ha condannato in solido l’Agenzia A.N.S.A., Gr.Gi., la RA.Ra. Spa, la FI.ED. Srl, Sp.Ch., Pi.Pa., la AG.Ag. Srl, la Me. Spa e Be.Ra. al pagamento di Euro 70.000 a titolo di danno all’immagine e alla dignità personale in favore di Pa.Lu.; ha inoltre condannato Sp.Ch. al pagamento, in favore dello stesso, di Euro 1.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948;
– ha rigettato l’appello principale di Pa.Fo., Pa.Ma. e Os.Ba.;
– ha accolto l’appello incidentale di Co.Mi., rigettando la domanda risarcitoria nei suoi confronti e annullando la condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado;
– ha accolto parzialmente l’appello incidentale di A.N.S.A. e Gr.Gi., revocando la condanna di A.N.S.A. alla rimozione dai suoi archivi di ogni eventuale notizia sul tragico accadimento (dato che ANSA aveva già provveduto autonomamente alla rimozione), confermando nel resto la sentenza impugnata;
– ha rigettato gli appelli incidentali di RA.Ra. Spa, FI.ED. Srl e Sp.Ch.;
– ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo e ha condannato in solido Agenzia A.N.S.A., Gr.Gi., RA.Ra. Spa, FI.ED. Srl, Sp.Ch., Pi.Pa. Paolo, AG.Ag. Srl, Me. Spa e Be.Ra. al pagamento dei restanti due terzi delle spese in favore di Pa.Lu.;
– ha compensato integralmente le spese dell’appello nel rapporto processuale tra Os.Ba. e gli appellati incidentali, condannando Os.Ba. al pagamento delle spese processuali in favore di AG.Ag. e Pi.Pa.;
– ha condannato Pa.Fo. e Pa.Ma., in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Agenzia A.N.S.A., Gr.Gi., FI.ED. Srl, Sp.Ch., Pi.Pa. e AG.Ag. Srl;
– ha condannato Agenzia A.N.S.A. al pagamento delle spese del grado in favore di Ca.Pa. Società cooperativa;
– ha compensato integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra Co.Mi. e i signori Pa.Lu.-Os.Ba.
4. Avverso tale sentenza FI.ED. Srl e Sp.Ch. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Vi resistono Os.Ba. e Pa.Lu., con distinti controricorsi, l’Agenzia Ansa Soc. Coop. e Gr.Gi., con unico controricorso, e la RA.Ra. Spa, con separato controricorso.
L’Agenzia An. Soc. Coop. e Gr.Gi. propongono, con lo stesso atto, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Os.Ba. e Pa.Lu. depositano altri distinti controricorsi per resistere al ricorso incidentale.
Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.
5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Os.Ba., Pa.Lu. e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altre parti nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Converrà rimarcare al riguardo che la sentenza d’appello dà espressamente atto (par. 8.2, pagg. 25-26) del fatto che “l’appello principale è stato notificato a soli fini della litis denuntiatio ai seguenti soggetti: Ed.La. Spa, An.Gi., Ia. e Me.It. S.r.l, Ex.It., Ya. Srl in liquidazione, Ca.Pa. Soc. Cooperativa, Me.Pi., Ci.Al.
I signori Pa.Lu. – Os.Ba. hanno infatti precisato che nei confronti di costoro “non si chiede nel presente atto la condanna ad alcun titolo di responsabilità” con l’ovvia conseguenza che è ormai definitivamente trascorsa in giudicato la relativa statuizione di rigetto delle domande attoree”.
2. Con il primo motivo del ricorso principale FI.ED. Srl e Sp.Ch. denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 Cost. e degli artt. 51 e 595 c.p.” per avere la Corte d’Appello ritenuto sussistente la dedotta responsabilità in relazione alla pubblicazione ad essi riferibile.
Sostengono che la sentenza impugnata si pone in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa, lamentando in particolare che la lettura dell’articolo è stata fatta in modo atomistico, senza considerare il contesto complessivo della pubblicazione; non sono stati considerati gli elementi di prova forniti durante l’istruzione probatoria espletata in primo grado; la valutazione della natura diffamatoria del testo dell’articolo è stata fatta alla luce di eventi accaduti dopo la sua pubblicazione.
3. Il motivo è inammissibile.
3.1. La Corte ha motivatamente ritenuto che l’articolo a firma di Sp.Ch., pubblicato su “Il Quotidiano della Calabria”, fosse effettivamente diffamatorio, evidenziando come il titolo (“Cugini uniti nel sangue e dal coinvolgimento nella tragedia”) e il contenuto dell’articolo (“To.Cl. e Pa.Lu., cugini tra loro, cugini anche con Eu. e Ma., i due ragazzi uccisi insieme ai genitori Pa.Ca. e An. in un casolare di Caraffa. Uniti da un legame di sangue e forse, chissà, dal coinvolgimento nel più barbaro omicidio che il Catanzarese ricordi da anni. Ieri, entrambi sono stati interrogati per ore. Lunghissimi faccia a faccia con i carabinieri del Reparto operativo, che portano avanti le indagini sul delitto avvenuto lunedì nei pressi di un casolare di Caraffa. Sullo sterminio della famiglia Pa.Lu., infatti, secondo gli investigatori sia To.Cl., che Pa.Lu. saprebbero molto. Il punto è stabilire fino a che punto siano testimoni e da quale punto in poi, invece, possano diventare protagonisti dell’inchiesta che mira a verificare chi abbia ucciso quattro persone e perché”) insinuassero nel lettore il dubbio che Pa.Lu. fosse coinvolto nel pluriomicidio, accostandolo al vero colpevole To.Cl. e sottolineando che l’articolo utilizzava toni allusivi e insinuanti, travalicando i limiti della verità e della continenza.
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Ha peraltro evidenziato che l’articolo è stato pubblicato sul “Quotidiano della Calabria” il 30 marzo 2006, cioè dopo la smentita circa il coinvolgimento di Pa.Lu. nel pluriomicidio e successivamente all’arresto di To.Cl.
Ha inoltre rimarcato come la tesi difensiva circa la più ampia valenza semantica della locuzione “protagonisti dell’inchiesta”, di per sé non necessariamente allusiva di un’accusa, si scontri con l’accostamento del predetto al vero omicida e con la prospettata alternativa con la figura del testimone, di tal che – ha conclusivamente osservato – “l’unico modo in cui è possibile intendere l’asserzione in questione è quella cui è pervenuto correttamente il Giudice di prime cure, ovvero come autore/concorrente dell’omicidio”.
Ha ancora sottolineato la rilevanza, in funzione della operata valutazione, del successivo passaggio contenuto nell’articolo (“… Ieri in mattinata si diffonde la notizia che è indagato per l’omicidio dei parenti ma gli investigatori si affrettano a smentirla. Il giovane però resta a Catanzaro presso la Caserma dei Carabinieri di Piazzale Trieste. Per ore sotto torchio, mentre a distanza di molti chilometri, nel suo paese, la madre, provata da tanto dolore, non regge il colpo e si sente male”), rilevando al riguardo che:
a) la frase “per ore sotto torchio”, oltre a non essere conforme a verità, fa evidentemente intendere un lungo interrogatorio finalizzato a scoprire quanto più possibile da una persona che si ritiene coinvolta, assumendo pertanto, in tale contesto, una valenza prettamente negativa e denigratoria;
b) altresì non veritiera e allusiva risulta essere l’articolo là dove fa intendere che la madre di Pa.Lu. si fosse sentita male mentre quest’ultimo veniva interrogato dai Carabinieri, atteso che, secondo l’accertata ricostruzione dei fatti, la madre si sarebbe sentita male quando, insieme allo stesso Pa.Lu., apprendevano per la prima volta, dalla televisione, la notizia della strage e del presunto coinvolgimento di Pa.Lu.
3.2. Una siffatta motivazione, ampia e specifica nel dar conto dei vari elementi considerati, appare pienamente rispettosa dei canoni dettati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di scriminante del diritto di cronaca (v. ex aliis Cass. n. 27592 del 29/10/2019, Rv. 655572: “in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni”; Cass. n. 17082 del 28/07/2014, Rv. 632677: “In tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, non può essere invocata la scriminante del diritto di cronaca quando si divulghi, a mezzo stampa, la notizia inveritiera di una perquisizione domiciliare subita da una persona sottoposta ad indagini, attesa l’idoneità di tale mezzo di ricerca della prova (al pari della esecuzione di misure cautelari personali o reali) a determinare una “macchia” per la reputazione del soggetto interessato”) e come tale si sottrae alle censure svolte con il motivo in esame, peraltro generiche e in definitiva volte a sollecitare una rilettura e una diversa valutazione dell’articolo in questione nel contesto del materiale istruttorio.
Varrà in tal senso rammentare che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione nei limiti in cui esso è consentito dalla previsione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (Cass. 23/06/2021, n. 17965, in motivazione, par. 7; Cass. 28/02/2019 n. 5811; v. anche Cass. 14/03/2018, n. 6133; 27/07/2015, n. 15759; 30/05/2017, n. 13520;
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21/05/2014, n. 11268; 10/01/2012, n. 80; 18/10/2005, n. 20138).
4. Con il secondo motivo le ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto solidalmente responsabili i convenuti al risarcimento del danno all’immagine senza accertare caso per caso il nesso di causalità tra le condotte asseritamente accertate e il danno riconosciuto e senza dunque distinguere le varie condotte contestate alle singole testate giornalistiche convenute, accertamento invece particolarmente necessario nel caso in esame, nel quale le condotte contestate nell’atto di citazione erano notevolmente diverse fra di loro: da una parte, i molteplici servizi giornalistici trasmessi in video e sul web nei quali si dava la notizia dell’arresto di Pa.Lu. e, dall’altra, un unico articolo pubblicato sulla carta stampata.
5. Anche tale motivo è inammissibile.
In relazione all’accertamento dell’esistenza di un nesso di causa tra una determinata condotta (nella specie la pubblicazione di una notizia di cronaca inosservante dei canoni della verità, ancorché putativa, e continenza) e l’evento di danno (la diffusione della notizia diffamatoria) in sede di legittimità è censurabile soltanto l’eventuale errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento (ad es., la regola della certezza invece che quella della ragionevole probabilità). Per contro, l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze fattuali che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 27091 del 2024, in motivazione, par. 11.7; Cass. n. 21563 del 2022; n. 28813 del 2019; n. 9985 del 2019; n. 4439 del 2014).
Nella specie l’accertamento compiuto dal giudice d’appello non lascia emergere l’applicazione di regole causali erronee, né di struttura
né funzionali, e si pone quale legittimo e non sindacabile esercizio del potere dovere ad esso demandato di valutazione di merito delle risultanze istruttorie; con esiti peraltro conformi a quelli della valutazione condotta dal primo giudice, le cui conclusioni sono riformate in appello, in accoglimento del gravame sul punto proposto dai danneggiati, solo per ciò che concerne gli effetti giuridici che da tale accertamento derivano rispetto a questi ultimi, correttamente individuati nel sorgere in capo ai diversi autori delle condotte concausali, ex art. 2055 cod. civ., di una obbligazione risarcitoria solidale e non parziaria.
Ed invero, diversamente da quanto postulato dalle ricorrenti, la Corte d’Appello ha motivatamente evidenziato l’esistenza di un non secondario contributo causale nella determinazione dei danni attribuibile all’articolo pubblicato il 30 marzo 2006 su “Il Quotidiano” a forma di Sp.Ch., rilevando che “il fatto che esso sia stato pubblicato in un momento successivo rispetto alle altre testate non è, come afferma FI.ED. Srl, un elemento positivo da cui far derivare una minor danno, ma, al contrario, è rappresentativo di una condotta diffamatoria più grave rispetto alle altre ” (pag. 36).
In tale contesto eccentrica è la denuncia della violazione dell’art. 2055 cod. civ., in astratto ipotizzabile solo ove il giudice, per ipotesi, affermi la responsabilità risarcitoria solidale dell’autore di una determinata condotta pur avendo espressamente riconosciuto, ex art. 41, secondo comma, c.p., ad uno o più degli altri fattori causali efficienza determinante e assorbente “tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. Sez. U. n. 13143 del 2022).
Una tale affermazione, però, non emerge affatto dalla sentenza, né viene individuata dalle ricorrenti, la cui denuncia, in tale contesto, si risolve nella sostanza nella mera oppositiva contestazione della sussistenza della ritenuta efficacia concausale e, dunque, in una inammissibile censura di consistenza prettamente meritale.
6. Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1126, 2059, 2697 e 2729 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
Lamentano che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sul terzo e sul quarto motivo dell’appello da esse proposto in punto di liquidazione tanto del danno all’immagine quanto del danno morale, adottando al riguardo una motivazione “non applicabile” ad esse ricorrenti in quanto la documentazione medica cui in essa si fa riferimento (in particolare i referti di pronto soccorso) reca la data del 29 marzo 2006 e cioè quella il giorno precedente alla pubblicazione dell’articolo ad esse riferibile.
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7. Il motivo è inammissibile.
7.1. In disparte l’inammissibilità derivante, già di per sé, dalla prospettazione, con riferimento al medesimo unitario discorso argomentativo (v. Cass. 17/05/2023, n. 13542; 11/04/2018, n. 8915; Sez. U. 10/07/2017, n. 16990; Sez. U, 6/05/2015, n. 9100; Cass. 23/04/2013, n. 9793; 12/09/2012, n. 15242; 23/09/2011, n. 19443) di due eterogenei e incompatibili vizi cassatori – da un lato error in iudicando per violazione di norme del codice di vario contenuto, dall’altro error in procedendo per omessa pronuncia su motivi d’appello -, appare evidente che:
a) l’illustrazione della censura dimostra di per sé che una pronuncia sul punto è contenuta in sentenza;
b) sono eccentrici, oltre che non illustrati, i riferimenti tra le norme asseritamente violate:
b1) all’art. 1126 cod. civ., posto che il tema trattato nella parte di motivazione investita dal motivo non è la quantificazione del danno ma la sua stessa esistenza e la riconducibilità causale alle varie pubblicazioni;
b2) all’art. 2059 cod. civ., non potendo dubitarsi -e non essendo nemmeno posto in discussione dagli argomenti proposti- che i pregiudizi non patrimoniali accertati, in quanto derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, siano suscettibili della tutela risarcitoria assicurata da tale norma (v. Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975);
b3) all’art. 2697 cod. civ., non avendo la Corte di merito fatto applicazione, nella supposta assenza di prova del danno, di un errato criterio di riparto del relativo onere, ma ben al contrario avendo ritenuto emergente dall’istruttoria tale prova, seppur presuntiva; è appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo costante insegnamento, la violazione dell’art. 2697 c.c. può in astratto configurarsi (solo) se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, il che nella specie non è nemmeno dedotto (v. Cass. Sez. U. 5/08/2016, n. 16598, in motivazione, pag. 33, par. 14; v. anche, ex multis, Cass. n. 26769 del 2018);
7.2. Con riferimento, poi, al pure evocato (tra le norme asseritamente violate) art. 2729 cod. civ. la censura non rispetta i criteri e i requisiti al riguardo indicati, sulla falsariga di giurisprudenza precedente, da Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785.
Si è in tale arresto evidenziato che “la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone … un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.
Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del
ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.
Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).
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In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti”.
Ebbene, nella specie, le ricorrenti lungi dal misurarsi con l’ampia motivazione esposta in sentenza, peraltro testualmente richiamata in premessa, appuntano il loro argomentare solo su uno dei diversi elementi considerati come indicativi dei danni sofferti (il referto del pronto soccorso del 29 marzo 2006) trascurando di considerare che il ragionamento presuntivo si basa anche su altre e successive emergenze (certificati medici del 25 maggio 2006 e consulenza psicologica). Né può sfuggire che nel ragionamento della Corte di merito si sottolinea il carattere non istantaneo e puntiforme dell’evento lesivo ma il suo progressivo aggravamento, dando luogo ad uno “stato d’ansia alimentato e rafforzato dalla diffusione delle notizie diffamatorie”.
Nessuna intrinseca contraddittorietà, dunque, né violazione dei criteri legali che presiedono il ragionamento presuntivo può ravvisarsi in relazione al richiamo al referto del P.S. del 29 marzo 2006 quale indice di una patologia già allora innescatasi, essendo evidente che la Corte ha inteso apprezzare, sulla base anche delle altre indicate evidenze indizianti, l’apporto della pubblicazione, pur successiva a quella data, come idonea ad “alimentare e rafforzare” il pregiudizio morale sofferto.
8. Il ricorso principale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
9. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia An. Soc. Coop. e Gr.Gi. denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., attesa l’assenza della prova di un nesso materiale tra la condotta diffamatoria attribuita ad An. e i danni accertati in giudizio”.
Lamentano che il danno-conseguenza morale sia stato ritenuto sussistente in difetto di qualsivoglia prova della circostanza della effettiva conoscenza, da parte di Pa.Lu. e della madre, della notizia diffamatoria, prima diffusa e poi tempestivamente corretta da An..
Ciò in quanto di tale specifica prova non v’è alcuna traccia nell’impugnata sentenza in quanto il giudice di seconde cure si limita, da un lato, a ritenere diffamatoria la notizia incontrovertibilmente diffusa da An., nell’arco temporale accertato, dall’altro, a ritenere verosimile che la sofferenza dei diffamati fosse riconducibile alle errate informazioni messe in circolazione dai numerosi media convenuti in giudizio.
Affermano che analogo vizio affligge anche la parte motivazionale dell’impugnata sentenza che riguarda il danno-conseguenza all’immagine e alla dignità personale riconosciuto al Pa.Lu., atteso che la Corte di merito si limita al riguardo a dar conto degli elementi che giustificano il convincimento di un danno reputazionale, ma non indica da quali circostanze debba ritenersi provato il nesso materiale tra tale danno e la specifica e circoscritta condotta di An., che pubblica la notizia diffamatoria ma la corregge nelle ore immediatamente successive.
10. L’esposta censura è manifestamente infondata.
La fattispecie legale da cui scaturisce l’obbligo risarcitorio è integrata, secondo lo schema dell’illecito aquiliano, dalla condotta contra ius e non iure (nella specie la pubblicazione di notizia di cronaca non veritiera unitamente alla sua successiva ripresa da diversi altri organi d’informazione), dall’evento di danno (la diffusione della notizia e la connessa lesione del diritto all’onore e alla reputazione), dal nesso di causa (secondo causalità materiale) tra la prima ed il secondo, dall’esistenza di conseguenze pregiudizievoli risarcibili (nella specie il discredito e i sospetti diffusi sulla persona del danneggiato e le connesse sofferenze morali in termini di ansia, disagio, frustrazione) dal nesso di causa (secondo rapporto di causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ.) tra l’evento di danno e le dette conseguenze dannose.
In tale schema non trova posto la conoscenza che il danneggiato stesso abbia avuto della pubblicazione da cui ha avuto origine la diffusione della notizia diffamatoria, l’evento lesivo essendo rappresentato non dalla diretta cognizione da parte del danneggiato della specifica e iniziale fonte della notizia diffamatoria, ma dalla diffusione che essa ha avuto presso l’opinione pubblica (specie in un
contesto particolare e ristretto quale quello di un piccolo comune della Calabria) e dal discredito derivatone nel giudizio della collettività intorno alla sua figura, evento che ben può determinarsi prima e anche senza che il danneggiato abbia egli stesso appreso come e da dove abbia avuto avvio la propalazione della notizia diffamatoria. Perché possa apprezzarsi poi il danno morale è certo necessaria la consapevolezza da parte del danneggiato, che deve però riguardare l’evento dannoso (la diffusione della notizia diffamatoria) ma non anche necessariamente il fatto che l’ha originata.
Proprio detta natura del danno e la relativa dinamica causale rendono anche non decisiva, in senso ostativo, la circostanza che la notizia sia stata rettificata dall’An. nelle ore immediatamente successive, volta che tale rettifica non ha comunque potuto impedire, come affermato in sentenza alla stregua di non censurato e insindacabile accertamento di fatto, la diffusione della notizia già determinatasi nell’immediatezza della pubblicazione e con essa la lesione lamentata (cfr. Cass. 17/01/2022, n. 1152).
11. La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.
12. Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.
13. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti sia principali che incidentali alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo secondo valori medi dello scaglione di riferimento; quelle relative alla difesa in giudizio di Pa.Lu. e Os.Ba. vanno distratte in favore dei rispettivi difensori che ne hanno fatto rituale richiesta nei controricorsi e nelle memorie; non si liquidano per essi spese vive in quanto non indicate nelle depositate note spese.
14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti sia principali che incidentali, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Diffamazione a mezzo stampa irrilevante conoscenza diretta
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta quello incidentale.
Condanna le ricorrenti principali, in solido, alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, liquidate:
a) in favore dei controricorrenti Pa.Lu. e Os.Ba., per ciascuno, in Euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei rispettivi difensori, Avv.ti Vi.So. e Sa.Ce.;
b) in favore dei controricorrenti Agenzia An. Soc. Coop. e Gr.Gi., in solido, in Euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
c) in favore della controricorrente RA.Ra. Spa, in Euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna i ricorrenti incidentali, in solido, alla rifusione, in favore dei controricorrenti Pa.Lu. e Os.Ba., delle spese processuali, liquidate, per ciascuno, in Euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei rispettivi difensori, Avv.ti Vi.So. e Sa.Ce..
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti sia principali che incidentali, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2025.
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