Difetto di rappresentanza processuale e regime delle spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 maggio 2021| n. 14591.

Difetto di rappresentanza processuale e regime delle spese processuali, occorre distinguere due ipotesi: nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore “senza” effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nelle ipotesi di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, rendendo conseguentemente ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’appello, condannando l’intimata al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente nel giudizio di appello ed in quello di legittimità; nella circostanza, infatti, la corte distrettuale, dopo aver attestato il passaggio in giudicato sulla statuizione di primo grado, la quale aveva escluso il riverberarsi di effetti sulla ricorrente dell’attività svolta dal difensore senza procura, compensando le spese del grado, aveva poi contraddittoriamente onerato la ricorrente medesima delle spese di cancellazione della trascrizione della domanda, omettendo di considerare che il rapporto processuale doveva intendersi instaurato soltanto con il difensore privo di procura).

Ordinanza|26 maggio 2021| n. 14591. difetto di rappresentanza processuale e regime delle spese processuali

Data udienza 19 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Compravendita immobiliare – Preliminare – Inadempimento – Controversia – Citazione – Inesistenza – Procura alle liti ad avvocato e sottoscrizione di altro avvocato – Cancellazione trascrizione domanda – Disciplina delle spese processuali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6418-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1214/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

difetto di rappresentanza processuale e regime delle spese processuali

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1214/2015 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25 agosto 2015.
L’intimata (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
2. La Corte d’appello di Bari ha accolto in parte il gravame avanzato da (OMISSIS) contro la sentenza 6 ottobre 2009 del Tribunale di Lucera, che aveva dichiarato la “inesistenza” dell’atto di citazione notificato da (OMISSIS) a (OMISSIS) in relazione al lamentato inadempimento di un contratto preliminare di compravendita di fondi rustici, fra loro stipulato il 21 gennaio 2006. In accoglimento dell’eccezione in tal senso sollevata dalla convenuta (OMISSIS), il Tribunale rilevo’ che la procura alle liti inerente alla citazione risultava rilasciata da (OMISSIS) soltanto all’avvocato (OMISSIS) ed invece sottoscritta dall’avvocato (OMISSIS), la quale non era contemplata nel mandato. La Corte d’appello di Bari ha poi condannato (OMISSIS) a cancellare a sua cura e spese la trascrizione della domanda giudiziale, in quanto effettuata dall’attrice nel suo interesse, e potendo comunque ordinarsi tale cancellazione anche d’ufficio; la Corte di Bari condanno’ quindi (OMISSIS) a rimborsare a (OMISSIS) un terzo delle spese del giudizio di appello, confermando la compensazione invece disposta per il giudizio di primo grado.
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria in data 8 gennaio 2021.
4. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2668 c.c., comma 2: la Corte d’appello non avrebbe considerato che, in caso di rigetto della domanda giudiziale o di estinzione del giudizio per rinuncia o inattivita’ delle parti, la cancellazione della trascrizione puo’ essere disposta solo con ordine giudiziale, non potendovi provvedere le parti autonomamente. La Corte di Bari avrebbe, cosi’, contraddittoriamente valutato la necessita’ dell’appello, per l’interesse della (OMISSIS) alla cancellazione, e poi affermato che, essendoci l’accordo fra le parti, “la questione poteva anche risolversi diversamente”.
5. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., articolo 83 c.p.c., articolo 91 c.p.c., comma 1 e articolo 324 c.p.c. La Corte d’appello di Bari, dopo aver attestato il passaggio in giudicato sulla statuizione di primo grado che aveva escluso il riverberarsi di effetti sulla stessa attrice (OMISSIS) dell’attivita’ svolta dal difensore senza procura, ed aveva peraltro compensato le spese del grado, ha poi contraddittoriamente onerato la stessa ricorrente delle spese di cancellazione della trascrizione della domanda, senza considerare che il rapporto processuale doveva intendersi instaurato soltanto con l’avvocato (OMISSIS).

difetto di rappresentanza processuale e regime delle spese processuali

6. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1 e articolo 92 c.p.c., comma 2: la ricorrente e’ stata condannata a rifondere un terzo delle spese processuali di appello in quanto ritenuta soccombente sulla questione della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Si oppone che la (OMISSIS) non ha in alcun modo dato causa al processo di secondo grado, non avendo minimamente ostacolato la cancellazione della trascrizione della domanda.
7. Assume rilievo pregiudiziale il secondo motivo di ricorso, il quale risulta fondato nei limiti di seguito specificati.
La Corte d’appello di Bari premette, a pagina 4 della sua sentenza, che e’ passata in giudicato, perche’ non oggetto di specifico motivo di gravame, la statuizione resa dal Tribunale di Lucera, secondo cui “l’attivita’ del difensore senza procura non puo’ riverberare alcun effetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui solo il procuratore assume la responsabilita’”. Tale motivazione era stata posta dal giudice di primo a sostegno della sua decisione di definire in rito la lite. La sentenza del Tribunale di Lucera aveva effettivamente dichiarato alle pagine 4 e 5 la inesistenza dell’atto di citazione, nonche’ del rapporto processuale riferibile all’attrice (OMISSIS), per poi compensare integralmente “tra le parti” le spese del giudizio.
La statuizione resa al riguardo dal Tribunale rievoca il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo il quale, ai fini della disciplina delle spese processuali, occorre distinguere:
1) nel caso di azione (o impugnazione) promossa dal difensore “senza” effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nelle ipotesi di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto e’ speso), l’attivita’ del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilita’, rendendo conseguentemente ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
2) nel caso, invece, di invalidita’ o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non e’ ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attivita’ processuale e’ provvisoriamente efficace e la procura, benche’ sia nulla o invalida, e’ tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (cfr. Cass. Sez. U, 10/05/2006, n. 10706; di recente, Cass. Sez. 6 – 1, Cass. 20/11/2017, n. 27530; Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13055; Cass. Sez. 6 – 3, 28/05/2019, n. 14474).
La mancanza della firma del difensore nella procura alle liti conferita ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, sia pure nelle modalita’ essenziali chiarite da Cass. Sez. U, 28/11/2005, n. 25032, non puo’, del resto, essere sopperita dalla sottoscrizione altrimenti apposta da un professionista diverso da quello indicato in mandato (Cass. Sez. L, 01/02/1989, n. 605; Cass. Sez. 1, 27/08/1993, n. 9091).
In base alla pronuncia resa al riguardo dal Tribunale di Lucera e sottratta all’effetto devolutivo dell’appello proposto da (OMISSIS), la mancata sottoscrizione della procura rilasciata all’avvocato (OMISSIS) e’ stata, dunque, qualificata nella sostanza come equivalente al mancato conferimento della stessa, di tal che il processo si e’ considerato instaurato con la citazione del 4 agosto 2006 su iniziativa del faisus procurator nei confronti della controparte cosi’ in esso evocata. Tale statuizione, passata in giudicato, ha cosi’ anche escluso che l’instaurazione del giudizio potesse imputarsi a (OMISSIS), non avendo quella conferito apposito mandato al difensore che aveva dichiarato di rappresentarla. L’attivita’ processuale svolta dal difensore, ad avviso del Tribunale, non aveva cosi’ spiegato effetti nella sfera giuridica dell’attrice, essendo l’atto di conferimento della rappresentanza tecnica elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attivita’ della parte. Poiche’ per il Tribunale l’attivita’ del difensore senza procura, non potendo riverberare alcun effetto sulla parte, restava attivita’ processuale di cui egli solo assumeva la responsabilita’ (anche in ordine alle spese, era da intendere, non lasciando la sentenza di primo grado ingenerare alcuna apparenza o affidamento in senso diverso), all’esito della sentenza di primo grado il rapporto processuale doveva intendersi costituito per intanto in capo a lui ed egli ne era divenuto automaticamente parte.

difetto di rappresentanza processuale e regime delle spese processuali

In sostanza, attraverso la domanda sottoscritta dal difensore privo di procura, viene coinvolta nel giudizio innanzitutto la questione pregiudiziale di rappresentanza. Se il giudice accerta la mancanza della procura, a soccombere sulla questione pregiudiziale, che e’ l’unica questione in base alla quale viene definito il procedimento con la declaratoria di nullita’ o di inammissibilita’, e’ proprio e soltanto l’avvocato che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio – e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura -, e non certo il soggetto da lui nominato (che, se non ha conferito la procura, nulla puo’ avere affermato in proposito).
Poiche’ l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lucera era volto unicamente a conseguire l’ordine giudiziale di cancellazione della domanda giudiziale ed a riformare la statuizione in punto di compensazione delle spese processuali di primo grado e di sussistenza della responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., comma 2, (senza contestare che il rapporto processuale si fosse, in realta’, comunque instaurato non con l’avvocato (OMISSIS), ma di fatto con (OMISSIS), per avere quest’ultima comunque conferito una procura, benche’ invalida), l’appello stesso doveva essere dichiarato inammissibile. Invero, la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e dalla corrispondenza alle risultanze processuali (arg. da Cass. Sez. 3, 14/07/2006, n. 16100).
8. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo, i quali perdono di immediata rilevanza decisoria.
Al riguardo del primo motivo, si consideri, peraltro, come questa Corte abbia piu’ volte chiarito che la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli articoli 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima o con il provvedimento di estinzione per rinunzia od inattivita’ delle parti, potendo altrimenti essere disposta anche con la procedura della correzione dell’errore materiale, la quale e’ inidonea a determinare una posizione di soccombenza ai fini della regolamentazione delle spese processuali (arg. da Cass. Sez. 6 – 2, 12/02/2016, n. 2896; Cass. Sez. 1, 06/10/2005, n. 19498; Cass. Sez. 1, 30/04/1997, n. 304).
9. Essendo accertata l’inammissibilita’ all’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), va disposta a norma dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito.
(OMISSIS) va condannata a rimborsare a (OMISSIS) le spese processuali sostenute nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, negli ammontari liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilita’ dell’appello, e condanna (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali sostenute da (OMISSIS) nel giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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