Dichiarazione infedele ex art. 5 comma 4 D.lgs. n. 471/1997

Corte di Cassazione, sezione civile, Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20463.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi di dichiarazione infedele ex art. 5 comma 4 D.lgs. n. 471/1997, la sanzione è irrogabile, senza che occorra in concreto che la dichiarazione inesatta abbia determinato un’evasione dell’imposta o il conseguimento di un rimborso indebito, indipendentemente dell’intenzione di frodare il Fisco

Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20463

Data udienza 19 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 396/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. prof. (OMISSIS) anche disgiuntamente con l’avv. (OMISSIS) con domicilio eletto presso quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 112/17/11 depositata il 07/11/2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/2/2019 dal consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:
– la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Firenze, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso di (OMISSIS) s.n.c., societa’ di mero godimento, aveva annullato gli avvisi di contestazione delle sanzioni a questa irrogate, ai sensi del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 5, comma 4, per aver esposto, nelle dichiarazioni dal 2000 al 2005, un credito IVA di cui non aveva diritto ad ottenere il rimborso;
– la CTR ha escluso che ricorressero i presupposti per l’applicazione delle sanzioni rilevando che la s.n.c., pur indicando il credito in dichiarazione, non lo aveva mai chiesto a rimborso ne’ utilizzato in compensazione;
– avverso la sentenza, depositata il 7.11.011, l’Amministrazione Finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria; la societa’ contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:
– con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 5, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 4 e 19, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente escluso che l’esposizione in dichiarazione del credito non costituisse condizione di per se stessa sufficiente all’irrogazione della sanzione;
– il motivo e’ fondato;
– questa Corte ha gia’ affermato che, in tema di violazioni dell’obbligo di dichiarazione annuale I.V.A., il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 43, comma 2, (ora abrogato dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 16), il cui contenuto e’ stato sostanzialmente trasfuso nel Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 5, comma 4, deve trovare applicazione tutte le volte in cui dalla dichiarazione presentata risulti un’imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, senza che occorra che in concreto la dichiarazione inesatta abbia determinato un’evasione dell’imposta ovvero il conseguimento di un rimborso indebito, ed indipendentemente dall’intenzione di frodare il fisco (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13502 del 27/07/2012);
– la disposizione in parola, in sostanza, colpisce e sanziona la mera indicazione infedele resa nella dichiarazione, indipendentemente dal concreto utilizzo del credito in una delle forme consentite dall’ordinamento; risulta tutelato infatti non l’interesse dell’Erario alla corretta percezione delle imposte doverosamente da corrispondersi, ma il diverso e autonomo interesse dell’Erario alla presentazione da parte del contribuente di dichiarazioni correttamente redatte e di contenuto fedele al vero, pena pregiudizio alla sua attivita’ di controllo;
– l’esposizione del credito Iva non spettante integra dunque una violazione sostanziale e non meramente formale, come tale non ricompresa nel novero di quelle di cui e’ esclusa la punibilita’ ai sensi il del Decreto Legislativo n. 472 del 1996, articolo 6, comma 5 bis, (introdotto dal Decreto Legislativo n. 32 del 2001), che ha, per l’appunto, chiarito che “non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’attivita’ di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”;
– cio’ premesso, va pure escluso che, secondo quanto dedotto da (OMISSIS) nel controricorso, sia ravvisabile nella specie un’ipotesi di obiettiva incertezza sull’ambito e sull’applicazione della norma, tale da comportare la disapplicazione della sanzione;
– se infatti il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 5, comma 4, e’ diretto alla repressione di dichiarazioni infedeli, indipendentemente dal dolo o dalla colpa (Cass. n. 7087/1997), ne deriva come logica conseguenza che la sanzione potrebbe essere disapplicata solo nel caso (che qui non ricorre) in cui l’incertezza sia stata in concreto avvalorata dal comportamento della stessa Amministrazione;
– la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Firenze, in diversa composizione, la quale valutera’ la proporzionalita’ della sanzione e liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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