Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 dicembre 2022| n. 30752.
Dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale ed il consenso del figlio che ha compiuto l’età di quattordici anni
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l’età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l’azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell’azione, a seconda che l’età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d’ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, ma non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso. (Nella specie, la S.C. ha affermato i predetti principi con riferimento ad un’azione di accertamento giudiziale della paternità, promossa dalla madre di una minore che aveva compiuto quattordici anni in epoca successiva alla sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato la paternità, ma anteriormete alla proposizione del ricorso in Cassazione avverso la stessa decisione impugnata).
Sentenza|11 gennaio 2023| n. 472. Dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale ed il consenso del figlio che ha compiuto l’età di quattordici anni
Data udienza 4 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Famiglia – Dichiarazione di genitorialità – Raggiungimento dei 14 anni da parte del minore – Epoca anteriore alla notifica del ricorso e del controricorso – Esclusione della ricorrenza della piena legittimazione processuale della madre – Compimento dell’incombente previsto dall’articolo 273 cc – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9694/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), come da procura speciale in atti.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), curatore speciale della minore (OMISSIS)2BORGHI ANGELICA (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (null) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
nonche’ contro
PROCURATORE GENERALE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
– intimato –
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 123/2021 depositata il 14/01/2021;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza partecipata del 04/11/2022 dal Consigliere LAURA TRICOMI;
udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ssa ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’ (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
uditi per i controricorrenti gli avvocati (OMISSIS), che hanno chiesto il rigetto.
Dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale ed il consenso del figlio che ha compiuto l’età di quattordici anni
FATTI DI CAUSA
1.- (OMISSIS), madre della minore (OMISSIS), nata a (OMISSIS), promosse il giudizio per dichiarazione giudiziale di genitorialita’ nei confronti di (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Milano.
Nominato il curatore speciale per la minore, il Tribunale accolse la domanda e dichiaro’ che la minore (OMISSIS) era figlia di (OMISSIS).
L’appello promosso da quest’ultimo e’ stato respinto dalla Corte di appello di Milano.
(OMISSIS) ricorre per cassazione con sette mezzi, corroborati da memoria. (OMISSIS) replica con controricorso e memoria. Il curatore speciale della minore, avv. (OMISSIS), ha depositato controricorso.
Il ricorso e’ stato discusso oralmente in pubblica udienza, a seguito di richiesta della L. n. 176/2020, ex articolo 28, comma 8 bis,. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni orali, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.- Il ricorso e’ articolato nei seguenti motivi:
I) Omessa applicazione degli articoli 315 bis, comma 3, e 336 bis, comma 1, articolo 12 Conv. di New York del 1989, articolo 7 Conv. Strasburgo del 1996 e articolo 24 dei Diritti dell’UE; il ricorrente lamenta l’omesso ascolto della minore, che ha compiuto dodici anni durante lo svolgimento del giudizio di appello.
II) Violazione o falsa applicazione degli articoli 303, 307, comma 3, 291, ultimo comma, 170 c.p.c., 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c., articolo 45 disp.att. c.p.c., Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 6, 8; il ricorrente lamenta, nel primo grado del giudizio, l’omessa notifica al domicilio eletto del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza del 18/10/2017 per la prosecuzione del giudizio a seguito di rimessione in termini; l’omessa comunicazione dell’ordinanza di rinvio al 18/10/2017 pronunciata fuori udienza; la mancata partecipazione all’udienza; la nullita’ del procedimento e della sentenza.
III) Violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.p.; il ricorrente lamenta l’omessa applicazione analogica nel giudizio civile degli articoli indicati che regolano la ricostruzione degli atti e dei documenti di causa nel processo penale; l’incertezza sulla ricostruzione degli atti e dei documenti; la violazione del principio del giusto processo; la nullita’ della sentenza e del procedimento.
IV) Violazione o falsa applicazione degli articoli 116, comma 1, c.p.c., 2700 c.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; l’erronea valutazione delle prove, la contraddittorieta’ insanabile della motivazione, la nullita’ della sentenza.
Il ricorrente deduce di avere, quale periziando, disconosciuto la firma sul tampone buccale prima che il CTU estraesse il DNA e non di non avere riconosciuto quella firma come sua. A suo parere, l’attestazione del CTU che il campione era stato prelevato dal periziando non varrebbe a dimostrare l’integrita’ del campione e l’irrilevanza della genuinita’ della firma.
V) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; motivazione apparente; omesso esame dei dubbi posti dal CTP rispetto alla CTU osta a base della dichiarazione di paternita’.
VI) Violazione o falsa applicazione degli articoli 116, comma 2, c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. Il ricorrente sostiene che la mancata sottoposizione agli esami biologici giustificata da impegni professionali, come nel suo caso, non poteva essere liberamente valutata dal giudice quale prova dell’esistenza del rapporto parentale ed erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto la sua condotta ostruzionistica ed equivalente ad un rifiuto del test.
VII) Violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il ricorrente si duole della condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del curatore speciale della minore in forza del principio della soccombenza e la contraddittorieta’ insanabile della decisione.
3.1. – Risulta preliminare all’esame dei motivi di ricorso, la ricostruzione delle circostanze di fatto che hanno connotato lo svolgimento del processo e la valutazione della loro ricaduta processuale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 273, comma 2, c.c., che prevede l’acquisizione del consenso del minorenne nel procedimento per dichiarazione giudiziale della genitorialita’, questione rilevabile d’ufficio che risulta indotta dal primo mezzo di ricorso, concernente il tema del mancato ascolto della minore nel corso del procedimento.
3.2.- In ordine alla sviluppo cronologico della vicenda processuale in esame, va rammentato che: la minore a cui si riferisce il giudizio nacque il 15 gennaio 2007; l’azione di accertamento giudiziale della genitorialita’ venne promossa dalla madre esercente la responsabilita’ genitoriale con atto di citazione notificato il 30 maggio 2013 (quando la minore aveva sei anni); il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8298 pubblicata il 24 luglio 2018 (quando la minore aveva undici anni), dichiaro’ che (OMISSIS) era figlia di (OMISSIS); la Corte di appello di Milano confermo’ la prima decisione con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2021 (quando la minore aveva tredici anni, il giorno precedente il compimento dei quattordici anni, avvenuto il 15 gennaio 2021); avverso detta sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione notificato a mezzo posta in data 15 aprile 2021 (dopo il compimento dei quattordici anni da parte della minore) e, di seguito, (OMISSIS) ha replicato con controricorso notificato il 25 maggio 2021.
3.3.-Va, quindi, considerato il quadro normativo.
3.3.1.- In tema di accertamento giudiziale della genitorialita’, del Decreto Legislativo n. 154/2013 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219,articolo 273 c.c. – nel testo attualmente vigente, cosi’ modificato dall’articolo 32, comma 1, lettera b), a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014 (7 febbraio 2014) – prevede che l’azione nell’interesse di un minore puo’ essere proposta dal genitore che esercita la responsabilita’ genitoriale prevista dall’articolo 316 c.c., precisando, al comma 2, che “Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’eta’ di quattordici anni”.
3.3.2.-Le modifiche apportate all’articolo 273 c.c. dal Decreto Legislativo n. 154/2013, articolo 32 hanno riguardato pochi aspetti: e’ stato eliminato l’aggettivo “naturale”, prima riferito a paternita’ e maternita’; e’ stata sostituita la menzione della “potesta’” con la “responsabilita’ genitoriale”; inoltre, l’eta’ per il consenso del figlio, e’ stata abbassata a quattordici anni.
3.3.3.- Quanto alla disciplina applicabile a vicende connotate da intertemporalita’ – come quella in esame -, in assenza di disposizioni transitorie e finali specifiche dettate dall Decreto Legislativo n. 154/2013,articolo 104 a cio’ deputato, va affermata la immediata applicabilita’ in toto dell’articolo 273 c.c., cosi’ come e’ avvenuto per tutte le disposizioni riguardanti gli istituti della filiazione e della responsabilita’ genitoriale non altrimenti disciplinati, destinati ad esplicare i loro effetti vincolanti anche sui soggetti nati o divenuti genitori in epoca anteriore alla entrata in vigore della anzidetta revisione.
3.3.4.- L’articolo 273 c.c., riguardante sia i minorenni che gli interdetti, per comune opinione della dottrina e della giurisprudenza, trova fondamento nella necessita’ di garantire che l’azione, da promuovere o promossa, corrisponda effettivamente all’interesse, anche morale ed affettivo, del soggetto incapace di agire.
Nel caso del minore, al raggiungimento dell’eta’ ivi indicata, la valutazione dell’interesse all’accertamento giudiziale della genitorialita’ gli e’ direttamente rimessa ed egli puo’ esprimere il suo consenso ai sensi dell’articolo 273 c.c. “per promuovere e proseguire l’azione” (Cass. n. 3935/2012).
3.3.5.- Sia per l’azione promossa dal genitore, sia per quella promossa dal tutore, si e’ ritenuto dalla giurisprudenza prevalente che si tratta di un’ipotesi di sostituzione processuale, con il conferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto (Cass. n. 10131/2005; Cass. n. 2970/1993; Cass. n. 5411/1985) e non di rappresentanza (Cass. n. 32309/2018).
3.3.6.- Una disposizione similare si ritrova nell’articolo 250 c.c., dettata in tema di azione di riconoscimento della genitorialita’, che prevede la prestazione dell’assenso al riconoscimento da parte del minore che abbia compiuto i quattordici anni di eta’: in proposito e’ stato affermato che “il compimento del quattordicesimo anno di eta’ determina in capo al minore la titolarita’ di un autonomo diritto di natura sostanziale nonche’ il correlativo potere di natura processuale di determinare l’esito della domanda di riconoscimento proposta da uno dei due genitori” (Cass. 781/2017).
3.3.7.- Tornando all’articolo 273 c.c., riguardo alla natura del “consenso del minore”, prima ultra sedicenne ed oggi ultra quattordicenne, parte della dottrina aveva sostenuto che esso costituisse un presupposto processuale e che dovesse sussistere al momento della costituzione del rapporto processuale; altra parte ha ritenuto, al contrario, che esso avesse natura di condizione dell’azione, per cui avrebbe potuto sopravvenire in qualsiasi momento del processo, e ne sarebbe stata sufficiente l’esistenza in concreto al momento della decisione.
La prevalente ed oramai consolidata giurisprudenza di legittimita’, alla quale si intende dare continuita’, si e’ attestata sulla natura processuale del consenso quale condizione dell’azione (in questi sensi, Cass. n. 10131/2005; Cass. n. 2572/1999; Cass. n. 4982/1995; Cass. n. 2576/1993, mentre per la natura di presupposto processuale si rammenta Cass. n. 1771/1988).
Va, comunque, evidenziato che il “consenso” ex articolo 273 c.c., come l'”assenso” di cui all’articolo 250 c.c., determina in capo al minore anche la titolarita’ di un autonomo diritto di natura sostanziale.
Il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni puo’ quindi validamente sopravvenire nel corso del giudizio, anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto integrando esso un requisito del diritto di azione attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza al momento della decisione (Cass. n. 5291/2000; Cass. n. 4982/1995; Cass. n. 9277/1994; Cass. n. 7761/1990; v. inoltre, in fattispecie particolare, Cass. n. 2572/1999); ne consegue che non comporta alcuna nullita’ dell’attivita’ istruttoria svolta in precedenza.
Il consenso non puo’ ritenersi validamente prestato dal minore fuori dal processo, ne’ puo’ essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso, come, ad esempio, dal mero fatto di “portare” il cognome del presunto padre naturale (Cass. n. 10131/2005).
Il difetto di consenso toglie pienezza alla legittimazione processuale del genitore (pur senza neutralizzarla, come nel caso del raggiungimento della maggiore eta’) e si traduce in un ostacolo all’esame del merito della domanda (Cass. n. 1771/1988). Tale difetto, che comporta l’improcedibilita’ della domanda, puo’ essere accertato anche d’ufficio dal giudice con una pronuncia meramente processuale (Cass. n. 3721/1998; Cass. n. 2970/1993).
3.4.- In sintesi, il consenso del figlio che ha compiuto gli anni quattordici di eta’, necessario per promuovere o proseguire l’azione, e’ configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza verifica una situazione di improponibilita’ o d’improseguibilita’ dell’azione (a seconda che l’eta’ in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa), la quale toglie pienezza alla legittimazione processuale del genitore, senza peraltro neutralizzarla come nel caso si raggiungimento della maggiore eta’, ed e’ rilevabile anche d’ufficio; detto consenso puo’ sopravvenire in qualsiasi momento ed e’ necessario che sussista al momento della decisione; in mancanza il giudice deve dichiarare anche d’ufficio l’improcedibilita’ del giudizio e non puo’ pronunciare nel merito; il consenso non puo’ ritenersi validamente prestato dal quattordicenne fuori dal processo, ne’ puo’ essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso.
3.5.- Affermata l’indefettibilita’ dell’acquisizione del consenso, una volta raggiunta dal minore l’eta’ a cio’ deputata prima della decisione, e’ necessario considerare come si esplica l’esigenza dell’acquisizione del consenso del minore nel giudizio di legittimita’.
In proposito, va osservato che il principio espresso nel precedente di legittimita’ che consta in materia (Cass. n. 9829/1990) non puo’ condurre al medesimo esito, stante il differente atteggiarsi della vicenda processuale all’esame, anche se i criteri in esso delineati risultano comunque pertinenti.
Con la sentenza n. 9829/1990, questa Corte ha escluso che dovesse essere acquisito il consenso nel caso in cui il compimento della specifica eta’ a cio’ fissata da parte del figlio fosse sopravvenuta, nel corso del giudizio di cassazione, dopo la notifica del ricorso e del controricorso avverso la sentenza di appello sul rilievo che il giudizio di legittimita’ e’ caratterizzato dall’impulso d’ufficio e resta insensibile alle vicende inerenti alla capacita’ processuale della parte; a tale approdo si e’ pervenuti, dopo avere espressamente puntualizzato che, in quel caso concreto, l’evento suddetto si era verificato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e dopo la notificazione, non solo del ricorso, ma anche del controricorso da parte della originaria genitrice-attrice di talche’ questa era ancora nella pienezza della sua legittimazione processuale, essendo stata raggiunta solo in un successivo momento dal figlio l’eta’ richiesta per l’espressione del consenso.
Nel caso in esame, al contrario, il raggiungimento dell’eta’ deputata da parte della minore in epoca anteriore alla notifica del ricorso e del controricorso di legittimita’ esclude la ricorrenza della piena legittimazione processuale della madre, rilevabile e rilevata d’ufficio, ed impone il compimento dell’incombente previsto dall’articolo 273 c.c., a cui dovra’ provvedere la Corte di merito in diversa composizione in sede di rinvio nel rispetto dei principi del contraddittorio.
4. Resta assorbito l’esame di tutti i motivi, tra cui quello relativo al mancato compimento dell’ascolto del minore, istituto che pur nella sua autonomia (perche’ non richiede una manifestazione di volonta’ del minore – diversamente dall’istituto del “consenso”- e non e’ vincolante, nel suo esito, per il giudice) e nella diversa funzione ad esso riservato, necessariamente costituisce un minus rispetto alla prestazione o meno del consenso, dal quale, in concreto, viene ad essere assorbito.
5. In conclusione, decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
P.Q.M.
– Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente grado;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply