Società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2023| n. 1080.

Società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento

Una società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l’imprenditore commerciale

Ordinanza|16 gennaio 2023| n. 1080. Società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento

Data udienza 8 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Attività agricole – Credito – Conteggio – Attività – Natura – Reclamo ex art. 18 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 9354/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale allegata in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al controricorso;
– controricorrenti –
(OMISSIS) S.n.c.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 300/2020 depositata il 10.2.2020.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8.11.2022 dal Cons. Zuliani Andrea.

Società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Foggia dichiaro’ il fallimento di (OMISSIS) S.r.l. su istanze proposte da (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.n.c..
(OMISSIS) S.r.l. propose reclamo, contestando i crediti, e quindi la legittimazione attiva, delle societa’ che avevano presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento e lamentando che non le fosse stata riconosciuta dal tribunale la qualifica di impresa agricola, come tale non fallibile (il reclamo era volto a negare anche lo stato di insolvenza, ma questo aspetto non e’ qui rilevante, perche’ non e’ stato fatto oggetto di ricorso per cassazione). La Corte d’Appello di Bari respinse il reclamo e condanno’ la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del Fallimento e delle creditrici istanti.
Contro tale sentenza (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Hanno depositato controricorso il Fallimento e (OMISSIS) S.r.l., mentre (OMISSIS) S.n.c. e’ rimasta intimata. La Procura generale non ha depositato conclusioni. (OMISSIS) S.r.l. ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

Società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso riguardano la questione della legittimazione attiva delle societa’ su istanza delle quali venne dichiarato il fallimento e sono cosi’ formulati:
1.1. “omesso esame della documentazione attestante l’esistenza di un credito in favore della (OMISSIS) S.r.l. verso la (OMISSIS) S.r.l.”;
1.2. “violazione e falsa applicazione articolo 115 c.p.c. ed L.Fall., articolo 6, in ordine al conteggio depositato, attestante la carenza della legittimazione a proporre istanza di fallimento da parte della (OMISSIS) S.r.l. – violazione e falsa applicazione articolo 2697 c.c. ed L.Fall., articolo 6, per carenza di prova del credito e di legittimazione a proporre istanza di fallimento della (OMISSIS) S.n.c.”.
2. I due motivi sono strettamente connessi tra di loro, in quanto – trattandosi di apprezzare l’eventuale violazione della L.Fall., articolo 6 – il denunciato vizio potrebbe sussistere solo se entrambe le societa’ richiedenti il fallimento fossero da considerare prive di un credito nei confronti della fallita, essendo ovviamente sufficiente, per la legittimita’ della dichiarazione di fallimento, l’istanza di un solo creditore.
2.1. Cio’ premesso, i due motivi sono complessivamente infondati.
2.2. Il primo motivo denuncia l’omesso esame, da parte della corte d’appello, di “un conteggio” depositato dalla difesa di (OMISSIS) S.r.l., dal quale risulterebbe un suo credito nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., derivante dal fatto che i versamenti effettuati sulle fatture emesse da quest’ultima sarebbero addirittura superiori di Euro 60.906,77, rispetto agli importi fatturati.
Questo motivo e’ inammissibile sotto diversi profili.
2.2.1. Innanzitutto, manca di autosufficienza (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), posto che non si descrive il contenuto del documento di cui si lamenta il mancato esame, ne’ il documento viene prodotto ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sicche’ non possono essere apprezzate le ragioni del ritenuto carattere decisivo della produzione documentale (per tutte, v. Cass. S.U. n. 34469/2019).
2.2.2. In secondo luogo, il fatto decisivo il cui omesso esame integra il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve consistere in “un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza” e non puo’ essere censurata, con tale mezzo, la mera valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito (Cass. nn. 10525/2022; 13024/2022, tra le piu’ recenti). Valutazione che, nel caso di specie, e’ oltretutto motivata con ineccepibile riferimento all’efficacia probatoria che l’articolo 1988 c.c. attribuisce alla ricognizione di debito insita nell’emissione, da parte di (OMISSIS) S.r.l., di un assegno bancario e di un vaglia cambiario; viceversa, il documento asseritamente non esaminato viene indicato come un “conteggio”, ovverosia come nient’altro che una specificazione dettagliata delle allegazioni di parte.
2.2.3. Infine, poiche’ nella parte finale dell’illustrazione del motivo la ricorrente accenna al fatto che il conteggio non sarebbe stato contestato da (OMISSIS) S.r.l., si deve osservare che la non contestazione rilevante ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, e’ quella relativa ai fatti posti a fondamento della domanda (o della eccezione) e non certo alle valutazioni da effettuare sull’efficacia probatoria di un documento (Cass. nn. 35037/2021; 6172/2020).
2.3. Il secondo motivo si divide in due parti, ciascuna delle quali volta a contestare la legittimazione di una delle due societa’ ricorrenti per la dichiarazione di fallimento.
2.3.1. La prima parte del motivo riprende il tema sollevato con il primo mezzo per esplicitare la censura di violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, in relazione alla ritenuta non contestazione del depositato “conteggio”.
Oltre a ribadire quanto gia’ osservato al precedente punto 2.2.3., dev’essere anche rilevata l’inammissibilita’ di questa parte del motivo sotto altro profilo, ovverosia per mancanza di specificita’ ed autosufficienza, posto che non si indica da quali atti risulterebbe che (OMISSIS) S.r.l. non abbia contestato il “conteggio” (v. Cass. n. 10761/2022), la cui contestazione, del resto, e’ implicita nello stesso fatto di dichiararsi creditrice e di insistere per la dichiarazione di fallimento.
2.3.2. La seconda parte del motivo – diretta a contestare la legittimazione attiva di (OMISSIS) S.n.c. e in cui si censura una pretesa violazione dell’articolo 2697 c.c. – e’ infondata sotto un duplice profilo.
2.3.2.1. Innanzitutto, la corte d’appello non puo’ avere violato l’articolo 2697 c.c., perche’ non ha addossato alla fallita l’onere di provare l’inesistenza del credito, ma ha affermato e motivato che il credito della societa’ istante per il fallimento era da considerare incidentalmente e sommariamente accertato sulla scorta di un prudente apprezzamento del materiale probatorio disponibile (articolo 116 c.p.c.; sulla distinzione tra violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova ed errato accertamento del fatto per inadeguato apprezzamento del materiale probatorio, v. Cass. n. 13395/2018).
2.3.2.2. In secondo luogo, il giudice a quo ha correttamente citato e applicato il principio, gia’ piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento “non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, ne’ l’esecutivita’ del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice” (v. Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. nn. 11421/2014; 30827/2018). Errata e’, pertanto, la contraria affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui la richiedente il fallimento “avrebbe dovuto fornire la piena prova del proprio credito”.
3. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso, cosi’ rubricato: “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai fini dell’accertamento della natura di imprenditore agricolo – violazione e falsa applicazione L.Fall., articolo 1 e articolo 115 c.p.c.”.
3.1. Manca, in effetti, nella sentenza impugnata una effettiva motivazione dell’attribuzione a (OMISSIS) S.r.l. della qualifica di imprenditore commerciale, nonostante la pacifica circostanza che l’oggetto sociale era limitato all’esercizio dell’attivita’ agricola e delle attivita’ connesse ex articolo 2135 c.c., comma 3.
3.2. Parte ricorrente non nega di avere svolto anche attivita’ connesse all’attivita’ agricola – in particolare la “commercializzazione” di prodotti agricoli da lei acquistati presso terzi – ma afferma di avere dimostrato il prevalente utilizzo della produzione propria, mediante il deposito di una relazione di analisi dei dati di bilancio relativi agli anni 2017 e 2018, e di avere comunque chiesto c.t.u. per eventuali ulteriori analisi e accertamenti.
3.3. La Corte d’Appello di Bari ha respinto il reclamo in parte qua sulla base dei seguenti rilievi che danno corpo, nel loro complesso, a una motivazione incongrua e meramente apparente:
3.3.1. la corte territoriale ha innanzitutto rifiutato di esaminare la relazione e i bilanci prodotti da (OMISSIS) S.r.l., siccome ritenuti “privi di sufficiente attendibilita’”, sol perche’ “unilateralmente “riclassificati””; senza alcuna spiegazione sul contenuto della riclassificazione e, quindi, sul motivo della pretesa conseguente inattendibilita’;
3.3.2. la corte di Bari ha quindi rilevato che (OMISSIS) S.r.l. si era “privata dei terreni di cui disponeva…, oltre che del personale dipendente, venendo meno quindi l’organizzazione necessaria per la coltivazione dei fondi”; il che puo’ essere coerente con la dimostrazione della cessazione dell’attivita’ agricola, ma non si spiega perche’ dovrebbe avere una qualche rilevanza nel dimostrare l’esercizio di un’attivita’ commerciale;
3.3.3. lo stesso dicasi – e a maggior ragione – per il “mancato rinvenimento di beni strumentali tipicamente collegati all’attivita’ di coltivazione dei fondi, essendo stati inventariati soltanto taluni automezzi, comuni anche ad altre attivita’ imprenditoriali di natura commerciale”; infatti, non si afferma che siano stati inventariati beni tipicamente collegati all’esercizio di un’impresa commerciale, ma soltanto che c’erano pochi beni generici (automezzi), come tali irrilevanti ai fini della dimostrazione del tipo di attivita’ concretamente svolta dalla ricorrente.
3.4. In definitiva, la corte d’appello ha motivato soltanto in merito alla cessazione dell’attivita’ di impresa (a seguito della cessione dei terreni e del licenziamento del personale dipendente), ma ha omesso qualsiasi motivazione in merito all’accertamento in concreto dello svolgimento di un’attivita’ commerciale prevalente sull’attivita’ agricola.
Va allora ricordato e ribadito il principio per cui “Una societa’ gia’ avente ad oggetto l’esercizio di attivita’ agricola non puo’ essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l’originaria attivita’, non abbia svolto alcuna attivita’ imprenditoriale, poiche’ la relativa dichiarazione puo’ riguardare solo l’imprenditore commerciale” (Cass. n. 17397/2015).
4. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio del processo alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite relative al presente grado.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite relative a questo grado di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *