Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2022| n. 15869.
Dichiarazione di fallimento e prova della sussistenza dei requisiti
In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’articolo 1, comma 2, della legge fallimentare, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge fallimentare, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere, tuttavia, a prova legale, sicché, in mancanza dei detti bilanci, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi. Ciò significa non tanto che l’imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere l’onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’articolo 1, comma 2, della legge fallimentare in altra maniera.
Ordinanza|17 maggio 2022| n. 15869. Dichiarazione di fallimento e prova della sussistenza dei requisiti
Data udienza 4 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Idoneità probatoria dei bilanci degli ultimi tre esercizi – Possibilità per il debitore di dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi – Genericità delle censure – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11948-2021 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domiciliano in (OMISSIS).
– controricorrente –
e:
(OMISSIS).
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di MILANO, deliberata in data 04/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del giorno 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.
Dichiarazione di fallimento e prova della sussistenza dei requisiti
FATTI DI CAUSA
1. La (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a sei motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Milano, datata 4 marzo 2021, n. 872 (comunicata il successivo 18 marzo 2021), reiettiva del reclamo dalla stessa promosso, L. Fall., ex articolo 18, avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa citta’, con sentenza del 26 novembre 2020, n. 580, su istanza di (OMISSIS). Resiste, con controricorso, illustrato anche da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., il fallimento, mentre e’ rimasto solo intimato il creditore istante.
1.1. In estrema sintesi, quella corte ha ritenuto: i) non assolto dalla reclamante l’onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare di non essere soggetto fallibile L. Fall., ex articolo 1, comma 2; i:) sussistente la legittimazione L. Fall., ex articolo 6, di (OMISSIS), il cui credito, sebbene per importi inferiori, era comunque indicato tra le poste passive delle scritture contabili prodotte da (OMISSIS) s.r.l.; che nessun obbligo avesse il creditore istante di procedere ad azione esecutiva individuale prima di invocare il fallimento della propria debitrice; iv) esistente lo stato di insolvenza di quest’ultima.
1.2. Essa, inoltre, ha condannato il legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., ex articolo 94 c.p.c., in solido con quest’ultima, al pagamento delle spese del giudizio di reclamo, nonche’ al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c..
Dichiarazione di fallimento e prova della sussistenza dei requisiti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione di norma di diritto in relazione L. Fall., articoli 6 e 15, nonche’ 644 c.p.c.”, ascrivendosi alla corte distrettuale di avere ritenuto, affatto erroneamente, il diritto dell’ (OMISSIS) a chiedere il fallimento dell’odierna ricorrente malgrado il decreto ingiuntivo da lui azionato a tal fine dovesse considerarsi inefficace ex articolo 644 c.p.c., perche’ mai notificato a quest’ultima;
II) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., articolo 6, e all’articolo 644 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto – erronea declaratoria di legittimazione processuale del ricorrente (OMISSIS) di formulare l’istanza di fallimento”, nuovamente censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione L. Fall., dell’ (OMISSIS).
2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perche’ chiaramente connesse, sono manifestamente inammissibili.
2.1. La corte di merito, infatti, dopo aver premesso che “l’accertamento che il giudice e’ chiamato ad effettuare sul credito non ha carattere definitivo ma meramente incidentale, al solo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Sez 1 – Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018)”, ha puntualizzato che “l’interrogativo relativo alla valenza dimostrativa del credito attribuibile al decreto ingiuntivo, inefficace ai sensi dell’articolo 644 c.p.c., e’ ultroneo, considerato che il credito del sig. (OMISSIS), sebbene per importi inferiori, e’ indicato tra le poste passive nelle scritture contabili prodotte dalla reclamante per il 2017 (Euro 14.997,33) e il 2018 (Euro 22.513,33) che fanno prova, ai sensi dell’articolo 2709 c.c., in ordine ai debiti della societa’ medesima (Cass., Se. 1, Sentenza n. 31190 del 18/02/2016). La reclamante si e’ invece limitata a contestare il valore probante del decreto ingiuntivo senza nulla argomentare in merito alle risultanze contabili e senza dare conto specificamente di eventuali fatti estintivi del credito. Solo nel corso dell’istruttoria prefallimentare, ha invocato in maniera del tutto generica la prescrizione, senza tuttavia circostanziare la propria eccezione, che appare, conseguentemente, immeritevole di accoglimento. Deve concludersi che, in questa fase di delibazione incidentale, stante l’assenza di una puntuale contestazione riguardo al debito iscritto nella situazione contabile nei confronti (OMISSIS), residenza di un credito per l’importo di Euro 22.513,33 puo’ dirsi sufficientemente dimostrato e, dunque, anche il superamento della soglia di cui alla L. Fall., articolo 15, u. c., stante la presenza di debiti tributari per circa Euro 400.000,00” pag. 5-6 della sentenza impugnata).
Dichiarazione di fallimento e prova della sussistenza dei requisiti
2.2. La ricorrente continua ad insistere, in questa sede, sull’asserita inefficacia, ex articolo 644 c.p.c., del decreto ingiuntivo recante il credito azionato dall’ (OMISSIS), ma nulla ha specificamente dedotto circa l’affermazione della corte distrettuale riguardante la ricavabilita’ di tale credito, sebbene per il minor importo di Euro 22.513,33, dalle scritture contabili prodotte da essa reclamante, nemmeno puntualmente censurando, in parte qua, la ratio decidendi della corte distrettuale.
2.3. Va qui solo aggiunto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’, “la dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito, il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Or. Cass. n. 23494 del 2020).
3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso prospettano, rispettivamente:
III) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla prova della non ricorrenza dello stato di insolvenza”, contestandosi la ritenuta sussistenza, ad opera della corte territoriale, dello stato di insolvenza della (OMISSIS) s.r.l.;
IV) “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., articolo 1, e all’articolo 2697 c.c.; assenza di prova dei requisiti previsti ai sensi della L. Fall., articolo 1”, assumendosi che,
“contrariamente a quanto sostenuto nella gravata sentenza, l’onere della prova di dimostrare la propria solvibilita’ non e’ a carico della soc. fallenda – odierna ricorrente – ma l’esatto opposto, per cui vi e’ stata pure una violazione della normativa di legge prevista ai sensi dell’articolo 2697 c.c., sull’onere della prova che risulta, nei fatti, invertito”;
V) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., articolo 5 e articolo 15, u. c., relativamente allo stato di insolvenza della societa’ per assenza dei due presupposti richiesti, oggettivo e soggettivo”, ulteriormente contestandosi le argomentazioni utilizzate dalla corte distrettuale per affermare la sussistenza dello stato di insolvenza della reclamante.
3.1. Anche queste censure, di cui e’ possibile l’esame unitario perche’ palesemente connesse, sono manifestamente inammissibili.
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3.2. Invero, giova innanzitutto ricordare che, in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore e’ tenuto a depositare, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 4, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere, tuttavia, a prova legale, sicche’, in mancanza dei detti bilanci, il debitore puo’ dimostrare la sua non fallibilita’ con strumenti probatori alternativi (r., ex multis, Cass. n. 24138 del 2019; Cass. n. 30541 del 2018; Cass. n. 30516 del 2018). Cio’ significa non tanto che l’imprenditore debba ritenersi insolvente per il solo fatto che non abbia depositato i bilanci, ma piuttosto che egli, in mancanza di bilanci attendibili, debba assolvere l’onere probatorio della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2, in altra maniera.
3.2.1. Nessuna violazione dell’articolo 2697 c.c., dunque, si rinviene nell’operato della corte distrettuale, la quale, muovendo dal corretto rilievo che spettasse alla reclamante provare la ricorrenza dei requisiti di sua non fallibilita’ Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 13086 del 2010), ha rimarcato che la (OMISSIS) s.r.l. “non ha offerto una lettura alternativa”, rispetto a quella data dal tribunale, della propria documentazione contabile, “trincerandosi dietro la mera asserzione della mancata dimostrazione dei parametri di fallibilita’ di cui alla L. Fall., articolo 1” ed ha puntualizzato che, “d’altronde, i dati ricavabili dalla documentazione contabile prodotta dalla reclamante in sede prefallimentare si commentano da soli ed esonerano la Corte da ulteriori sovrabbondanti argomentazioni poiche’ evidenziano: un attivo patrimoniale di Euro 1.156.834,91 e debiti per Euro 951.203,30 nel 2019; un attivo patrimoniale di Euro 1.175.816,85 e debiti per Euro 1.144.245,85 nel 2019”.
3.2. E’ opportuno rimarcare, poi, che: i) la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato d’insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidita’ e di credito necessarie alla relativa attivita’ (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006), mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilita’ o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilita’ a rapporti estranei all’impresa (cfr. Cass. n. 5856 del 2022); i:) l’accertamento di fatto circa la solvibilita’, o non, dell’imprenditore compete al giudice del merito, in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (r., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 12815 del 2019; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011).
Dichiarazione di fallimento e prova della sussistenza dei requisiti
3.2.1. Ne consegue che il valore probatorio attribuito, nella specie, dalla corte distrettuale a quanto da essa valorizzato per l’affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della odierna ricorrente sfugge al sindacato di legittimita’, laddove, invece, le argomentazioni esposte, su questo aspetto, nei motivi in esame reinvestono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio, mirando, affatto inammissibilmente, a ridiscuterne gli esiti sfavorevoli al ricorrente sostituendoli con una diversa valutazione piu’ consona alle proprie aspettative Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonche’ le piu’ recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022).
4. Il sesto motivo di ricorso, infine, denuncia la “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto e contraddittorieta’ della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie in merito alla condanna per lite temeraria ed alle spese di lite del signor (OMISSIS) in solido con la societa’ fallita”, contestandosi la motivazione adottata dalla corte di appello al fine di giustificare l’avvenuta condanna del legale rappresentante della fallita, in solido con quest’ultima, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni, rispettivamente, ex articoli 94 e 96 c.p.c..
4.1. La doglianza e’ inammissibile perche’ fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione (“difetto di” ovvero “contraddittorieta’ della motivazione”) non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nella formulazione disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione tempo-, risultando impugnata una sentenza resa il 4 marzo 2021), atteso che tale mezzo di impugnazione puo’ concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Esso, dunque, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicche’ sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, pure nelle loro motivazioni, Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
5. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimita’, tra le sole parti costituite, a carico della soccombente (OMISSIS) s.r.l., in solido con il suo legale rappresentante (OMISSIS) ex articolo 94 c.p.c., ravvisandosene, quanto a quest’ultimo, il presupposto dei gravi motivi proprio nella reiterazione di impugnazioni fondate su motivi palesemente inammissibili, cosi’ da far ritenere configurata un’ipotesi di imprudente valutazione della controversia che ha esposto la rappresentata ad inutili ed evitabili esborsi.
5.2. Inoltre, considerata la palese, manifesta inammissibilita’ dei formulati motivi, il Collegio ritiene che la condotta processuale della ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un “abuso del processo” (secondo la nozione enucleata da Cass., SU, n. 22405 del 2018. Si vedano anche Cass., SU, n. 4315 del 2020; Cass. n. 29462 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; Cass. n. 19285 del 2016), per il quale va comminata la sanzione prevista dall’articolo 96 c.p.c., u. c., applicabile ratione tempo-, mediante la condanna della stessa, in solido con il suo legale rappresentante (OMISSIS), ex articolo 94 c.p.c., per quanto si e’ gia’ detto, al pagamento della somma di Euro 7.000,00, equitativamente determinata, in favore del fallimento controricorrente.
5.3. Va da atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, ad opera della societa’ ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spettera’ all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la (OMISSIS) s.r.1., in solido con il suo legale rappresentante (OMISSIS) ex articolo 94 c.p.c., al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ sostenute dal fallimento controricorrente, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la (OMISSIS) s.r.l., in solido con il suo legale rappresentante (OMISSIS) ex articolo 94 c.p.c., al pagamento, in favore del menzionato controricorrente, ex articolo 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 7.000,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dichiarazione di fallimento e prova della sussistenza dei requisiti
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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