Attività professionale di avvocato ed inconfigurabilità dell’ipotesi di codifesa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2022| n. 16032.

Attività professionale di avvocato ed inconfigurabilità dell’ipotesi di codifesa

In tema di onorari dell’avvocato da parte del tribunale non compete alla parte fornire prova dell’attività svolta da un primo legale e da quello poi nominato a seguito di revoca del mandato al primo, ciò in quanto, proprio in virtù della revoca del mandato, non si tratta di comandato, ma di mandato esclusivo e pertanto al primo legale va liquidata esclusivamente l’attività svolta sino alla revoca dell’incarico senza necessità di ulteriori specificazioni.

Ordinanza|18 maggio 2022| n. 16032. Attività professionale di avvocato ed inconfigurabilità dell’ipotesi di codifesa

Data udienza 25 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Attività professionale di avvocato – Inconfigurabilità dell’ipotesi di co difesa – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6232/2021 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 23.7.2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Attività professionale di avvocato ed inconfigurabilità dell’ipotesi di codifesa

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’avv. (OMISSIS) ha adito il tribunale di Pescara, chiedendo la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto in favore del ricorrente, pari ad Euro 14.886,58, sostenendo che, al netto degli acconti, era ancora dovuto il minor importo di Euro 3547,21.
(OMISSIS) ha contestato la domanda, evidenziando che l’attivita’ professionale era stata prestata con riferimento ad una procedura di espropriazione immobiliare, alla successiva opposizione e al procedimento di reclamo; che, quanto all’espropriazione, l’avv. (OMISSIS) era stata sostituita dall’avv. (OMISSIS) a far data dal 21.2.2016; che nessun compenso poteva esser riconosciuto per la fase istruttoria e di trattazione del procedimento di espropriazione, per la partecipazione all’udienza del 14.2.2012 del giudizio di opposizione e per la discussione orale relativamente al giudizio di reclamo.
Il tribunale ha riconosciuto al difensore l’importo residuo di Euro 2300,00, sostenendo che: a) la circostanza che la ricorrente fosse stata co-difensore unitamente all’Avv. (OMISSIS) sia nel procedimento di pignoramento immobiliare n. 417/2011 RG, che nell’opposizione al pignoramento n. 2024/2011 RG. non faceva venire meno, ne’ poteva comportare alcuna riduzione del credito professionale; b) riguardo all’espropriazione immobiliare, nonostante l’intervenuta revoca del mandato, competeva al difensore l’intero importo richiesto, non essendo provata l’attivita’ professionale espletata dal nuovo difensore; c) quanto al procedimento di opposizione al pignoramento immobiliare, il difensore non aveva partecipato all’unica udienza celebrata e non gli competevano gli importi relativi ai diritti ed agli onorari, calcolati secondo il Decreto Ministeriale n. 127 del 2004; d) nel giudizio di reclamo, la ricorrente aveva partecipato all’udienza di discussione, pur essendosi semplicemente riportata alle proprie difese.
La cassazione dell’ordinanza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in due motivi.
L’avv. (OMISSIS) resiste con controricorso.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 87 e 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto il compenso per la fase istruttoria del pignoramento, benche’ lo svolgimento di tale attivita’ fosse contestata ed il difensore fosse stato sostituito da altro professionista, ritualmente costituitosi in giudizio nel febbraio 20916, essendo venuta meno anche l’originaria procura.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che il tribunale, pur ritenendo non dovuto il compenso per la partecipazione all’unica udienza nel giudizio di opposizione al pignoramento, abbia decurtato esclusivamente le somme richieste a titolo di diritti e non anche gli onorari per la discussione svoltasi a detta udienza, richiesti in un importo pari ad Euro 1177,50.
3. Il primo motivo e’ fondato.
E’ pacifico che il ricorrente sia stato difeso – a partire dal febbraio 2016 – dall’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), cui era stato revocato il mandato.
La pronuncia impugnata, pur dando atto di tale circostanza (cfr. ordinanza, pag. 1) ha riconosciuto all’avv. (OMISSIS) il compenso per l’attivita’ successiva, ritenendo che fosse onere dell’assistito di dar prova di quali attivita’ avesse svolto l’avvocato subentrante.
Tuttavia, essendo stato revocato il mandato all’originario difensore, con costituzione del nuovo difensore, non si versava in un’ipotesi di co-difesa, ma di difesa esclusiva del difensore successivamente nominato in sostituzione.
Il tribunale ha – quindi – fatto mal governo del criterio di riparto dell’onere della prova, non avendo considerato che la resistente era stata revocata dall’incarico ed era stata sostituita da altro difensore, sicche’ era quest’ultima a dover provare se e a che titolo avesse svolto la successiva attivita’ difensiva, pur essendo venuto meno il patrocinio e lo stesso esercizio, da parte dell’avv. (OMISSIS), della rappresentanza in giudizio, non potendosi richiedere dal cliente la prova di quali attivita’ avesse svolto il nuovo difensore, trattandosi di accertamento che – nella descritta situazione – non poteva comunque giustificare il riconoscimento del compenso al difensore orami sostituito.
4. Anche il secondo motivo e’ fondato, dato che, accertato che il difensore non aveva partecipato all’unica udienza di discussione nel giudizio di opposizione (cfr. ordinanza, pagg. 1-2), andavano decurtati dal compenso non solo i diritti ma anche gli onorari per la discussione orale, dovendo il tribunale esplicitamente provvedere sul punto, date le contestazioni del ricorrente.
Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso. L’ordinanza impugnata e’ cessata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Pescara, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

 

 

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