Nonni il Diritto di visita e l’audizione del minore

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|18 maggio 2022| n. 16071.

Nonni il Diritto di visita e l’audizione del minore

Vi è violazione del principio del contraddittorio per il mancato ascolto del minore nel procedimento proposto dai nonni al fine di ottenere il diritto di visita del nipote affidato alla madre, non rilevando e non essendo sufficiente quale motivazione del mancato ascolto l’età del minore (nel caso di specie 9 anni) in quanto l’età non implica di per sé sola l’incapacità di discernimento del minore. E conseguentemente ha violato l’art. 384 c.p.c. la Corte d’Appello che non abbia comunque proceduto all’ascolto del minore (neppure a mezzo CTU) dopo un primo rinvio da parte della Corte di Cassazione.

Ordinanza|18 maggio 2022| n. 16071. Nonni il Diritto di visita e l’audizione del minore

Data udienza 13 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Filiazione – Minori – Nonni – Diritto di visita – Audizione del minore – Nonni il Diritto di visita e l’audizione del minore – Omissione – Assenza di discernimento – Carenza motivazionale – Violazione del contraddittorio e dei diritti del minore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25693-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DI (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 650/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il 14/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

Che:
(OMISSIS) e (OMISSIS), nonni paterni di (OMISSIS) (classe (OMISSIS)), chiesero al Tribunale per i minorenni dell’Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, (OMISSIS), nel contesto del giudizio di separazione dal di lei marito.
Il Tribunale per i minorenni respinse l’istanza osservando che i ricorrenti non avevano mai attenuato l’atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora, e si erano rifiutati di intraprendere un percorso progressivo di riavvicinamento alla nipote attraverso incontri dapprima protetti e poi eventualmente liberi; cosicche’ i predetti nonni avevano mostrato di non essere in possesso di adeguate capacita’ di gestione autonoma dei contatti con la bimba.
I coniugi (OMISSIS) impugnarono il decreto, eccependone la nullita’ per mancata previa audizione della minore medesima e per ultrapetizione, oltre che nel merito l’erroneita’.
Nel procedimento intervenne anche (OMISSIS), padre della minore, aderendo alle tesi dei reclamanti.
Nella resistenza della (OMISSIS), la Corte di appello dell’Aquila rigetto’ il reclamo. Ritenne che la dedotta nullita’ per omessa audizione della minore fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena nove anni e non apparendo comunque l’audizione necessaria una volta appurato che il divieto di incontri s’era basato sulla mancanza di adeguate capacita’ educative e affettive in capo ai nonni, e sull’atteggiamento dei medesimi, pregiudizievole per l’equilibrata crescita psicologica della bambina. Ritenne inesistente il vizio di ultrapetizione, considerati gli ampi poteri officiosi del Tribunale per i minorenni, anche oltre i limiti della domanda, in vista della salvaguardia degli interessi della minore. Richiamo’, infine, la CTU, eseguita nel giudizio di divorzio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), per dire che l’accertamento era stato delimitato dalla necessita’ di stabilire le sole capacita’ educative dei genitori, mentre quanto ai nonni la ricostruzione della capacita’ educativa era stata impedita dall’atteggiamento non collaborativo tenuto dinanzi al Tribunale per i minorenni, non avendo essi inteso sottoporsi a una nuova CTU.
Il ricorso per cassazione proposto dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) venne accolto con la ordinanza n. 16410/2020 di questa Corte, che casso’ con rinvio la decisione impugnata.
Segnatamente questa Corte ebbe ad affermare che costituiva violazione (in tal limitato senso) del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non fosse sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento (v. ancora Cass. Sez. U n. 22238/2009; Cass. n. 13241/2011), tale da giustificarne l’omissione, precisando quanto segue: “La relativa audizione puo’ – cioe’ – essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturita’ del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico.
E’ invece da considerare che, nel caso concreto, la corte d’appello ha giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore “al momento della decisione aveva soli 9 anni” e che l’audizione non era necessaria per l’accertata mancanza di adeguate capacita’ educative e affettive in capo ai nonni.
Cio’ non soddisfa l’onere di motivazione, dal momento che la sottolineata eta’ della minore non implica necessariamente l’incapacita’ di discernimento, ed egualmente il giudizio sulla capacita’ educativa e affettiva dei nonni – apodittico come tra un momento si dira’ – non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento”.
La Corte di appello dell’Aquila, in sede di rinvio, ha parzialmente accolto il reclamo, riconoscendo e regolamentando il diritto di visita della minore da parte dei nonni.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi.
Gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

Che:
1. Il ricorso e’ articolato nei seguenti tre motivi:
I) Violazione dell’articolo 384 c.p.c.; la ricorrente si duole che, nonostante l’espressa regula iuris pronunciata dalla Cassazione, la Corte di merito non abbia proceduto all’ascolto della minore, nemmeno a mezzo CTU, e non abbia motivato sulle ragioni che ne avrebbero sconsigliato l’audizione.
II) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 Convenzione di New York, recepito dall’Ordinamento italiano con la L. n. 176/1991 e dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con L. n. 77 del 2003; la ricorrente insiste sul mancato ascolto della minore, rilevante, a suo parere, anche per valutare la necessita’ di un supporto emotivo e/o psicologico, nella vicenda in esame.
III) Violazione dell’articolo 116 c.p.c.: la ricorrente si duole che la Corte di appello si sia distaccata dalle conclusioni della CTU senza motivare, nonostante la relazione tecnica avesse evidenziato delle criticita’ nella persona dei nonni paterni e la lunga interruzione dei rapporti con la minore.
2. I primi due motivi sono manifestamente fondati, perche’ la Corte di merito ha disatteso, in violazione dell’articolo 384 c.p.c., il dictum della Corte di legittimita’ che, in sede di cassazione con rinvio (Ord. n. 16410/2020), aveva ravvisato la violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore in ragione del mancato ascolto della nipote, non sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento tale da giustificare l’omissione (Cass. Sez. U. n. 22238/2009; Cass. n. 13241/2011), incombente che non risulta svolto in sede di rinvio, nemmeno ad opera del CTU, senza alcuna motivazione sul punto.
La decisione va, pertanto, cassata con rinvio.
3. Il terzo motivo e’ assorbito, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi.
Invero, la statuizione impugnata risulta assunta anche sulla base di considerazioni attinenti alla persona ed all’interesse della minore, laddove e’ detto “Giulia ha raggiunto l’eta’ di tredici anni ed il lasso di tempo trascorso dagli accadimenti verificatisi deve indurre ragionevolmente a ritenere che, anche senza un percorso psicologico (peraltro auspicabile secondo il condivisibile pensiero del CTU, ma non coercibile), sussistano le condizioni per cercare di ricostruire un sano rapporto con i nonni paterni” (fol.6 del decr. imp.), considerazioni svolte, tuttavia, senza che sia stato dato seguito all’incombente dell’ascolto, adempimento previsto a pena di nullita’, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, e finalizzato a raccogliere le opinioni del minore ed a valutare i suoi bisogni in vista della decisione da assumere (Cass. n. 9691 del 24/03/2022) ed al quale la Corte di appello dovra’ provvedere in sede di rinvio.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, fondati i primi due motivi ed assorbito il terzo; il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla diversa Corte di appello di Roma, in persona di altri magistrati, la quale si uniformera’ ai principi esposti e provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in sede di legittimita’.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio alla diversa Corte di appello di Roma in differente composizione;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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