Deve essere consentita l’ammissione con riserva degli studenti che chiedono di accedere ai corsi laurea in medicina ed odontoiatria, anche se le prove selettive hanno avuto esito sfavorevole.

Consiglio di Stato, sezione sesta, Decreto 13 agosto 2019, n. 4065.

La massima estrapolata:

Deve essere consentita l’ammissione con riserva degli studenti che chiedono di accedere ai corsi laurea in medicina ed odontoiatria, anche se le prove selettive hanno avuto esito sfavorevole.

Decreto 13 agosto 2019, n. 4065

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6988 del 2019, proposto da
Fe. Va. Am., rappresentato e difeso dagli avvocati Mi. Bo., Sa. De., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mi. Bo. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altri non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ultimo Candidato Nazionale Ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. 04593/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,
1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica”;
1 quater) dell’allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d’aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.
5) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 20, 27 e 41 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;
11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;
15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’appellante ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2018/2019, svolgendo la prova presso l’Ateneo di Milano, riportando il punteggio di 37,00 ed è collocata alla posizione n. 16541 e che l’ultimo ammesso è il candidato n. 12544 con punteggio di 40,50;
Rilevato che nel ricorso è stata anche messa in dubbio – sotto il profilo della ragionevolezza ed adeguatezza – la legittimità del procedimento relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, e che l’aumento di ca. 1.600 posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, recentemente disposto dal Ministero per l’a. a. 2019/2020, secondo alcuni recenti precedenti cautelari (v. p.es. l’ordinanza di questa sezione 25/07/2019 n. 3784) non soltanto è indice del sottodimensionamento dei posti sin qui disponibili nell’offerta formativa dei relativi corsi di laurea (e quindi anche, indirettamente, dei conseguenti ed ancor più carenti posti nelle specializzazioni), ma in generale sembra anche più aderente ai prevedibili futuri fabbisogni di personale sanitario;
Considerato che, pur nel rispetto del punteggio conseguito e dell’ordine acquisito nella graduatoria dalla ricorrente, dev’essergli in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e/o lo svolgimento dei corsi di studi intrapresi.

P.Q.M.

accoglie l’istanza e per l’effetto dispone l’immatricolazione con riserva della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia indicato in prima opzione, anche in sovrannumero, presso l’ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 12/09/2019
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 12 agosto 2019.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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