Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19118.

Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, dunque, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l’inversione dell’ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento; ne consegue che il convenuto contumace non può invocare tale circostanza quale causa della mancata conoscenza del processo, ai fini della proposizione dell’impugnazione dopo il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., potendosi derogare alla regola generale nei soli casi tassativamente previsti dal secondo comma della disposizione citata.

Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19118

Data udienza 9 luglio 2020

Tag/parola chiave: Processo civile – Iscrizione a ruolo prima della notifica della citazione – Validità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10311/2019 R.G. proposto da:
Comune di San Giorgio a Cremano, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Noia n. 1693/2018 depositata il 27 settembre 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 luglio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. Il Comune di San Giorgio a Cremano impugna, con unico mezzo, nei confronti di (OMISSIS), la sentenza in epigrafe del Tribunale di Nola che ha dichiarato inammissibile, poiche’ tardivo, l’appello da esso proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Marigliano, che lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti dalla predetta a causa della difettosa manutenzione di strada comunale.
2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 327 c.p.c., comma 2; nullita’ della sentenza del procedimento” per avere il Tribunale omesso di rilevare la nullita’ della sentenza gravata – che era stata dedotta a motivo del fatto che l’iscrizione a ruolo della causa davanti al Giudice di pace era stata effettuata da parte attrice prima ancora della notifica dell’atto di citazione, cio’ facendo si’ che, nonostante i controlli effettuati presso i registri di cancelleria delle case iscritte a ruolo successivamente alla notifica ricevuta, esso ente non avesse avuto conoscenza della causa, svoltasi successivamente in sua contumacia – e di fare conseguentemente applicazione dell’articolo 327 c.p.c., comma 2, in relazione al quale l’appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo essendo stato proposto trenta giorni dopo la ricevuta notifica della sentenza di primo grado.
2. La censura e’ infondata.
Appare dirimente il rilievo che l’evocata disposizione – di tassativa interpretazione poiche’ pone un’eccezione alla disciplina, di rilievo pubblicistico, che regola la formazione del giudicato formale – consente la proposizione della impugnazione, nonostante il decorso del termine lungo, quando la parte interessata dimostri:
a) di non avere avuto conoscenza del processo;
b) che tale mancata conoscenza e’ dipesa (non da una qualsiasi nullita’ del processo, ma) dalla “nullita’ della citazione o della notificazione di essa” o ancora dalla “nullita’ della notificazione degli atti di cui all’articolo 292”.
Nella specie la nullita’ del processo e’ dedotta dal ricorrente quale conseguenza non di alcuna di tali cause, ma – in thesi – per essere la costituzione di parte attrice avvenuta in data anteriore al perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo (la cui piena validita’ non e’ in se’ messa in discussione).
3. Mette conto comunque rilevare che anche detta prospettazione e’ destituita di fondamento.
Come questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire, deve escludersi che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullita’ insanabile la costituzione dello stesso attore, perche’, nonostante l’inversione dell’ordine temporale stabilito dalla legge per le due attivita’ processuali, non viene meno la possibilita’ di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d’altro canto rilevare, sia che l’articolo 165 c.p.c., comma 2, in caso di pluralita’ di convenuti, consente la possibilita’ della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata gia’ iscritta a ruolo, sia che l’eventualita’ di un processo iniziato con citazione notificata dopo l’iscrizione e’ prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 5, comma 3 (Cass. 29/11/1999, n. 13315; v. anche Cass. 21/05/2012, n. 8003).
4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede, non v’e’ luogo a provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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