Deve considerarsi non ripetibile il giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale espresso in occasione dei reclutamenti nelle Forze Armate e di Polizia

Consiglio di Stato, Sentenza|8 aprile 2021| n. 2833.

Deve considerarsi non ripetibile il giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale espresso in occasione dei reclutamenti nelle Forze Armate e di Polizia, e come tale sindacabile esclusivamente ove il candidato escluso provi la specifica violazione di particolari disposizioni che disciplinano la fase degli accertamenti, ovvero il mal funzionamento della apparecchiatura tecnica impiegata per gli accertamenti. L’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato, e quella richiesta per l’arruolamento, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate. Sono irrilevanti gli esiti positivi di pregressi arruolamenti (perché sono diverse le norme di riferimento, le condizioni di stato, e tenuto conto dell’evoluzione delle condizioni psico-fisiche).

Sentenza|8 aprile 2021| n. 2833

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Polizia di stato – Concorsi pubblici – Reclutamento – Requisiti di ammissione – Idoneità psico-fisica – Possesso – Momento rilevante

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8895 del 2020, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…);
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mi. Ga., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. I quater, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Alessandro Verrico;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio (R.G. n. -OMISSIS-) e successivo atto di motivi aggiunti, l’odierno appellato impugnava:
a) il verbale di non idoneità della Commissione medica per l’accertamento dei requisiti fisici del 13 maggio 2019, notificato in pari data al ricorrente, relativo al concorso pubblico per il reclutamento di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017;
b) il provvedimento di esclusione dal concorso;
c) la graduatoria definitiva di merito pubblicata il 13 agosto 2019.
1.1. In particolare, il ricorrente veniva ritenuto non idoneo al servizio di Polizia a causa della riscontrata carenza dei requisiti fisici previsti dal d.m. 30 giugno 2003 n. 198, per il seguente motivo: “-OMISSIS-ai sensi dell’art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17/12/15”.
1.1. Il candidato, col suddetto ricorso, articolava tre autonomi motivi, in tal modo rubricati:
i) “Eccesso di potere per contraddittorietà tra motivazione e atti amministrativi richiamati, per travisamento dei fatti. Insufficiente motivazione del provvedimento impugnato difetto di istruttoria Carenza dell’attività istruttoria”;
ii) “Eccesso di potere per illogicità e erroneità dei presupposti. Sviamento Falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 198 del 2003”;
iii) “Eccesso di potere violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17/12/2015”.
2. Il T.a.r. per il Lazio, sez. I quater, dopo aver disposto verificazione, con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-:
i) ha accolto, con valore assorbente, il motivo del ricorso attinente alla illegittimità del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione medica preposta all’accertamento del possesso dei requisiti fisici, alla luce delle risultanze della verificazione, che ha acclarato l’attuale assenza delle condizioni fisiche escludenti riportate nell’impugnato verbale, sostanzialmente esprimendosi per la insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la inidoneità ;
ii) ha compensato tra le parti le spese di lite.
3. Il Ministero dell’interno ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario, in particolare sostenendo un’unica censura, con cui, richiamando il recente orientamento di questa Sezione, ha sostenuto che i requisiti di idoneità devono essere posseduti all’atto della selezione concorsuale, non potendo essere sostituito il giudizio della Commissione medica con le risultanze della verificazione disposta in sede giurisdizionale.
3.1. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, il quale, depositando memoria difensiva, si è opposto all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto.
4. La Sezione, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto la domanda cautelare proposta dal Ministero dell’interno, osservando che “l’appello in trattazione appare assistito da una previsione di accoglimento alla stregua dei costanti precedenti resi dalla Sezione anche in relazione ad analoghi concorsi (Cons. Stato, sez. IV, n. sez. IV n. 1690 del 2020; n. 5168 del 2020; n. 117 del 2020)”.
4.1. Il candidato appellato, in data 16 marzo 2021, ha presentato istanza di discussione da remoto, ex art. 25 del d.l. n. 28/2020, che è stata però dichiarata tardiva con decreto n. -OMISSIS-che il Collegio fa proprio.
4.2. Entrambe le parti hanno infine presentato note di udienza ai sensi dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020.
5. All’udienza del 25 marzo 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma dell’impugnata sentenza di primo grado.
7. Al riguardo, il Collegio evidenzia che, secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza della Sezione, da sempre è considerato non ripetibile il giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale espresso in occasione dei reclutamenti nelle Forze armate e di polizia, e come tale sindacabile esclusivamente ove il candidato escluso provi, in primo grado, la specifica violazione di particolari disposizioni che disciplinano la fase degli accertamenti ovvero il mal funzionamento della apparecchiatura tecnica impiegata per gli accertamenti (nell’ambito di una sterminata casistica, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1640 del 2016; n. 2936 del 2005; n. 6405 del 2004; n. 4975 del 2003).
7.1. Devono pertanto ritenersi infondati i motivi del ricorso di primo grado, alla stregua di consolidati precedenti (da ultimo avuto riguardo anche al medesimo concorso indetto nel 2017: sez. IV, n. 7325 del 2020; n. 5221 del 2020; n. 5168 del 2020), secondo cui:
a) nell’ambito delle procedure concorsuali, i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (da ultimo, con riferimento al concorso di accesso alla Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 65; sez. IV, 21 agosto 2020 n. 5168); tale impostazione è stata integralmente recepita dall’art. 7 bis, d.lgs. n. 95 del 2017 (novellato dal d.lgs. n. 172 del 2019), da una norma dunque ricognitiva di un assetto di interessi e principi ben delineati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sul punto il parere espresso dalla sezione atti normativi n. 2862 del 2019, § 6.3., sullo schema del decreto n. 172 cit.);
b) il riscontro della legittimità del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego, deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell’interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all’organizzazione dell’Amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento; se infatti si fondasse l’ammissione alla procedura sugli accertamenti successivi si metterebbe in crisi l’intero sistema di reclutamento – fondato sul criterio “della infungibilità “, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti – che sarebbe permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l’Amministrazione ne promuove l’accertamento (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4228);
c) sono irrilevanti le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri pro veritate di medici di fiducia) diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (cfr. relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2020 n. 3015; sez. IV, n. 117 del 2020 propriamente relativo ad una fattispecie di esclusione per inidoneità derivante dalla carenza dei requisiti fisici per indice di massa grassa superiore rispetto al valore massimo consentito; n. 1640 del 2016; con riferimento ai reclutamenti nelle FF.AA. e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1720 del 2020; n. 5843 del 2018; n. 5615 del 2017; n. 4038 del 2016; n. 2870 del 2016), circostanza questa che non ricorre nel caso di specie;
d) la Commissione che si adegua alla valutazione medico-legale non è soggetta ad un obbligo rafforzato di motivazione tenuto anche conto della precettività della disciplina tecnica di settore e del valore fidefacente del verbale (cfr. al riguardo, Cons. Stato, sez. IV, n. 3601 del 2013; n. 5308 del 2012);
e) l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e quella richiesta per l’arruolamento, non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate;
f) sono irrilevanti gli esiti positivi di pregressi arruolamenti (perché sono diverse le norme di riferimento, le condizioni di stato, e tenuto conto dell’evoluzione delle condizioni psico-fisiche);
g) i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili.
8. Tali conclusioni tanto più valgono per le variazioni -OMISSIS-, da sempre ritenute irrilevanti ai fini del contenzioso eventualmente intrapreso dai candidati esclusi, con le conseguenti ricadute in punto di spese di lite.
Ne discende, in ragione di quanto esposto, che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, devono essere respinti il ricorso di primo grado e il relativo atto di motivi aggiunti.
9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 8895/2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado (R.G. n. -OMISSIS-) e il relativo atto di motivi aggiunti.
Condanna l’appellato al pagamento in favore del Ministero appellante delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 svoltasi ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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