Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 ottobre 2018, n. 48544
La massima estrapolata:
La detenzione di stupefacenti a fini di spaccio resta configurata dalle modalità di azione e dal contesto ambientale in cui si inserisce l’attività presuntivamente illecita del prevenuto (minorenne) oltre che dai quantitativi detenuti.
Sentenza 24 ottobre 2018, n. 48544
Data udienza 10 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA che conclude per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalita’ di spaccio di venti grammi di marijuana occultata all’interno degli slip e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.400 di multa, qualificato il fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
2. Assumeva il giudice distrettuale che le modalita’ di presentazione dello stupefacente, la sua quantita’ unitamente alle altre modalita’ dell’azione (il ricorrente era entrato in contatto con altri giovani all’interno della discoteca, scambiandosi gesti di saluto e deteneva una banconota accartocciata all’interno della tasca dei pantaloni) rendevano plausibile una detenzione qualificata come in contestazione. Assumeva poi la adeguatezza del trattamento sanzionatorio ed escludeva la ricorrenza della modesta offensivita’ della condotta al fine del riconoscimento della ipotesi di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
3. Il ricorrente lamenta preliminarmente vizio processuale per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio anche presso lo studio del codifensore di fiducia avv.to (OMISSIS), facendone conseguire ipotesi di nullita’ di ordine generale del giudizio e della sentenza.
Con ulteriore articolazione deduce violazione di legge anche processuale in punto di riconoscimento della responsabilita’ penale del prevenuto e della valutazione della prova indiziaria.
Con una terza articolazione si duole della mancata utilizzazione della integrazione probatoria documentale fotografica, ai fini della verifica della ricorrenza di un patrimonio indiziario idoneo per una pronuncia di condanna.
Con una quarta articolazione lamenta violazione di legge e contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla esclusione dell’articolo 131 bis c.p. e con un ultimo motivo deduce violazione di legge per avere il giudice di appello ignorato il nuovo quadro edittale realizzatosi medio tempore con riferimento alla ipotesi di minore gravita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento limitatamente al motivo concernente il trattamento sanzionatorio a seguito dell’intervenuta modifica del quadro edittale previsto per la ipotesi di minore gravita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
1.1 Quanto al motivo di ricorso di rilievo processuale lo stesso risulta infondato, atteso che dall’esame degli atti processuali, consentito in questa sede in ragione della natura in rito del vizio dedotto, risulta che la notifica della citazione a giudizio venne eseguita al ricorrente, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, presso lo studio di entrambi i difensori di fiducia, come risulta dal Fl.7 del fascicolo di appello che riporta la notifica telematica all’avv.to (OMISSIS).
1.2 Va peraltro evidenziata la tardivita’ della deduzione, trattandosi di questione sollevata per la prima volta con i motivi di ricorso in sede di legittimita’, laddove secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato determina una nullita’ di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’articolo 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (sez. 2, 22.3.2016, Candita, Rv.266748) ovvero, riguardando un atto preliminare al giudizio, deve essere dedotta entro la deliberazione della sentenza di primo grado (sez. 5, 23.4.2009, Messina, Rv.243510; 16.4.2010, Gabriele, 247086).
1.3 Con riferimento poi a ipotesi del tutto riconducibile alla presente il S.C. ha escluso la nullita’ della notificazione del decreto di citazione in appello eseguita, nel caso di impossibilita’ della notificazione nel domicilio determinato a norma dell’articolo 161 c.p.p., comma 2, ad uno solo dei due difensori di fiducia dell’imputato (sez. 3, 19.6.2007, Albanese, Rv. 237214).
Il motivo va pertanto disatteso.
2. I motivi articolati in punto di responsabilita’ non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale si presenta assolutamente adeguata sotto il profilo logico giuridico e resistente alle censure proposte in sede di legittimita’ che costituiscono mera riproposizione di doglianze di merito gia’ avanzate avverso la sentenza di primo grado e puntualmente disattese dal giudice della impugnazione con argomentazioni logiche e congrue.
2.1 In particolare risulta adeguato il ragionamento logico giuridico del giudice della impugnazione teso a valorizzare il dato quantitativo dello stupefacente, la circostanza che lo stupefacente fosse suddiviso in separate porzioni ed occultato all’interno dello slip del prevenuto, che nessuna prova di un acquisto ripartito e di un consumo di gruppo risulta emergere dal materiale probatorio utilizzato.
2.2 Del tutto logica risulta poi l’inferenza del giudice distrettuale il quale, nel considerare che all’interno della discoteca il ricorrente aveva consumato sostanza del tipo cocaina, riteneva che la marijuana occultata fosse destinata allo spaccio, anche in ragione delle sbrigative ma significative modalita’ di contatto tra il (OMISSIS) e alcuni giovani presenti in discoteca come indicato dagli inquirenti e del rinvenimento di una banconota ripiegata nella tasca dei pantaloni del prevenuto, elementi dal rilevante significato indiziario non compensati da adeguata prova difensiva contraria pure valutata dal giudice di appello (materiale fotografico acquisito a seguito di richieste della difesa del (OMISSIS)).
3. In termini altrettanto corretti il giudice di appello ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. laddove, pure a fronte della incensuratezza del (OMISSIS), la detenzione dello stupefacente nel profilo ponderale e nel contesto ambientale di cui all’imputazione non poteva essere inquadrato in una condotta dalle caratteristiche e dalle conseguenze di minima offensivita’ e di particolare tenuita’.
4. Fondato invece appare il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzio-natorio atteso che, pur essendo stata la pena stabilita dal primo giudice in termini minimi edittali, in epoca successiva alla pronuncia di primo grado risulta profondamente modificato il quadro edittale del trattamento sanzionatorio per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e il giudice distrettuale ha del tutto omesso di valutare tale sopravvenienza limitandosi a confermare l’adeguatezza della pena applicata in primo grado.
4.1 D ragionamento e’ viziato logicamente atteso che, a fronte di specifico motivo di impugnazione in appello che si riferiva al giudizio di congruita’ della pena applicata all’imputato nella sentenza di primo grado, il giudice si e’ limitato a evidenziare che la pena era stata modulata in termini prossimi al minimo edittale, travisando la forbice edittale della pena detentiva vigente al momento del commesso delitto (da uno a sei anni di reclusione) laddove, sulla base della novella introdotta prima del giudizio di appello, la pena risulta modulata, in relazione alla autonoma ipotesi di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, nella forbice tra a sei mesi a quattro anni.
4.2 Sul punto invero il S.C. anche a sezioni unite ha statuito che il diritto dell’imputato, desumibile dall’articolo 2 c.p., comma 4, di essere giudicato in base al trattamento piu’ favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la legge mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalita’ rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalita’ impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata sulla base di parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravita’ (sez. U 26.6.2015 Della Fazia, rv 265110) e la pena deve essere necessariamente rideterminata anche quando la stessa risulti compatibile con la vigente cornice sanzionatoria e sia stata fissata dal giudice del merito nel minimo edittale previsto prima delle novelle normative intervenute nelle more del giudizio di cassazione (con riferimento alla applicazione dei minimi edittali Cass, sez. 6, 29.5.2014, Cantori Rv.262077).
4.3 Sul punto pertanto si impone una nuova valutazione da parte del giudice di merito sulla compatibilita’ del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice rispetto alla nuova cornice edittale dettata per la autonoma ipotesi criminosa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, come risultante dalla nuova disciplina normativa che regola la specifica ipotesi in questione (L. n. 79 del 2014 di conversone del Decreto Legge n. 36 del 2014), ove il minimo edittale e’ stato stabilito in mesi sei di reclusione e di Euro 1.032,00 di multa.
5. Si impone pertanto l’annullamento della impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso. Il ricorso deve per il resto essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
Rigetta nel resto.
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