Destinazione della sostanza allo spaccio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 22 ottobre 2019, n. 43262.

Massima estrapolata:

La quantità di sostanza stupefacente rinvenuta e l’atteggiamento di tentata fuga del detentore alla vista dei militari non sono da sé soli sufficienti a far ritenere la destinazione della sostanza allo spaccio.

Sentenza 22 ottobre 2019, n. 43262

Data udienza 19 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/05/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANDREAZZA GASTONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO PIETRO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 18/05/2018 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 08/03/2017 di condanna di (OMISSIS), applicata la recidiva e contestata la diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per avere illecitamente detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo hashish.
2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso lamentando la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’uso personale della sostanza stupefacente sequestrata; con un unico motivo il ricorrente segnatamente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sostanza sequestrata fosse necessariamente destinata allo spaccio e non all’uso personale in assenza di indizi in tal senso. Nello specifico, il mancato rinvenimento della strumentazione tipica da spacciatore, la mancata suddivisione in dosi commerciali della sostanza e il mancato rinvenimento di banconote di piccolo taglio, infatti, avrebbero dovuto far ritenere la destinazione della sostanza stessa all’esclusivo uso personale, mentre sono stati sufficienti da soli a far ritenere la destinazione allo spaccio la quantita’ rinvenuta e l’atteggiamento di tentata fuga dell’imputato al momento del controllo.
3. Il ricorso e’ fondato.
E’ principio costantemente enunciato da questa Corte quello per cui il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, lettera a), non puo’ di per se’ solo costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, ma puo’ comunque legittimamente concorrere a fondare tale conclusione ove considerato unitamente ad altri elementi (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726).
Un tale dato, infatti, si e’ aggiunto, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, restando sempre a carico del giudice l’onere di globalmente valutare appunto, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalita’ di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalita’ esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, P.M. in proc. Delugan, Rv. 242923).
Cio’ posto, dunque, deve osservarsi che la sentenza impugnata non appare avere fatto corretta applicazione di un tale principio se e’ vero che, pur in presenza di stupefacente non suddiviso in distinte confezioni e pur non essendo stato rinvenuto strumentario che a detta suddivisione fosse finalizzato (in tal modo difettando circostanze indicative di una destinazione allo spaccio), ha considerato sufficiente il solo fatto della quantita’ di grammi 11,711 di hashish con principio attivo pari a 1,312 per ritenere la detenzione non finalizzata all’uso personale e, dunque, per assumere come integrato il reato contestato. Ne’ appare dirimente il dato della fuga tentata dall’imputato alla vista dei militari, illogicamente letto dalla sentenza impugnata come elemento univocamente indicativo della destinazione dello stupefacente al consumo altrui quando, come noto, gia’ la sola detenzione per consumo personale espone il detentore a conseguenze personali rilevanti sia pure sotto il profilo di mera illiceita’ amministrativa, come chiarito da Sez. Un. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236371, che sul “grave e inevitabile nocumento per la liberta’ e per l’onore” derivante appunto dalle sanzioni amministrative previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75 ha fondato il presupposto dell’applicabilita’ all’acquirente, chiamato a testimoniare, dell’esimente di cui all’articolo 384 c.p..
4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che terra’ conto, nel motivare, dei principi sopra ribaditi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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