Deposito della relazione in ordine alle opere in cemento armato

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 giugno 2019, n. 25541.

La massima estrapolata:

In tema di reati edilizi, la contravvenzione prevista dagli artt. 65, comma 6, e 73, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il mancato deposito della relazione sull’adempimento degli obblighi prescritti dalla legge in relazione alla costruzione di opere in cemento armato, ha natura di illecito istantaneo a effetti permanenti, in quanto la possibilità, per il soggetto obbligato, di porre fine al proprio comportamento omissivo si consuma definitivamente al momento del superamento del termine perentorio entro il quale va compiuta la condotta doverosa, risultando irrilevante, se non per l’eventuale aggravamento degli effetti del reato, il successivo perdurare della omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna relativa a tale contravvenzione, dichiarando la prescrizione del reato, il cui termine era stato erroneamente fatto decorrere dal momento in cui il soggetto obbligato aveva presentato, pur tardivamente, la relazione fino a quel momento omessa).

Sentenza 10 giugno 2019, n. 25541

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 216/16 del Tribunale di Messina del 1 febbraio 2016;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 1 febbraio 2016, il Tribunale di Messina ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 65, comma 6 e articolo 73, comma 2, in quanto, nella qualita’ di direttore dei lavori, ritardava la presentazione presso l’Ufficio del Genio civile di (OMISSIS) della relazione a struttura ultimata relativa ai lavori di costruzione di una canonica della Parrocchia del (OMISSIS), e lo ha pertanto condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda, cui, con ordinanza correttiva di errore materiale adottata il successivo 9 febbraio 2016, e’ stata aggiunta la condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso in appello il prevenuto, assistito dal proprio difensore fiduciario, articolando quettro motivi di ricorso.
Il primo di essi ha ad oggetto la mancanza della prova in relazione alla “sussistenza della fattispecie delittuosa” ascritta all’imputato.
Il secondo attiene alla mancata applicazione dell’articolo 131-bis c.p. Il terzo motivo riguarda la ritenuta eccessivita’ della penba.
Mentre, infine, il quarto ha ad oggetto la illegittimita’ della sentenza del Tribunale in quanto al momento in cui questa fu emessa il reato ascritto al prevenuto gia’ doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Con provvedimento assunto in data 29 dicembre 2017 la Corte di appello di Messina, rilevata la tipologia di sanzione applicata al prevenuto, si tratta infatti della sola pena pecuniaria, e la natura contravvenzionale del reato contestato al (OMISSIS), prendeva atto della inappellabilita’ della sentenza emessa a carico di questo e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente convenirsi con la Corte peloritana nel senso della insuscettibilita’ della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 1 febbraio 2016 ad essere assoggettata ad appello; pertanto il gravame proposto dal (OMISSIS) deve essere convertito in ricorso per cassazione e per tale trattato da questa Corte.
Tale circostanza comporta la necessita’ di dovere esaminare le censure formulate dal ricorrente, da lui originariamente strutturate nella forma del ricorso in appello, sottoponendole al vaglio cui deve essere sottoposto un ordinario ricorso per cassazione, esaminato, pertanto, alla luce dell’articolo 606 c.p.p. e nei soli limiti in cui i motivi posto a suo sostegno siano ammissibili in quanto introducenti doglianze di legittimita’ e non di merito.
Tanto premesso ritiene il Collegio la sicura inammissibilita’ del primo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente, afferente alla pretesa mancanza della prova rigorosa in ordine alla affermazione della penale responsabilita’ del prevenuto, posto che lo scrutinio del motivo in questione investe una serie di valutazioni di fatto, in ordine alla ultimazione dei lavori ed in ordine alla qualifica di direttore dei lavori rivestita dal prevenuto, che, all’evidenza esulano rispetto al margine di apprezzamento di questa Corte di legittimita’.
I motivi secondo e terzo di impugnazione, afferenti alla qualificabilita’ del fatto contestato come particolarmente tenue ai sensi dell’articolo 131-bis c.p. ovvero alla dosimetria sanzionatoria, appaiono logicamente recessivi rispetto alla valutazione del quarto motivo di impugnazione, concernente l’avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e, pertanto, debbono essere esaminati solo in via subordinata rispetto a questo motivo e solo nella ipotesi in cui questo non debba essere accolto.
Il quarto motivo di ricorso essendo fondato, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con ovvio assorbimento dei residui motivi.
Con la doglianza in scrutinio il ricorrente ha lamentato il fatto che il Tribunale di Messina abbia dichiarato la sua penale responsabilita’ rispetto al fatto di reato a lui addebitato, senza considerare che al momento in cui la sentenza de qua e’ stata pronunziata l’illecito in contestazione gia’ era estinto per essere maturato il relativo termine prescrizionale.
In effetti, posto che il reato contestato al prevenuto e’ un reato contravvenzionale, la durata del relativo termine prescrizionale e’ pari ordinariamente a 4 anni, prolungabili, in presenza di fattori interruttivi di esso, nella misura di 1/4, pertanto sino al limite di 5 anni.
Il punto da esaminare, pertanto, e’ la individuazione del dies a quo a partire dal quale far decorrere il detto termine prescrizionale.
Come e’ agevole dedurre dalla lettura della sentenza impugnata il Tribunale messinese ha ritenuto che il dies a quo ai fini della indagine di cui sopra vada individuato nel 12 marzo 2013, data in cui, ben oltre il termine all’uopo previsto dalla legge, il (OMISSIS) ha presentato all’Ufficio competente la relazione relativa alla avvenuta ultimazione dei lavori di cui al capo di imputazione; tale scelta appare chiaramente indicativa della ritenuta qualificabilita’ dell’illecito contestato siccome un reato permanente la cui flagranza perdura fintanto che il soggetto tenuto alla condotta positiva omessa non la compie, con la conseguente decorrenza del termine prescrizionale a far data dal compimento della azione positiva sino ad allora mancante.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che siffatta qualificazione operata in sede di merito non sia corretta.
Deve, infatti, premettersi, che, in relazione ai reati omissivi propri o in senso stretto, quelli cioe’ che si determinano in tutti i loro elementi gia’ a causa della mancata realizzazione entro un dato termine della condotta doverosa, la definizione di reato permanente e’ fonte di talune problematiche interpretative perspicua; infatti – laddove per reato permanente deve intendersi il reato nel quale la prosecuzione della condotta illecita, prosecuzione che puo’ essere interrotta con un volontario atto del soggetto agente, comporta la diuturna ed ingravescente continuita’ della lesione del bene interesse tutelato – si rileva chiaramente come nel caso del reato omissivo in senso stretto l’avvenuta lesione e’ in tutto perfezionata al momento della inutile scadenza del termine peretorio entro il quale il soggetto doveva compiere la attivita’ omessa, senza che il protrarsi di tale condotta omissiva possa essere inteso come protrarsi della condotta criminosa, essendo questa, oramai, del tutto consumata a causa dell’inutile spirare del termine previsto per il compimento della attivita’ omessa (in tale senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 giugno 2007, n. 21581; sulla natura istantanea del reato omissivo nella ipotesi in cui sia fissato un termine perentorio per la realizzazione della condotta mancante, gia’: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 aprile 1966, n. 663).
Potra’, semmai, parlarsi di reato omissivo istantaneo – nel quale il momento consumativo e’ dato, come detto dalla infruttuosa scadenza del termine per l’esecuzione della attivita’, invece omessa – ad effetti permanenti (per una esemplificazione di tale tipologia di illeciti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 marzo 2018, n. 11881), ma non di reato permanente, posto che l’eventuale protrarsi della condotta omissiva non comporta un’aggravarsi della lesione al bene interesse tutelato (lesione gia’ perfettamente e definitivamente integrata al momento della negletta scadenza del termine per la condotta positiva), ma, semplicemente il suo statico perdurare.
Si tratta ora di verificare a quale delle due tipologie di reato corrisponde la struttura del reato contestato, se cioe’ esso possa essere definito, come parrebbe avere ritenuto il Tribunale messinese, un reato omissivo permanente, ovvero se lo stesso debba essere, viceversa qualificato come un reato omissivo proprio.
La proposizione normativa che descrive la condotta vietata, contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 65, comma 6,, si esprime nel senso che segue: “Ultimate le parti della costruzione che inciodono sulla stabilita’ della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3” corredata da una serie di allegati elencati dalla norma stessa.
Secondo la previsione del successivo articolo 73, comma 2, del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l’eventuale violazione della predetta disposizione comporta irrogazione della sanzione andante fra i 41,00 ed i 206,00 Euro.
Pare al Collegio che, per come rappresentata dal legislatore, la contravvenzione in questione integri, senza dubbio, un illecito istantaneo ad effetti permanenti, posto che il momento di definitivo contrasto del comportamento dell’agente (rectius: dell’omittente) con la condotta impostagli dalla legge si consuma definitivamente al momento in cui, entro il termine assegnatogli, termine da ritenersi perentorio essendo al suo inutili decorso correlata la possibile attivazione della sanzione penale, egli non compie la condotta prescritta, senza che abbia alcun rilievo, se non eventualmente nel senso di aggravare gli effetti del reato gia’ integralmente consumato, il successivo perdurare della omissione comportamentale.
Da tanto, cioe’ dalla ritenuta qualificazione della contravvenzione contestata al (OMISSIS) come un reato istantaneo, deriva la decorrenza del relativo termine prescrizionale non dal momento in cui, come ha ritenuto il Tribunale di Messina, egli ha, tardivamente, presentata la relazione sino a quel momento omessa, ma dal momento in cui lo stesso, la avrebbe dovuta presentare e non lo aveva fatto, e cioe’ – secondo quanto la stessa sentenza e persino il capo di imputazione contestato chiariscono – a decorrere dal 20 luglio 2010.
Cio’ posto, osserva il Collegio che conseguentemente e’ fondata la doglianza del ricorrente, il quale ha lamentato che il Tribunale di Messina non abbia rilevato che al momento della pronunzia della sentenza di condanna a suo carico, evento verificatosi il 1 febbraio 2016, la contravvenzione a lui contestata gia’ era da tempo estinta per prescrizione, essendo spirato il relativo temine, pur in presenza di fattori interruttivi del medesimo, definitivamente in data 20 luglio 2015.
Il ricorso proposto, con assorbimento dei motivi non esaminati, deve, pertanto essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata essendo il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

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