Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 maggio 2020, n. 16030.
Massima estrapolata:
Integra il delitto di tentata estorsione la condotta del parcheggiatore abusivo che, a fronte del rifiuto dell’automobilista di corrispondergli un compenso non dovuto per il parcheggio dell’autoveicolo, con violenza o minaccia cerchi di costringerlo a spostare la propria vettura dall’area al fine di realizzare un ingiusto vantaggio patrimoniale dalla successiva occupazione del posto auto da parte di terzi, non riuscendo nel suo intento a causa della condotta oppositiva della vittima.
Sentenza 27 maggio 2020, n. 16030
Data udienza 12 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Estorsione – Parcheggiatore abusivo – Violenza o minaccia – Pretesa del pagamento di un compenso per l’attività di parcheggiatore abusivo – Reato di estorsione – Configurabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGO Geppin – Presidente
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere
Dott. PARDO I – rel. Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincen – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PARDO IGNAZIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SECCIA DOMENICO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 17 ottobre 2019, la corte di appello di Catania, riqualificava i fatti di tentata estorsione contestati a (OMISSIS) nel piu’ lieve delitto di tentata violenza privata e, per l’effetto, riduceva la pena allo stesso inflitta dal tribunale di Catania con la pronuncia del 9 ottobre 2013 a mesi 3 di reclusione.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale di Catania deducendo, con unico motivo, errata applicazione della legge penale quanto alla riqualificazione dei fatti nel delitto di cui agli articoli 56, 610 c.p. posto che, nello svolgimento dell’attivita’ di parcheggiatore abusivo, il (OMISSIS), il giorno dei fatti, aveva rivolto alla persona offesa precise minacce dirette ad ottenere un ingiusto profitto sia esso costituito dal pagamento dell’obolo ovvero dallo spostamento del mezzo in altra sede al fine di permettere il parcheggio ad altri per cosi’ ricavarne analoghi guadagni illeciti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso e’ fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Invero, quanto alla qualificazione giuridica delle attivita’ svolte da soggetto dedito alla attivita’ di parcheggiatore abusivo, secondo l’orientamento di questa corte commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l’attivita’ di parcheggiatore abusivo (Sez. 2, n. 15137 del 09/03/2010, Rv. 247034) e cio’ perche’ ove alla richiesta del pagamento di somme si accompagni anche la rappresentazione di un male futuro alle cose od alla persona la pretesa e’ illegittima, trattandosi di posteggiatore non autorizzato, ma anche portata con gli illeciti mezzi della violenza e della minaccia.
Orbene, nel caso in esame, dalla pacifica ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, risulta che la richiesta del (OMISSIS) veniva formulata in relazione all’ingiusto profitto costituito dal lucrare un compenso non dovuto dalla commercializzazione di quel posto auto; invero anche il giudice di appello riconosce che il (OMISSIS) agiva perche’ spinto dalla volonta’ di lucrare vantaggi ingiusti tuttavia precisando che la richiesta formulata all’indirizzo della donna era destinata a non trovare riposta positiva per l’atteggiamento di resistenza della vittima che aveva anche in passato negato il pagamento richiesto in occasione di precedenti parcheggi in quell’area dell’aeroporto di Catania ove operava l’imputato.
Tale circostanza, tuttavia, non determina la differente qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’ipotesi di cui all’articolo 610 c.p., cosi’ come operato dalla corte di appello, posto che agendo l’imputato al fine di realizzare vantaggi patrimoniali dalla occupazione del posto non ottenuti per ragioni indipendenti dalla sua condotta, deve ritenersi proprio integrata l’ipotesi di estorsione tentata e non consumata, come esattamente contestato in imputazione e ritenuto all’esito del giudizio di primo grado, essendo stati compiuti atti diretti ad ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale cui non seguiva il danno ingiusto a causa della condotta oppositiva della persona offesa. Appare pertanto evidente che ha errato la corte di appello nel ritenere che (OMISSIS) mirasse soltanto ad ottenere lo spostamento dell’auto senza alcun ingiusto profitto poiche’ lo stesso, stabilmente dedito all’attivita’ di parcheggiatore abusivo nella zona aeroportuale di Catania, agiva al fine di lucrare da quel preciso posto auto del parcheggio il versamento di somme allo stesso non dovute sicche’, la rappresentazione di eventi anche nefasti all’indirizzo della vittima e della sua autovettura, integra certamente la minaccia costitutiva del delitto di estorsione in quanto rappresentata al fine di ottenere vantaggi economici assolutamente non dovuti.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania previa riqualificazione dei fatti nel delitto di tentata estorsione originariamente contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania qualificati i fatti contestati a (OMISSIS) ai sensi degli articoli 56/629 c.p..
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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