Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 1 marzo 2019, n. 8824.
La massima estrapolata:
Il delitto di sequestro di persona e’ integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della liberta’ fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria liberta’ di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi mediante comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona.
Il delitto di sostituzione di persona e’, difatti, configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’articolo 494 c.p.senza riuscire ad indurre in errore taluno
E’ legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla sostituzione del materiale gia’ raccolto ed utilizzabile, cosi’ da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al GUP, in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguito dal rito alternativo o quando l’integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, in quanto insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli all’impostazione difensiva.
Sentenza 1 marzo 2019, n. 8824
Data udienza 23 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Francesca – Presidente
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MIGNOLO OLGA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Roma ha, in riforma della decisione del Tribunale di Velletri del 3 maggio 2015, appellata dal PG e dagli imputati, riqualificato nel reato di cui all’articolo 610 c.p. l’originaria imputazione di rapina aggravata sub a) e ritenuta semplice la recidiva contestata a (OMISSIS), confermando l’affermazione di responsabilita’ penale – per quanto ancora rileva – di costei e di (OMISSIS) e rideterminando la pena per i reati di cui agli articoli 605 e 582 c.p..
2.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con unico atto, gli imputati, per mezzo del Difensore, avv. (OMISSIS), articolando, con un motivo, plurime censure.
2.1. Con il primo argomento, censurano mancata applicazione del trattamento premiale di cui all’articolo 442 c.p.p. in conseguenza dell’illegittimo diniego di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, subordinato ad integrazione probatoria, per averne tanto il Gip che il Tribunale rifiutato l’ammissione erroneamente apprezzando la (in)compatibilita’ delle prove richieste rispetto alle esigenze di speditezza dell’accertamento.
2.2. Con il secondo argomento, censurano violazione della legge penale in riferimento all’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 605 c.p., in assenza di una limitazione effettiva della liberta’ di autodeterminazione della persona offesa (OMISSIS), che non aveva mai richiesto di scendere dall’auto, e della contraddittorieta’ della ritenuta sussistenza del dolo rispetto alla diversa qualificazione del fatto sub a), che assorbe il complessivo disvalore penale del fatto, dovendosi peraltro del tutto escludere l’elemento soggettivo del reato in capo al (OMISSIS).
2.3. Con il terzo argomento, censurano violazione della legge penale in riferimento al reato di cui all’articolo 494, anche nella ritenuta forma tentata, stante l’inidoneita’ della falsa qualita’ di carabiniere attribuitasi dal (OMISSIS) ad accreditarne lo status.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2.E’ manifestamente infondata la censura prospettata nel primo punto dell’unico motivo di ricorso.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell’udienza preliminare, secondo una valutazione “ex ante”, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novita’ e decisivita’ della prova richiesta dall’imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per se’ non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall’istruttoria espletata (Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327, N. 48642 del 2014 Rv. 261245).
Di guisa che, ai fini della valutazione della legittimita’ del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall’imputato, il giudice di appello deve verificare, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novita’ e decisivita’ della prova richiesta, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801, N. 37587 del 2007 Rv. 237694, N. 18745 del 2013 Rv. 255261, N. 38877 del 2015 Rv. 264787).
Nella delineata prospettiva, e’ legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla sostituzione del materiale gia’ raccolto ed utilizzabile, cosi’ da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al GUP, in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguito dal rito alternativo (Sez. 6, n. 8738 del 29/01/2009, Sarno, Rv. 243067, fattispecie in cui la richiesta di integrazione probatoria riguardava la audizione “ex novo” di tutti i dichiaranti gia’ escussi) o quando l’integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, in quanto insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli all’impostazione difensiva (Sez. 6, n. 44634 del 31/10/2013, Sinisi, Rv. 257811, N. 25713 del 2003 Rv. 225678, N. 19645 del 2008 Rv. 240407, N. 8738 del 2009 Rv. 243067).
2.2. La corte territoriale ha fatto corretta va applicazione degli enunciati principi, ritenendo giustificata l’ordinanza di reiezione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato in quanto intesa alla escussione delle persone offese e del teste (OMISSIS), le cui dichiarazioni erano state acquisite; generica, in quanto priva della deduzione di specifiche circostanze diverse da quelle oggetto di dichiarazione, e sostanzialmente anticipatoria del dibattimento.
A fronte della puntuale motivazione rassegnata, il ricorrente invoca il risultato probatorio del giudizio di merito e le valutazioni, in punto di diritto, rassegnate nei due gradi di giudizio in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, inferendone – con valutazione ex post – un’efficace definizione alternativa laddove fossero state ammesse le prove richieste per l’accesso al rito, omettendo, tuttavia, anche nel ricorso di legittimita’, di dedurre le specifiche circostanze che ne avrebbero giustificato l’assunzione, ponendo pertanto la doglianza nell’ambito della genericita’, oltre che della manifesta infondatezza.
La censura e’, pertanto, inammissibile.
3.E’, del pari, genericamente formulata la doglianza prospettata con il secondo argomento in riferimento all’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 605 c.p..
3.1. Il ricorrente si limita a censurare la decisione impugnata riguardo la sussistenza del reato di sequestro di persona in danno di (OMISSIS) assumendo che le volonta’ criminose degli imputati “sia siano arrestate…con la consumazione del delitto di violenza privata” e che la medesima (OMISSIS) non aveva mai richiesto di scendere dall’auto, omettendo di confrontarsi con la motivazione che ha ampiamente ricostruito la costrizione successiva alla volontaria interclusione del mezzo, qualificata ai sensi dell’articolo 610 c.p. – della persona offesa nell’auto della (OMISSIS) dove si trovava seduta nel vano passeggero ed alla cui guida si era posta l’imputata dopo averne violentemente allontanata la conducente; costrizione durata per tutto il tempo in cui l’auto era transitata per le vie cittadine e finche’ la stessa non fu abbandonata, con a bordo la (OMISSIS), a notevole distanza dal luogo di partenza.
3.2. Risultano, pertanto, ampiamente giustificati gli elementi costitutivi del delitto di sequestro di persona, che e’ integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della liberta’ fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria liberta’ di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi mediante comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 3, n. 15443 del 26/11/2014 – dep. 2015, M., Rv. 263340, N. 5443 del 2000 Rv. 215253), ne’ lo scopo avuto di mira dall’agente (Sez. 1, n. 206 del 19/04/2017 – dep. 2018, Remorini, Rv. 272305).
3.3. E l’affermazione di responsabilita’ risulta ampiamente giustificata anche in riferimento all’imputato (OMISSIS), che risulta aver posto in essere un contributo causale volontario alla consumazione del reato mentre, a bordo della propria auto, seguiva quella condotta dalla (OMISSIS) al fine di prelevarla dopo l’abbandono del mezzo e della sua occupante della cui costrizione era pienamente consapevole.
Alcuna ricaduta sul dolo del reato di cui all’articolo 605 c.p. dispiega, inoltre, la qualificazione della contestazione sub a) nel delitto di violenza privata, attenendo il fatto ad una fase antecedente alla costrizione della (OMISSIS) sull’auto ed anzi ponendosi tale restrizione come una progressione criminosa di un’originaria ed autonoma condotta costrittiva illecita.
Di guisa che del tutto correttamente e’ stata ritenuta la continuazione tra i reati di violenza privata e di sequestro di persona, nelle diverse declinazioni temporali, in quanto il delitto di cui all’articolo 610 c.p., preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perche’ in esso viene lesa la liberta’ psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la liberta’ di movimento (Sez. 5, n. 49610 del 14/10/2014, Ammazzagatti, Rv. 261813, N. 7455 del 1985, N. 36465 del 2011 Rv. 250812).
4. E’ manifestamente infondato il terzo argomento, che censura violazione della legge penale in riferimento al reato di cui all’articolo 494, anche nella ritenuta forma tentata.
4.1. Il ricorrente rivendica l’inidoneita’ della falsa qualita’ di carabiniere attribuitasi dal (OMISSIS) ad accreditarne lo status, mentre la mancanza di induzione in errore e’ elemento che configura il reato nella forma tentata (Sez. 5, n. 35091 del 22/04/2010, Adegoke, Rv. 248397), ritenuta nel caso in esame.
Il delitto di sostituzione di persona e’, difatti, configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’articolo 494 c.p.senza riuscire ad indurre in errore taluno (Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014 – dep.2015, Cosmi, Rv. 263899, N. 2543 del 1985, N. 10362 del 2009 Rv. 242771).
4.2. Di guisa che dal testo della sentenza impugnata non e’ dato ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell’impugnazione, ne’ alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), riproponendo in sede di legittimita’ censure argomentativamente superate.
Le doglianze articolate in punto di responsabilita’ non sono, pertanto, inammissibilmente formulate.
5. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo determinare in Euro. 2000,00 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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