Il delitto di cui all’art. 642 c.p.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 26 novembre 2019, n. 48097

Massima estrapolata:

Il delitto di cui all’art. 642 c.p. deve ritenersi consumato nel momento e nel luogo in cui la persona offesa riceve la rappresentazione del sinistro simulato (nella specie, la sede della compagnia di assicurazioni), atteso che solo in tale luogo la persona offesa viene a conoscenza della condotta illecita, poi rivelatasi fraudolenta.

Sentenza 26 novembre 2019, n. 48097

Data udienza 13 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IMPERIALI LUCIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO PIETRO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. (OMISSIS);
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che in data 6/2/2018 ha integralmente confermato il giudizio di penale responsabilita’ espresso nei loro confronti con sentenza del 25/1/2017 dal Tribunale cittadino in relazione al delitto di cui all’articolo 642 c.p. loro ascritto, con le conseguenti condanne alle pene ritenute di giustizia.
2. A sostegno del ricorso i predetti hanno proposto quattro motivi di impugnazione:
2.1. La violazione dell’articolo 8 c.p.p. per non essersi riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata.
2.2. La violazione degli articoli 120 e 124 c.p. per non essersi riconosciuta la tardivita’ della querela proposta dalla persona offesa.
2.3. La violazione di legge per essere state disattese le richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione del teste (OMISSIS) e dei testimoni di cui si era chiesto l’esame ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. e per la mancata acquisizione del fascicolo del processo dinanzi al Giudice di pace di Pompei.
2.4. Il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ dei ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimita’ stabiliti dall’articolo 606 c.p.p..
3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, e’ manifestamente infondato, non potendosi ritenere in alcun modo determinante, ai fini della consumazione del reato, il luogo in cui, a dire dei ricorrenti, sarebbero state danneggiate le autovetture oggetto delle denunce di sinistro presentate alla compagnia di assicurazione (OMISSIS), atteso che, invece, il delitto contestato deve ritenersi consumato nel momento e nel luogo in cui la persona offesa ha ricevuto la rappresentazione del sinistro simulato – nel caso di specie la sede della compagnia di assicurazioni – atteso che solo in tale luogo la persona offesa e’ venuta a conoscenza della condotta dei ricorrenti, poi rivelatasi fraudolenta.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano non essersi riconosciuta la tardivita’ della querela, e’ manifestamente infondato, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ben evidenziato che, per quanto il coinvolgimento dell’autovettura di (OMISSIS) nel sinistro potesse far sorgere il sospetto della falsita’ di questo, tuttavia, considerato anche che il (OMISSIS) non risultava conducente del veicolo, occorreva comunque evitare una “querela in prevenzione” ed accertare la verita’ o meno di quanto denunciato, soprattutto considerato che il (OMISSIS) non risultava conducente del veicolo. Questa Corte di cassazione, infatti, ha costantemente evidenziato che la decorrenza del termine per la presentazione della querela e’ differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceita’ penale del fatto, e tale differimento si protrae per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Rv. 269726; Sez. 4, n. 17592 del 07/04/2010, Rv. 247096).
3.3. Manifestamente infondata e’ anche la doglianza, di cui al terzo motivo di ricorso, in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione del teste (OMISSIS) e dei testimoni di cui si era chiesto l’esame ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., nonche’ con l’acquisizione del fascicolo della causa dinanzi al Giudice di pace di Pompei, in quanto, in virtu’ della presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello e’ un istituto di carattere eccezionale al quale puo’ farsi ricorso esclusivamente allorche’ il giudice ritenga, nella sua discrezionalita’, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820): peraltro, nemmeno con il ricorso in cassazione viene spiegato dai ricorrenti perche’ le prove invocate debbano essere ritenute indispensabili ai fini della decisione e non meramente esplorative.
3.4. Le sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano a vicenda, hanno reso adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere la falsita’ del sinistro di cui si tratta, evidenziando come lo stesso proprietario dell’autovettura coinvolta, (OMISSIS), abbia disconosciuto tale sinistro, dichiarando che i danni del veicolo denunciati, in realta’, erano precedenti alla data del sinistro medesimo e che egli nemmeno conosceva (OMISSIS), la persona indicata come conducente del veicolo in questione. Inoltre, hanno evidenziato anche che (OMISSIS), unica persona coinvolta ad essere stata rintracciata dalla (OMISSIS) s.r.l., ha rifiutato di rendere dichiarazioni, comportamento senza vizi logici ritenuto difficilmente spiegabile per una persona veramente coinvolta in un sinistro stradale. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, priva di illogicita’ evidenti, deve rilevarsi il carattere assolutamente generico dell’ultimo motivo di ricorso, nella sostanza volto a contestare il merito della decisione impugnata, mentre in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4. All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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