Del reato di esercizio di scarichi non autorizzati

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 gennaio 2021| n. 1719.

Del reato di esercizio di scarichi non autorizzati, previsto dall’art. 137, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, risponde innanzitutto il titolare dell’insediamento produttivo da cui origina lo scarico ferma restando l’eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l’impianto, in quanto su quest’ultimo grava l’onere di controllare che l’impianto da lui gestito sia munito dell’autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione. Ciò premesso, è noto che negli enti collettivi, ed in particolare nelle società, la responsabilità per inadempimento degli obblighi penalmente sanzionati che gravano sul soggetto giuridico ricade su chi abbia il potere di agire in nome e per conto del medesimo, vale a dire, in prima battuta, sugli amministratori legali rappresentanti. Laddove, in una società, il ruolo di amministratore sia contestualmente ricoperto da più persone fisiche – come generalmente avviene nel caso di società di persone, ed in particolare nelle società in nome collettivo, nelle quali, salva diversa pattuizione, tale ruolo spetta disgiuntamente a ciascun socio ex art. 2257, primo comma, cod. civ., applicabile ai sensi dell’art. 2293 cod. civ., ciascuna di queste è personalmente tenuta all’adempimento degli obblighi normativi penalmente sanzionati, salvo che sia intervenuta una valida delega di funzioni. Fattispecie: scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in assenza di provvedimento autorizzativo, essendo quello precedentemente posseduto scaduto di validità.

Sentenza|15 gennaio 2021| n. 1719

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Reati ambientali – Società di persone – Scarico illegale di un impianto della società – Art. 137, co. 1, Dlgs 152/2006 – Responsabilità dei soci – Anche nel caso di delega della gestione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/10/2019 del Tribunale di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GIORDANO Luigi, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso; letta la memoria successivamente depositata dal difensore dei ricorrenti, con cui si e’ insistito per l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 ottobre 2019, il Tribunale di Como ha ritenuto gli odierni ricorrenti colpevoli del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 137, comma 1, per aver mantenuto, quali legali rappresentanti di una societa’ in nome collettivo, uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in assenza di provvedimento autorizzativo, essendo quello precedentemente posseduto scaduto di validita’.
2. Avverso la sentenza, ha proposto unico ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stata affermata la loro responsabilita’ penale sull’erroneo presupposto che gli stessi, quali soci, rivestissero una posizione di garanzia, pur essendo stato provato che essi non si erano mai occupati della stazione di servizio in relazione alla quale era stato accertato lo scarico non autorizzato, essendosene sempre occupati gli altri due soci della societa’, i quali avevano avviato tale attivita’ senza il loro consenso e che la gestivano come se fosse un’autonoma impresa di fatto. Avendo la stessa sentenza riconosciuto la mancanza in capo agli imputati di alcun ruolo operativo, utilizzando detto argomento per concedere loro le circostanze attenuanti generiche, la motivazione era altresi’ affetta da contraddittorieta’.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alle argomentazioni esposte in una memoria difensiva, richiamate anche in sede di discussione, circa la sussistenza della buona fede indotta da comportamenti dell’autorita’ amministrativa che avevano ingenerato il convincimento di poter lecitamente proseguire nell’esercizio dello scarico in precedenza autorizzato.
4. Con l’ultimo motivo di ricorso ci si duole che, con clausole di stile volte a celare la mancanza di effettiva motivazione, la sentenza non abbia giustificato la quantificazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale.
5. Con memoria difensiva datata 9 novembre 2020 il difensore ha ulteriormente argomentato la fondatezza dei motivi di ricorso proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
In diritto, va innanzitutto ribadito il principio secondo cui del reato di esercizio di scarichi non autorizzati, previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 1, risponde innanzitutto il titolare dell’insediamento produttivo da cui origina lo scarico (cfr. Sez. 3, n. 5533 del 09/04/1997, Toso, Rv. 208389), ferma restando l’eventuale concorrente responsabilita’, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l’impianto, in quanto su quest’ultimo grava l’onere di controllare che l’impianto da lui gestito sia munito dell’autorizzazione, presupposto di legittimita’ della gestione (cfr. Sez. 3, n. 9497 del 29/01/2009, Martinengo, Rv. 243119; Sez. 3, n. 4535 del 26/11/2001, dep. 2002, Spada, Rv. 220845).
Cio’ premesso, e’ noto che negli enti collettivi, ed in particolare nelle societa’, la responsabilita’ per inadempimento degli obblighi penalmente sanzionati che gravano sul soggetto giuridico ricade su chi abbia il potere di agire in nome e per conto del medesimo, vale a dire, in prima battuta, sugli amministratori legali rappresentanti (cfr., quanto all’analoga contravvenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 279, comma 1, Sez. 3, n. 35572 del 30/05/2017, Favero, Rv. 271302 e Sez. 3, n. 43246 del 13/07/2016, Contin, Rv. 268084; quanto agli obblighi in materia di sicurezza e igiene gravanti sul datore di lavoro, ex multis, Sez. 3, n. 30927 del 31/05/2019, Cisterninino, Rv. 276551 e Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077; in tema di bancarotta documentale, Sez. 5, n. 3221 del 19/09/2019, dep. 2020, Cristorfaro, Rv. 278303; in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali e di tributi, rispettivamente, Sez. 3, n. 26712 del 14/04/2015, Vismara, Rv. 264306 e Sez. 3, n. 2741 del 10/10/2017, dep. 2018, Turina Rv. 272027).
Laddove, in una societa’, il ruolo di amministratore sia contestualmente ricoperto da piu’ persone fisiche – come generalmente avviene nel caso di societa’ di persone, ed in particolare nelle societa’ in nome collettivo, nelle quali, salva diversa pattuizione, tale ruolo spetta disgiuntamente a ciascun socio ex articolo 2257 c.c., comma 1, applicabile ai sensi dell’articolo 2293 c.c., e, per quanto qui rileva, non sostanzialmente modificato dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, articolo 377, comma 1, – ciascuna di queste e’ personalmente tenuta all’adempimento degli obblighi normativi penalmente sanzionati, salvo che sia intervenuta una valida delega di funzioni (cfr. Sez. 4, n. 32193 del 26/05/2009, Zuccaro, Rv. 245113; Sez. 3, n. 26122 del 12/04/2005, Capone, Rv. 231955). Benche’ la disciplina normativa in tema di adempimento degli obblighi relativi all’inquinamento ed alla gestione dei rifiuti non codifichi espressamente l’istituto della delega di funzioni, questa Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro, ne ha da tempo riconosciuto l’efficacia, precisandone anche gli stringenti requisiti di validita’ (cfr. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, dep. 2008, Girolimetto, Rv. 238980). Proprio l’analogia con l’istituto oggi disciplinato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16, impone poi di estendere anche alla delega circa l’attuazione delle disposizioni previste in materia ambientale l’obbligo di vigilanza del delegante “in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16, comma 3). Si tratta, invero, di una conseguenza connaturata al sistema di responsabilita’ delineato dalla legge, in termini non dissimili, in capo a chi professionalmente svolga attivita’ costituenti fonte di rischio per beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale, come l’ambiente in senso lato (articolo 9 Cost., comma 2), la salute (articolo 32 Cost.), l’utilita’ sociale e la sicurezza (articolo 41 Cost., comma 2), la tutela del suolo (articolo 44 Cost.). La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d’impresa rispetto alla protezione di tali beni nello svolgimento delle attivita’ economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d’imputazione, anche soltanto colposo, dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l’imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilita’ nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di adempimento delle prescrizioni in materia ambientale) limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della responsabilita’ penale del delegante che, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all’obbligo di vigilanza e controllo (per l’affermazione di tali principi in materia di infortuni sul lavoro, v. Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335; Sez. 4, n. 39158 del 18/01/2013, Zugno e aa., Rv. 256878).
L’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi previsti dalla legge ed altrimenti incombenti sul formale titolare della qualita’ – grava peraltro su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilita’ (Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360; Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318).
2. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tutti i principi di diritto esposti, attestando, senza che sul punto siano state mosse specifiche contestazioni, che: gli odierni imputati erano, unitamente ad altre due persone, soci amministratori della societa’ in nome collettivo che gestiva la stazione carburanti di (OMISSIS) da cui originava lo scarico non autorizzato; essi erano pertanto destinatari degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia; il fatto che la stazione di servizio in questione fosse di fatto materialmente gestita dagli altri due soci non esimeva gli odierni ricorrenti dal vigilare sull’effettivo rispetto delle prescrizioni stabilite; per il ruolo gestorio di fatto da loro svolto in altra, analoga, unita’ operativa della societa’, ubicata in Olgiate Comasco, essi erano certamente in condizione di poter conoscere ed osservare le prescrilioni oggetto di contestazione; essendosi negligentemente disinteressati della gestione dell’unita’ locale di (OMISSIS), dove lo scarico di acque industriali in fognatura pacificamente prosegui’ per circa un anno e mezzo senza autorizzazione, essendo scaduta quella precedentemente rilasciata, i ricorrenti avevano colposamente violato i doveri connessi alla posizione di garanzia ricoperta e dovevano dunque rispondere, al pari degli altri due soci, del reato ascritto. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, osserva il Collegio che la conclusione, per quanto detto valida anche nel caso in cui fosse stata conferita agli altri due soci una valida delega di funzioni, e’ nella specie a fortiori corretta per non essere cio’ neppure accaduto, essendosi trattato, per quanto si ricava dalla sentenza e dal ricorso, di una semplice suddivisione in fatto delle incombenze conseguenti alla gestione delle due unita’ operative.
Manifestamente infondata, poi, e’ la doglianza circa la pretesa contraddittorieta’ della motivazione per aver la sentenza valorizzato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancanza di un ruolo operativo con riguardo all’effettiva gestione della stazione di servizio di (OMISSIS): se la qualita’ di soci amministratori dei ricorrenti non li esonerava da responsabilita’, quantomeno sotto il profilo della vigilanza, il giudice di merito ha del tutto logicamente considerato, sul piano del trattamento sanzionatorio, in un’ottica di favor rei della quale gli imputati non hanno interesse a dolersi, il loro minor coinvolgimento fattuale ed un minor grado di colpevolezza rispetto agli altri soci.
3. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato
Premesso che, secondo l’oramai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullita’, ma puo’ influire sulla congruita’ e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e aa., Rv. 272542), nel caso di specie non sussiste alcun vizio di motivazione rilevabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticita’ su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non puo’ comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalita’ del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227). Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema sottoposto al giudice di merito puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisivita’ (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione piu’ favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). L’obbligo di motivazione del giudice – tanto di quello dell’impugnazione, quanto di quello di primo grado – non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi effettuati dalla difesa, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicche’, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno della tesi difensiva, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilita’ del vizio di mancanza di motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e aa., Rv. 260841).
Nel caso di specie, i quattro rilievi indicati in ricorso ai quali la sentenza impugnata non darebbe risposta sono all’evidenza inconsistenti, posto che:
1) contrariamente a quanto opinano i ricorrenti, la voltura dell’autorizzazione allo scarico in caso di trasferimento dell’insediamento produttivo che lo origina non e’ illegittima e, qualora lo fosse, potrebbe semmai aver indotto in errore la societa’ degli imputati circa la sussistenza di un valido titolo abilitativo soltanto nel periodo anteriore alla scadenza del provvedimento volturato, indicata con chiarezza al 25 settembre 2014, come gli stessi ricorrenti espressamente riconoscono (e per tale periodo non e’ stata mossa alcuna contestazione);
2) nessun rilievo ha l’impossibilita’ di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione almeno un anno prima della scadenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 124, comma 8, per essere la voltura intervenuta a meno di un anno dalla scadenza di validita’ del titolo, non avendo cio’ potuto in alcun modo indurre in errore i titolari del provvedimento, i quali erano peraltro ben consapevoli di dover richiedere il rilascio di nuova autorizzazione, posto che – attesta la sentenza impugnata e ammettono i ricorrenti – ebbero a richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale sin dal 4 novembre 2013 (autorizzazione tuttavia negata per mancata integrazione di documenti);
3) all’evidenza del tutto irrilevante, ai fini del preteso riconoscimento della buona fede, e’ il fatto che, nel provvedimento di diniego dell’A.U.A. – che i ricorrenti ammettono essere stato notificato in data 6 maggio 2015 – non vi fosse un espresso divieto di svolgere l’attivita’, trattandosi di prescrizione assolutamente non necessaria in quanto chiaramente gia’ posta dalla legge;
4) del pari inconferente e’ il rilievo che il procedimento sulla richiesta dell’A.U.A. non si concluse nel termine di novanta giorni previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 124, comma 7, essendo chiaro che dal 25 settembre 2014 lo scarico non era piu’ autorizzato ed essendo del tutto irrilevante che un espresso provvedimento di interdizione alla prosecuzione dell’attivita’ sia intervenuto soltanto il 16 aprile 2016, trattandosi di evidente conseguenza dell’accertamento del reato (in epoca anteriore e prossima al 15 marzo 2016, recita il capo d’imputazione).
4. Manifestamente infondato e’ l’ultimo motivo di ricorso.
Richiamando i criteri di cui all’articolo 133 c.p., ed ulteriormente argomentando l’uso del potere discrezionale con riferimento a due parametri (la gravita’ del fatto per il lungo periodo in cui lo scarico illecito fu mantenuto e, quale criterio mitigatore di responsabilita’, la mancata gestione operativa dell’impianto da parte dei due imputati), la pena e’ stata determinata in termini non di molto superiori al minimo edittale della pena pecuniaria, alternativa a quella detentiva. La doglianza al proposito mossa e’ dunque inammissibile, tenuto anche conto del fatto che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicche’ puo’ essere censurata in sede di legittimita’ soltanto sul piano del soddisfacimento dell’obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, e’ sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p., (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), qui peraltro indubbiamente specificati con una motivazione che non puo’ definirsi “di stile”. In ogni caso, in forza dei richiamati principi, nella specie non sarebbe neppure stata necessaria una particolare motivazione posto che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la pena loro irrogata e’ decisamente piu’ prossima al minimo che al massimo edittale, essendo stata comminata, come detto, nella sola specie pecuniaria piuttosto che nella ben piu’ gravosa pena detentiva alternativa, non potendosi sostenere il contrario, ovviamente, in considerazione dei soli limiti edittali previsti per la sanzione pecuniaria.
5. I ricorsi, nel complesso in fondati in relazione al secondo motivo, debbono pertanto essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *