Decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 dicembre 2021| n. 39970.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l’indicazione della parte destinataria di un domicilio “fisico” ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d’appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono.

Ordinanza|14 dicembre 2021| n. 39970. Decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione

Data udienza 2 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione esecutiva – Ricorso per cassazione – Notifica – Decorrenza termine – Avvocato – Domicilio digitale – Indirizzo p.e.c – Tardività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23301-2018 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (GIA’ (OMISSIS) SPA), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 561/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione

RILEVATO

Che:
la (OMISSIS) s.p.a. si opponeva al precetto notificatole dalla curatela del Fallimento (OMISSIS) s.n.c., deducendo che il legittimato passivo del titolo giudiziale oggetto dell’intimazione era la s.p.a. (OMISSIS);
il Tribunale accoglieva l’opposizione con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il giudice di prime cure aveva dato atto della diversita’ dei soggetti sociali, tra cui vi era stata cessione di ramo di azienda, senza accertare che il rapporto sotteso al titolo fosse stato ricompreso nella stessa “traslatio” laddove, al contempo, non poteva evincersi alcun giudicato opposto, sul punto, dalla decisione azionata come titolo, atteso che in quel giudizio non vi era stata cognizione specifica al riguardo, ne’ poteva ipotizzarsi una non contestazione in prime cure, in cui la societa’ coinvolta era rimasta contumace, ne’ alcunche’ in appello, dichiarato solo in rito inammissibile;
avverso la decisione di secondo grado ricorre per cassazione l’amministrazione fallimentare articolando tre motivi;
resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a. quale incorporante (OMISSIS).

RILEVATO

Che:
con il primo e secondo motivo, suscettibile di sintesi per strettissima connessione, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 616, c.p.c., nel testo “ratione temporis” applicabile, comma 2, poiche’ la decisione del Tribunale era inappellabile e dunque impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, con conseguente intervenuto giudicato di cui era stato quindi omesso il rilievo;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 c.p.c., articolo 2909 c.c., Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 58 poiche’ la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare che nella decisione azionata quale titolo s’indicava la (OMISSIS) quale successore della (OMISSIS), mentre la Corte territoriale aveva affermato una mancata prova dell’inclusione del rapporto obbligatorio in questione nella cessione del ramo di azienda tra le due societa’ senza, pero’, che tale documento fosse acquisito agli atti del giudizio “a quo”, mentre l’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo’ sarebbe stata possibile solo in base alla documentazione ritualmente acquisita nel correlato processo;
Rilevato che:
nel controricorso si e’ eccepita la tardivita’ del ricorso per cassazione in quanto la sentenza impugnata risulta essere stata notificata via p.e.c. al domiciliatario in appello oltre che al “dominus” difensore, ai fini di decorrenza del termine breve, infine spirato;
l’eccezione, afferente peraltro a profilo rilevabile d’ufficio, e’ fondata;
osserva il Collegio che la notifica via p.e.c. della sentenza di appello, risultante agli atti del controricorrente, rispetto alla quale e’ decorso invano termine per impugnare in questa sede, e’ stata effettuata in tale forma nonostante un’elezione di domicilio fisico in capo all’avvocato (OMISSIS), destinatario come detto della notifica telematica;
questa Corte ha chiarito che:
a) a seguito dell’introduzione del c.d. domicilio digitale (corrispondente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dal Decreto Legge n. 179 del 201, articolo 16 sexies convertito dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014), la notificazione va eseguita all’indirizzo p.e.c. del difensore costituito, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicche’ e’ nulla la notificazione effettuata (ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82) presso la Cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo;
b) tale principio deve trovare certamente applicazione nei casi in cui il destinatario della notificazione abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite (con la conseguente necessita’. di ricorrere, per tale ipotesi, alla notificazione presso il c.d. domicilio digitale del destinatario), mentre non spiega efficacia nei casi in cui la Cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice (ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82), rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell’interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte d’individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico – anche la Cancelleria dell’ufficio giudiziario – come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 29/01/2020, n. 1982);
resta inteso che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche, al fine di far decorre il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico (Cass., 01/06/2020, n. 10355);
questo quadro ha portato a concludere che il domicilio digitale puo’ essere utilizzato per la notificazione in questione, anche se non elide la prerogativa processuale di eleggere domicilio fisico, sicche’ le due opzioni concorrono (Cass., 11/02/2021, n. 3557);
in tal caso, la parte aveva solo eletto domiciliazione fisica, ma la domiciliazione digitale, pur non impedendo l’utilizzo della prima, restava, per volonta’ dell’ordinamento, una delle due possibilita’ ai fini in discussione;
ne’discende la ritualita’ della notifica della sentenza qui gravata, nei sensi eccepiti dalla controricorrente, con conseguente sua idoneita’ all’attivazione del termine breve di impugnazione e tardivita’ dell’odierno ricorso;
spese secondo soccombenza;
raddoppio c.u. se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 4.100,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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