DASPO e Obbligo di firma: nel caso in cui la societa’ sportiva sia materialmente scomparsa

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 gennaio 2019, n. 3972.

La massima estrapolata:

DASPO e Obbligo di firma: nel caso in cui la societa’ sportiva sia materialmente scomparsa, tanto da essere radiata dalla competente Federazione sportiva, comporta il venir meno dell’obbligo in cui si sostanzia la prescrizione impartita, anche se successivamente viene iscritta altra compagine espressione della medesima città.

Sentenza 28 gennaio 2019, n. 3972

Data udienza 17 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4863/17 della Corte di appello di Napoli del 12 maggio 2017;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TAMPIERI Luca, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 12 maggio 2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Avellino aveva dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, per non essersi questo presentato in un’occasione presso gli uffici della Questura di (OMISSIS) in occasione degli incontri di calcio disputati dalla societa’ (OMISSIS), come invece prescrittogli con ordinanza del Questore di Avellino del 26 giugno 2007, e lo aveva pertanto condannato alla pena di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) osservando che la prescrizione che gli era stata imposta con il provvedimento del questore di (OMISSIS) concerneva le partite di calcio disputate dalla squadra denominata (OMISSIS) Spa, mentre nell’occasione in cui gli era stata contestata la mancata presentazione, l’incontro era stato disputato dalla squadra (OMISSIS); per il principio di tipicita’ dell’illecito penale, egli doveva, pertanto, essere assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.
In punto di fatto la contestazione elevata a carico del (OMISSIS) e’ chiara: egli, con provvedimento emesso dal Questore di Avellino in data 25 giugno 2007, notificato all’interessato il successivo 26 giugno 2007 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino in data 28 giugno 2007, aveva ricevuto il divieto di accedere, per un periodo di 4 anni, presso tutti gli impianti sportivi – e zone ad essi adiacenti per un raggio di 800 metri – ubicati sul territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio organizzati sotto il patrocinio delle FIGC, cosi’ come meglio specificati nel corpo della sentenza di primo grado; a tale provvedimento aveva fatto da corollario l’ordine, durante il predetto periodo di quattro anni, di presentarsi presso la Questura di (OMISSIS), dopo mezz’ora sia dall’inizio del primo che del secondo tempo di ogni partita di calcio di campionato disputata dalla squadra dell'(OMISSIS) a partire dalla prima competizione successiva alla notificazione del provvedimento;
in data 18 aprile 2010, a distanza quindi di circa tre anni dall’applicazione della misura di sicurezza, giorno in cui e’ stata disputata la partita di calcio (OMISSIS), il (OMISSIS) non si e’ presentato presso la Questura di (OMISSIS);
per questo motivo egli e’ stato giudicato, in relazione alla violazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, e condannato dal Tribunale di Avellino, con sentenza successivamente confermata dalla Corte di appello di Napoli, alla pena ritenuta di giustizia.
Tale sentenza e’ stata, pertanto, impugnata dal (OMISSIS), assistito dal suo difensore di fiducia, di fronte a questa Corte di cassazione sulla scorta di un’unica censura con la quel e’ dedotta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Napoli nel ritenere integrato il reato contestato al prevenuto, sebbene l’incontro di calcio di cui alla contestazione sia stato disputato non dalla squadra di calcio (OMISSIS) Spa, riguardata dal provvedimento questorile emesso a carico del prevenuto in data 25 giugno 2007, ma da altra compagine sportiva denominata (OMISSIS); compagine quest’ultima che, al momento in cui fu disposto il cosiddetto DASPO a carico del (OMISSIS) e la correlata intimazione a presentarsi in determinate occasioni presso la Questura di Avellino, onde garantire il rispetto della prescrizione impartita con il provvedimento al quale si e’ fatto cenno in precedenza, neppure esisteva.
Come detto il ricorso e’ fondato.
Onde comprendere le ragioni della presente decisione e’ necessario rilevare, in tal senso integrando il contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, peraltro sulla base di elementi che – in quanto desumibili da atti giudiziari o comunque di dominio pubblico – possono essere ricondotti al concetto di fatto notorio, che nel’anno 2010 la (OMISSIS) Spa, cui gia’ era stata negata, dato lo stato di dissesto finanziario, la iscrizione al campionato nazionale di calcio di (OMISSIS), fu dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino; il successivo (OMISSIS), come da comunicato ufficiale n. (OMISSIS) emesso dalla FIGC, la predetta compagine sportiva fu, pertanto oggetto di radiazione; a seguito di tali eventi, onde dare continuita’ alla pratica agonistica del giuoco del calcio nella citta’ di (OMISSIS) era stata nel frattempo costituita una nuova societa’ sportiva – originariamente denominata (OMISSIS) Societa’ sportiva dilettantistica quindi Associazione (OMISSIS) – la quale fu ammessa a disputare, nella stagione sportiva 2009-2010 il campionato di calcio (OMISSIS), ed e’ esclusivamente in relazione alla mancata presentazione presso gli uffici della Questura di (OMISSIS) in occasione della disputa di una partita di tale torneo che al (OMISSIS) e’ stata elevata la contestazione per cui e’ processo.
Cio’ posto rileva il Collegio che la condotta del (OMISSIS) non risulta caratterizzata dalla necessaria tipicita’ che deve contraddistinguere il fatto per essere sussunto entro il paradigma normativo caratterizzante la rilevanza penale del fatto medesimo.
Al riguardo deve, peraltro, premettersi come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la L. n. 401 del 1989, articolo 6, prevede due distinte ipotesi criminose, in funzione della condotta posta in essere dall’agente, l’una consistente nella violazione del divieto imposto con provvedimento amministrativo a taluni soggetti di accesso ai luoghi ove si’ disputano determinate manifestazioni sportive ed alle zone ad essi limitrofe, l’altra consistente nella violazione dell’obbligo, strumentalmente previsto al fine di assicurare il rispetto del precedente divieto, di recarsi presso gli uffici della polizia in occasione della disputa della manifestazioni sportive di cui sopra (cfr. nel senso della dualita’ delle fattispecie criminose e sulla possibilita’ del loro concorso: Corte di cassazione, Sezione 3 penale 13 agosto 2018, n. 38603; idem Sezione 3 penale, 27 novembre 2013, n. 47112).
Cio’ precisato, si rileva che, secondo la previsione di cui alla L. n. 401 del 1989, citato articolo 6, comma 2, al (OMISSIS) era stato prescritto di comparire di fronte agli uffici della polizia di Stato, nei termini dianzi indicati, in occasione della disputa delle partite della squadra di calcio dell'(OMISSIS); tale prescrizione deve intendersi riferita, considerato il tempo in cui la stessa era intervenuta, alle competizioni cui avrebbe dovuto partecipare la compagine denominata (OMISSIS) Spa, unica squadra di calcio rappresentativa della cittadina irpina al momento in cui la prescrizione era stata impartita al ricorrente.
Il fatto che, successivamente, la predetta societa’ sportiva, nonche’ la squadra di cui la stessa era espressione, sia materialmente scomparsa, tanto da essere radiata dalla competente Federazione sportiva, ha necessariamente comportato il venir meno dell’obbligo in cui si sostanziava la prescrizione impartita al (OMISSIS).
Ne’ puo’ ritenersi che tale obbligo sia stato automaticamente ristabilito per effetto della ricostituzione all’interno della comunita’ avellinese di un’altra societa’ sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non puo’ che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine.
Va, d’altra parte, considerato – fungendo tale fattore quale elemento di prova della manifesta inadeguatezza logica e normativa della tesi opposta a quella ora fatta propria da questo Collegio, e cioe’ dell’automatico trasferimento dei contenuti prescrittivi del provvedimento questorile emesso a carico del (OMISSIS) alla competizioni sportive disputate dalla Associazione (OMISSIS) (si potrebbe al proposito parlare di una sorta di stress test interpretativo cui sottoporre la tenuta della disposizione incriminatrice onde verificarne la sua possibile applicazione anche in fattispecie del tipo di quella ora in esame) – che costituisce un fattore del tutto occasionale la circostanza che nel caso ora in questione alla precedente compagine sportiva se ne sia sostituita solamente un’altra, peraltro avente una composizione sociale del tutto autonoma rispetto alla precedente e non necessariamente caratterizzata dal sostanziale perseguimento dei medesimi scopi sportivi e commerciali cui era preposta la precedente societa’ cessata (fattore questo non indifferente ove si voglia perseguire con coerenza la finalita’ cui e’ sottesa la previsione della prescrizione di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 2, in quanto e’ cosa notoria che il mondo dello sport sia segnato da passioni ed impulsi, non sempre razionali, tali da indirizzare, anche in funzione del grado della ambizione sportiva di chi “governi” una determinata societa’ sportiva, il tifo dei sostenitori ora in un senso ora anche in senso opposto al precedente), e non, invece, una pluralita’ di squadre.
Ove si fosse verificata tale seconda ipotesi sarebbe stato assai disagevole, se non tutto impossibile, discernere per il soggetto onerato della prescrizione in quali occasioni egli si sarebbe dovuto recare presso la Questura di (OMISSIS) ed in quali occasioni egli sarebbe stato, invece, sollevato da tale obbligo.
E’, pertanto, evidente che in una situazione quale quella che ha interessato il (OMISSIS), onde conservare l’attualita’ non della sola misura disposta a suo carico ai sensi della L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, (la cui violazione, va ricordato, non e’ stata comunque contestata nella presente occasione al ricorrente), ma anche della misura prescrittiva di cui al comma 2, sarebbe stata necessaria la integrazione del provvedimento del Questore, dovendo essere precisato, una volta venuta meno la compagine sportiva cui originariamente faceva riferimento la prescrizione, alle competizioni disputate da quale altra squadra di calcio doveva, a questo punto, intendersi riferito l’obbligo di presentazione; cio’ in quanto era da escludersi la possibilita’ di una automatica integrazione del provvedimento sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell’obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva.
Posto che nel caso di specie non e’ risultato che cio’ sia avvenuto, essendo rimasto immutato il provvedimento questorile emesso a carico del (OMISSIS) nella sua originaria, e non piu’ attuale versione, deve ritenersi che, venuto meno, conseguentemente all’avvenuta scomparsa della (OMISSIS) Spa, l’obbligo con esso imposto, la mancata presentazione del (OMISSIS) presso gli Ufficio della Questura di (OMISSIS) nella occasione di cui al capo di imputazione (in cui, si ribadisce, era stata disputata una partita di calcio che aveva visto impegnata una diversa squadra della citta’ di (OMISSIS)) sia fatto del tutto irrilevante dal punto di vista penale, in quanto non idoneo ad integrare la violazione di una prescrizione la cui efficacia doveva intendersi al momento del fatto oramai cessata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, stante la insussistenza, sotto il profilo penalistico, del fatto ascritto al (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

Avv. Renato D’Isa

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