Il danno da perdita della capacità di lavoro

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3545.

La massima estrapolata:

Il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell’invalidità causata dall’illecito; se l’ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall’Istat e relativo al tempo del sinistro.

Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3545

Data udienza 17 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1327-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1252/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 (OMISSIS), sia in proprio che quale rappresentante ex articolo 320 c.c., dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), convenne dinanzi al Tribunale di Modena (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la (OMISSIS) s.p.a.”), esponendo che:
-) il (OMISSIS) a (OMISSIS) si verifico’ un sinistro stradale che coinvolse:
a) il veicolo Alfa Romeo targato (OMISSIS), condotto da (OMISSIS), sul quale viaggiavano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla (OMISSIS) s.p.a.;
b) il veicolo Peugeot 306 targato (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) e condotto dal medesimo, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla (OMISSIS) s.p.a.;
-) in conseguenza del sinistro (OMISSIS) perse la vita, mentre le persone trasportato sul veicolo da lui condotto rimasero ferite;
-) la responsabilita’ del sinistro andava ascritta a (OMISSIS), per avere impegnato l’area d’un crocevia senza concedere la prescritta precedenza di cui all’articolo 145 C.d.S., all’altro veicolo. Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti da se’ e dai propri figli.
2. Ambedue i convenuti si costituirono, eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, che (OMISSIS) aveva fornito un contributo causale all’avverarsi del sinistro.
Incardinato il giudizio, gli attori chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa la societa’ (OMISSIS), istanza che il Tribunale accolse (evidentemente ritenendo che l’esigenza di chiamata in causa fosse sorta dalle difese dei convenuti: questione sulla quale, tuttavia, non vi e’ stata discussione tra le parti).
Anche nei confronti della societa’ chiamata in causa gli originari attori chiesero la condanna al risarcimento del danno, in solido con gli altri convenuti.
La societa’ (OMISSIS) si costitui’, eccependo che la responsabilita’ del sinistro andava ascritta unicamente a (OMISSIS).
3. Con sentenza 15.2.2010 n. 271 (poi corretta con provvedimento del 19 luglio 2018) il Tribunale di Modena accolse la domanda.
Il Tribunale, accertato che nel corso del giudizio vi era stata una transazione “tra le compagnie assicuratrici” (cosi’ nella sentenza impugnata), per effetto della quale la responsabilita’ nella causazione del sinistro era stata attribuita per l’80% a (OMISSIS) e per il restante 20% ad Ezio (OMISSIS); e rilevato che la (OMISSIS) aveva gia’ pagato la somma di Euro 335.000 favore di (OMISSIS); di Euro 16.400 favore di (OMISSIS); e di Euro 179.000 favore di (OMISSIS), liquido’ il danno residuo, al netto degli acconti, nella somma complessiva di Euro 86.704,31, oltre rivalutazione monetaria dal 23 novembre 2002 alla data della sentenza (come s’e’ detto, 15 febbraio 2010) e degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno.
4. La sentenza venne impugnata da (OMISSIS) e dai suoi due figli, con gravame proposto unicamente nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS).
Nel giudizio di appello si costitui’ tuttavia anche la societa’ (OMISSIS), chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con sentenza 29 maggio 2017 n. 1252 la Corte d’appello di Bologna rigetto’ il gravame.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:
-) corretta fu la sentenza di primo grado, nella parte in cui provvide alla taxatio del danno ed al computo della mora debendi;
-) corretta fu la sentenza di primo grado, nella parte in cui liquido’ il danno alla capacita’ lavorativa patito da (OMISSIS).
La Corte d’appello, infine, regolo’ le spese condannando gli appellanti (per evidente refuso indicati nel dispositivo come “gli appellati”) alla rifusione delle spese tanto nel confronti della (OMISSIS), quanto nei confronti della (OMISSIS).
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la sola (OMISSIS) S.p.A. (nuova ragione sociale della (OMISSIS) S.p.A.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Il primo motivo di ricorso riguarda la posizione della sola (OMISSIS), e concerne la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacita’ di lavoro.
La ricorrente, prospettando ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1219, 1223, 1224, 2048 e 2056 c.c., sostiene che il Tribunale, pur accogliendo la sua domanda di risarcimento del danno alla capacita’ di lavoro e di guadagno, liquido’ il relativo importo ponendo a base del calcolo il reddito da lei percepito all’epoca del sinistro (1998), rivalutato pero’ non gia’ – come si sarebbe dovuto – alla data della liquidazione, ma a quella di pagamento dell’acconto da parte dell’assicuratore, avvenuto nel 2002 (e dunque otto anni prima della sentenza di primo grado, e quindici anni prima di quella di secondo grado).
1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione degli articoli 1224 e 2048 c.c., il motivo e’ manifestamente infondato.
La prima di tali norme, infatti, disciplina la mora nell’adempimento delle obbligazioni di valuta (quelle obbligazioni, cioe’, che al momento in cui sorgono sono gia’ determinate o determinabili, con un semplice calcolo matematico, in denaro); il credito scaturente da un fatto illecito, per contro, costituisce una obbligazione di valore, la quale per costante giurisprudenza di questa Corte e’ sottratta alle norme dettate dal codice civile per le obbligazioni pecuniarie.
Quanto all’articolo 2048 c.c., il quale come noto disciplina la responsabilita’ dei genitori e dei precettori per il fatto illecito commesso dai figli e dagli allievi, deve ritenersi che l’indicazione di esso nell’esergo del primo motivo di ricorso sia frutto di un mero lapsus calami, dal momento che tale norma non viene in rilievo nel caso di specie.
1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione degli articoli 1223 e 1219 c.c., il motivo e’ manifestamente fondato.
La Corte d’appello di Bologna era chiamata a stabilire se fosse corretta la decisione con cui il Tribunale, liquidato un danno patrimoniale da perdita del reddito nel 2002, pose a base del calcolo il reddito percepito dalla vittima nel 1998.
La Corte d’appello ha dato risposta affermativa a tale quesito affermando: “corretta e’ la decisione del primo giudice (…), in considerazione del fatto che solo dalla data del pagamento (dell’acconto) sussiste la base per il calcolo della suddetta rivalutazione e degli interessi”.
Questa motivazione cozza contro elementari regole di diritto e di matematica finanziaria.
Cozza contro regole di diritto, perche’ la liquidazione del danno da fatto illecito ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del danneggiato, collocando quest’ultimo nella medesima posizione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato commesso il fatto illecito (c.d. “principio di indifferenza”).
A tale scopo, quando, come solitamente accade, il potere d’acquisto del denaro abbia subito un deprezzamento tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione del danno da parte del giudice, la liquidazione deve avvenire in moneta attuale, ovvero rivalutando la perdita verificatasi all’epoca del sinistro in base ad un coefficiente che restituisca il valore dell’importo perduto espresso in moneta dell’epoca della liquidazione.
L’omissione di tale operazione (taxatio) ha per effetto una reintegrazione incompleta del patrimonio della vittima, la quale si vedrebbe restituire un importo di valore solo nominalmente equivalente a quello perduto: risultato ovviamente impedito sia dall’articolo 1223 c.c., il quale sancisce il gia’ ricordato principio dell’integralita’ del risarcimento; sia dall’articolo 1277 c.c., il quale limita al solo campo delle obbligazioni di valuta il principio nominalistico.
La decisione della Corte felsinea, in secondo luogo, non e’ rispettosa del principio di matematica finanziaria (implicitamente recepito dall’articolo 1223 c.c., e quindi rilevante come regula iuris) in virtu’ del quale, in condizioni normali di mercato, il valore reale d’una somma di denaro e’ inversamente proporzionale al tempo intercorso tra il momento in cui sorse l’obbligo di pagarla, e il momento in cui la si paga effettivamente (principio tradizionalmente espresso dal brocardo plus dat, qui cito dat).
Ne discende che anche il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita totale o parziale della capacita’ di lavoro, come qualsiasi altro credito risarcitorio, deve essere liquidato stabilendo innanzitutto quanta parte del proprio reddito la vittima abbia perduto in conseguenza dell’invalidita’ causata dall’illecito; e se l’ultimo reddito noto risale ad un’epoca anteriore al sinistro, la liquidazione non puo’ che avvenire previa rivalutazione di tale importo, in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) calcolato dall’Istat e relativo all’epoca del sinistro.
2. Anche col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1223, 1224, 2048 e 2056 c.c.. Lamentano che la Corte d’appello ha erroneamente compiuto il calcolo del danno da mora (od interessi compensativi), procedendo in questo modo:
a) ha devalutato il credito risarcitorio alla data del fatto;
b) ha devalutato l’acconto pagato dall’assicuratore del responsabile alla data del fatto;
c) ha sottratto l’importo (b) dall’importo (a);
d) non ha accordato ai danneggiati gli interessi compensativi dalla data del fatto alla data dell’acconto.
2.1. Fermo quanto gia’ detto scrutinando il primo motivo di ricorso, con riferimento alla lamentata violazione degli articoli 1224 e 2048 c.c., nella parte restante anche questo motivo e’ manifestamente fondato. Il debitore dell’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito e’ in mora ex re dal giorno del fatto illecito (articolo 1219 c.c.).
Tuttavia il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d’una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale percio’ non s’applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (articolo 1224 c.c.).
Cio’ non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti.
Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si puo’ liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
2.2. Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
In quest’ultimo caso, la circostanza che il debitore abbia pagato alcuni acconti non fa ovviamente venir meno l’esistenza della mora, ma puo’ solo attenuarne gli effetti.
La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore infatti deve, per quanto gia’ detto, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
E’ dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, a causa della mora ha perduto la possibilita’ di investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell’acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non puo’ piu’ dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell’acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilita’ di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell’acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di un acconto, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detraendo l’acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
(c’) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto;
(c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
2.3. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti jus receptum: in tal senso si vedano Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014.
Nelle decisioni appena ricordate, ed in particolare nella motivazione di Cass. 9950/17 e Cass. 14311/18, si aggiunge che nei suddetti termini deve ritenersi superato il precedente (isolato) di questa Corte, secondo cui “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (…) devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (…) che l’acconto versato; detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi). (Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011).
Tale criterio non appare infatti sostenibile, perche’ incoerente con la ratio e lo scopo dei principi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno.
2.4. Cio’ posto in generale, si rileva che la Corte d’appello di Bologna nella sentenza impugnata non ha applicato correttamente i suddetti principi.
La Corte d’appello, infatti, ha correttamente reso omogenei il credito e gli acconti, devalutandoli alla data del sinistro e sottraendo i secondi dal primo.
Ha, pero’, trascurato di tenere conto nella liquidazione finale del danno della mora gia’ maturata a favore dei creditori tra la data del sinistro e quella di pagamento dell’acconto. Cosi’ giudicando la Corte d’appello ha finito per sterilizzare il credito risarcitorio vantato dagli attori dagli effetti della mora.
2.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvedera’ alla taxatio del credito risarcitorio spettante agli attori applicando i principi di diritto sopra indicati, e dunque calcolando separatamente, e poi sommando, il credito in conto capitale ed il credito da mora debendi.
Il credito in conto capitale andra’ calcolato col seguente criterio:
(a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all’indice FOI calcolato dall’Istat;
(b) rivalutando l’acconto alla data della decisione in base all’indice FOI calcolato dall’Istat;
(c) sottraendo l’importo (b) dall’importo (a).
2.6. Il credito da mora debendi andra’ invece calcolato col seguente criterio:
(a) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sull’intero credito risarcitorio, espresso in moneta dell’epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento dell’acconto; in alternativa, sara’ possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla sulla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell’epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell’epoca del pagamento dell’acconto;
(b) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sul credito rimanente dopo la sottrazione dell’acconto, espresso in moneta dell’epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione; in alternativa, sara’ possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell’epoca del pagamento dell’acconto, e il medesimo credito espresso in moneta dell’epoca della decisione.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 91 c.p.c.. Sostengono che erroneamente la Corte d’appello li ha condannati alla rifusione delle spese del grado di appello nei confronti della Generali, da essi chiamata in causa in primo grado in conseguenza della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. Espongono che in appello avevano citato la Generali al solo fine di integrare il contraddittorio, ma non avevano proposto impugnazione contro di essa.
3.2. Il motivo e’ fondato.
Il giudizio di primo grado si concluse con una pronuncia di condanna nei soli confronti di (OMISSIS) e del suo assicuratore, ritenendo il primo responsabile esclusivo del sinistro.
Gli odierni ricorrenti non si dolsero affatto di tale valutazione circa l’attribuzione delle responsabilita’, ed impugnarono la sentenza unicamente sotto il profilo del quantum debeatur.
La circostanza, pertanto, che l’atto d’appello sia stato notificato anche alla (OMISSIS) s.p.a. si giustificava ai sensi dell’articolo 332 c.p.c., ma ne’ valeva a costituire un rapporto processuale tra gli appellanti e la (OMISSIS) s.p.a., ne’ fece sorgere un interesse di quest’ultima a contraddire al gravame. Se, infatti, esso fosse stato accolto, non ne sarebbe stata pregiudicata ne’ travolta la statuizione sulla responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS) nella causazione del sinistro.
Pertanto, non essendo stata formulata alcuna domanda dagli appellati nei confronti della (OMISSIS), ne’ sussistendo un interesse di questa a contraddire al gravame, tra i primi e la seconda non vi fu soccombenza in senso tecnico, e non avrebbe potuto la Corte d’appello condannare i germani (OMISSIS) e la loro madre alla rifusione delle spese nei confronti della (OMISSIS).
4. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal
giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *