Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28244.
Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni
In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione – purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni – delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all’interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell’arrivo a destinazione, sia per l’omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori).
Ordinanza|| n. 28244. Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni
Data udienza 25 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto di trasporto – Indennizzo da ritardo – Risarcimento del danno esistenziale – Artt. 1176, 1218, 1256, 1681, 2727 e 2729, cc – Impossibilità sopravvenuta – Caso fortuito o forza maggiore – Onere della prova
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15331/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASSINO n. 1123/2019 depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 25/05/2023, dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Cassino, (OMISSIS) S.p.a. chiedendo accertarsi e dichiararsi l’inadempimento della medesima nella gestione del trasporto ferroviario passeggeri in relazione al disservizio occorso in occasione del viaggio effettuato in data (OMISSIS) dal treno regionale (OMISSIS), con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il Giudice di pace accolse la domanda e condanno’ la societa’ ferroviaria al pagamento della somma di cinque Euro e venticinque centesimi a titolo di indennizzo da ritardo, e della somma di Euro quattrocento relativamente a titolo di risarcimento del danno esistenziale.
Avverso tale pronuncia propose appello la societa’ ferroviaria deducendo l’incompetenza del Giudice di pace di Cassino e l’insussistenza del liquidato danno esistenziale.
Con sentenza n. 1123 del 25/09/219 il Tribunale di Cassino ha respinto l’impugnazione.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino propone ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, (OMISSIS) S.p.a..
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La ricorrente ha depositato memoria.
Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso.
1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 1176, 1218, 1256, 1681 c.c., nonche’ degli articoli 2727 e 2729 c.c., e articolo 116 c.p.c.) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di riparto di onere della prova e di non imputabilita’ dell’inadempimento totale o parziale dell’obbligazione a fronte dell’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione per evento fortuito o causa di forza maggiore, oltre che di esimente dall’obbligo risarcitorio per la imprevedibilita’ dell’evento causativo e inesigibilita’ dello sforzo diligente richiesto.
2) violazione o falsa applicazione di norme id diritto e segnatamente degli articoli 1218, 1256, 1681 c.c., nonche’ dell’articolo 18 del Regolamento C.E. n. 1371/2007 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di non imputabilita’ dell’inadempimento totale o parziale delle obbligazioni di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo superiore ai sessanta minuti, a fronte dell’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione per evento fortuito o causa di forza maggiore.
3) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancata previsione, da parte del Centro Operativo Territoriale e dell’Ente Gestore delle Infrastrutture, della sospensione del servizio sulla linea (OMISSIS) per la giornata del (OMISSIS) e violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, nonche’ degli articoli 112 e 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullita’ della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
4) nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in tema di chiarezza ed esaustivita’ del contenuto della motivazione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullita’ della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli articoli 1218, 1223, 1225 e 2059 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento del contratto.
6) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli articoli 1218, 1223, 1227 e 2059 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul concorso del fatto colposo del creditore.
7) violazione o falsa applicazione di norme di diritto segnatamente dell’articolo 32 C.I.V., Allegato I al Regolamento CE n. 1371/2007) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di esonero della responsabilita’ del trasportatore in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza del treno.
E’ opportuno premettere che a fronte di una doppia decisione conforme da parte dei giudici di merito, la ricorrente (OMISSIS) S.p.a. non ha dimostrato che le ragioni delle statuizioni siano state differenti, sicche’ le deduzioni di omesso esame sono inammissibili ex articolo 348 ter c.p.c., comma 5 (Cass. n. 26774 del 22/12/2016, Cass. n. 20994 del 06/08/2019); in questa cornice, tutte le altre censure in parola sono in realta’ dirette a proporre una rilettura istruttoria, come tale inammissibile in questa sede di legittimita’.
Il primo motivo e’ inammissibile in quanto censura malamente il criterio di riparto dell’onere probatorio, e, lungi dal dedure che il giudice del merito ha applicato in modo errato l’articolo 2697 c.c., propone una diversa lettura dei fatti di causa.
Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni
Cio’ in quanto un motivo che denunci la violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’articolo 2697 c.c., non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso e’ inammissibile come motivo in iure ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 (se si considera l’articolo 2697 c.c., norma processuale) e ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (se si considera l’articolo 2697 c.c., norma sostanziale, sulla base della risalente prospettazione dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass. n. 11892 n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640193 – 01).
Il secondo e il terzo mezzo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto connessi.
Essi pur nel richiamo a norme di diritto tendono entrambi a una diversa, e nuova, valutazione dei fatti di causa, ampiamente scrutinati dal Tribunale di Cassino, anche mediante richiamo della sentenza del Giudice di pace, come risulta da quanto esposto alle pag. 8 e seguenti della sentenza impugnata. Come gia’ affermato in termini da Cass. n. 7754 del 08/04/2020 Rv. 657508 – 02, con motivazione che puo’ sostanzialmente mutuarsi, il Tribunale, anche richiamando la motivazione del giudice di prime cure la’ dove ha constatato l’oggettivita’ del ritardo di quasi ventiquattro ore e l’omissione di ogni adeguata assistenza, ha aggiunto che i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di la’ quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioe’, dalla possibilita’ di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza, e cio’, dunque, si aggiunge qui, pur non potendo cancellare la tratta di quel giorno.
Il quarto motivo e’ inammissibile, non essendo piu’ prevista la censura di omessa motivazione, alla stregua dell’orientamento nomofilattico (Sez. U. n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629831 – 01), qualora la motivazione della sentenza impugnata raggiuga la soglia del cd. minimo costituzionale, il che e’ dato ampiamente cogliere nella sentenza del Tribunale di Cassino, diffusamente e congruamente motivata in punto di diritto.
Il quinto motivo e’ infondato.
La tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, puo’ nel caso essere avallata proprio perche’ cio’ che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della liberta’ di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta costituzionale; naturalmente, lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto, deve superare non solo l’identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualita’, ma anche della soglia di sufficiente gravita’ e serieta’, individuata in via interpretativa da questa Corte (Sez. U. n. 26972 del 11/11/2008), quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria.
Il Tribunale, richiamando l’accertamento del giudice di prime cure, ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilita’ di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione (cfr. Cass. n. 14886 del 31/05/2019).
Il sesto motivo, imperniato sul disposto dell’articolo 1227 c.c., in tema di concorso colposo del creditore e’ infondato.
La condotta che la creditrice della prestazione l’odierna ricorrente sostiene avrebbe dovuto nella specie mantenere, e cioe’ astenersi dal mettersi in viaggio, era in ogni caso inesigibile, in quanto le informazioni fornitele non erano tali da far prevedere che il tragitto non si sarebbe concluso in tempi ragionevoli, e di per se’ incongruente, in quanto la (OMISSIS) si sarebbe trovata nella necessita’ di fare fronte al reperimento di un luogo ove soggiornare, a (OMISSIS) o nel corso del travagliato tragitto, a sue esclusive spese.
Il settimo motivo e’ infondato.
Le ivi invocata normativa, nazionale e comunitaria in tema di tutela cui e’ tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario (applicabili secondo quanto chiarito da Cass. n. 9312 08/05/2015, e Corte UE del 26/09/2013, in causa C-509/11), e’ volta ad assicurare forme di “indennizzo” per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi.
Il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L’inammissibilita’ e la infondatezza delle censure proposte dimostra l’evidente pretestuosita’ del ricorso, anche a fronte di precedente specifico di questa Corte, reso in controversia pressoche’ identica, con conseguente sussistenza dei presupposti processuali per la condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3 (di recente sui presupposti applicativi della norma si veda Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 – 02), con importo liquidato come in dispositivo.
Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge nonche’ al pagamento di Euro 1.000,00 ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, in favore della controricorrente (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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