CTU può acquisire documenti oltre le preclusioni istruttorie

La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 26529 del 1 ottobre 2025, ha definito i poteri e i limiti di acquisizione probatoria del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nell’ambito del processo civile.

La Suprema Corte ha chiarito che il CTU, pur operando entro i limiti delle indagini che gli sono state assegnate e nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti, ha la facoltà di accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice.

Tale potere incontra un limite fondamentale: il CTU non può accertare i fatti principali che costituiscono l’onere di allegazione delle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (salvo che non si tratti di fatti principali che il giudice può rilevare d’ufficio).

Entro questi limiti, la Cassazione ha riconosciuto al CTU la possibilità di acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti. Questo perché le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti (che devono depositare i documenti entro i termini stabiliti) non si applicano all’attività del consulente, il cui obiettivo è fornire al giudice gli elementi tecnici per la decisione.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|1 ottobre 2025| n. 26529.

CTU può acquisire documenti oltre le preclusioni istruttorie

Massima: In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio. Sicché, entro i predetti limiti, il consulente d’ufficio può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.

Sentenza|1 ottobre 2025| n. 26529. CTU può acquisire documenti oltre le preclusioni istruttorie

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Tag/parola chiave: PROVA CIVILE – Consulenza tecnica d’ufficio – Acquisizione di documenti necessari ai fini dell’incarico – Anche se non allegati dalle parti – Ammissibilità. (Cc, articoli 2055 e 2697)

PROVA CIVILE – Consulenza tecnica d’ufficio – Acquisizione di documenti necessari ai fini dell’incarico – Anche se non allegati dalle parti – Ammissibilità. (Cc, articoli 2055 e 2697)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Relatore-Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5085/2020) proposto da:

RE.FE. Spa (C.F.: (Omissis)), in persona del suo institore Sica Vincenzo, in virtù dei poteri conferiti con atto pubblico del 16 marzo 2012, rep. n. 77.986, rog. n. 19.575, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Gi.Ve., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;

– ricorrente –

contro

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (C.F.: (Omissis)), in persona del suo procuratore Manassero Filippo, in forza di procura per atto pubblico del 6 luglio 2011, rep. n. 68.354, racc. n. 29.677, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Gi.Ra., elettivamente domiciliato in Roma, via Mo.As., presso lo studio dell’Avv. Mi.Li.;

– controricorrente –

e

UN.SA. Spa (C.F.: (Omissis)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; Impresa PI.E.. Spa (C.F.: (omissis)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;

nonché nei confronti di

Be.Na. (C.F.: (Omissis)); Ma.Ma.(C.F.: (Omissis)); IT. Spa (C.F.: (Omissis)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 953/2019, pubblicata il 26 giugno 2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa De.Ro., che ha chiesto il rigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;

lette le memorie illustrative depositate nell’interesse della ricorrente e della controricorrente, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;

sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Gi.Ve. per la ricorrente e l’Avv. Mi.Li. – per delega dell’Avv. Gi.Ra. – per la controricorrente.

CTU può acquisire documenti oltre le preclusioni istruttorie

FATTI DI CAUSA

1.- Espletato il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, con atto di citazione notificato il 20 marzo 2009, Be.Na. e Ma.Ma. convenivano, davanti al Tribunale di Massa (Sezione distaccata di Pontremoli), la R.F. Spa – quale committente e progettista -, la IT. Spa – quale direttore dei lavori – e l’Im.Pi. Spa – quale appaltatrice -, chiedendo che i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della realizzazione di una galleria a servizio della linea ferroviaria A-L.

Si costituivano in giudizio la R.F. Spa e l’Im.Pi. Spa, le quali si opponevano all’accoglimento della domanda avversaria. L’appaltatrice chiamava in causa, al fine di esserne manlevata, le imprese assicuratrici Mi.As. Spa e Società Reale Mutua di Assicurazioni, le quali si costituivano negando la fondatezza della pretesa principale e della invocata garanzia.

All’udienza del 24 marzo 2010 le parti sottoscrivevano un accordo transattivo, in base al quale le società assicuratrici chiamate in causa provvedevano al pagamento, in favore degli attori, della somma omnicomprensiva di Euro 290.000,00, a completa tacitazione di ogni pretesa, chiedendo che il Tribunale proseguisse l’istruttoria della causa ai fini dell’accertamento delle responsabilità e delle eventuali singole quote o percentuali di responsabilità di ciascun convenuto.

Era dunque espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 49/2012, depositata il 13 giugno 2012, dava atto della parziale cessazione della materia del contendere con la tacitazione di ogni pretesa di parte attrice, attraverso il pagamento della somma indicata a cura delle compagnie assicuratrici, e dichiarava la responsabilità solidale dei tre convenuti nella causazione dell’evento lesivo, condannando la R.F. e la IT. a rifondere alle due società assicurative la complessiva somma di Euro 193.333,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

2.- Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2012, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado R.F. Spa, la quale lamentava: 1) l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva di IT.; 2) l’omessa pronuncia sulle clausole inserite nelle condizioni generali e nel contratto d’appalto, ove era prevista, per gli eventuali danni arrecati a terzi, la sola responsabilità dell’appaltatrice; 3) l’errata interpretazione dei termini relativi alla responsabilità dell’appaltatore; 4) l’erroneo apprezzamento della responsabilità di R.F. – quale autore del progetto – e di IT. – quale direttore dei lavori -; 5) l’errata applicazione della responsabilità solidale; 6) l’omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di giurisdizione del G.O.; 7) l’inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale; 8) l’erronea condanna di R.F. alla refusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la IT. Spa, la quale spiegava appello incidentale, associandosi ai motivi di appello formulati da R.F.

Si costituivano altresì in appello la Mi.As. Spa e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, le quali concludevano per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della pronuncia appellata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, in ordine all’obiezione secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che le clausole del contratto d’appalto stabilivano l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore in caso di danni a terzi verificatisi durante i lavori, a prescindere dal fatto che parte dei danni era stata provocata – come accertato dal consulente tecnico d’ufficio – non già dall’esecuzione dei lavori in quanto tale, bensì dalle previsioni progettuali, la cui applicazione era stata altrettanto errata, le clausole di esonero da responsabilità dell’appaltante nei confronti dei terzi avevano una mera valenza contrattuale inter partes mentre non erano di nessun effetto né opponibili ai terzi danneggiati ai sensi dell’art. 2043 c.c.; b) che la responsabilità per i danni ai terzi poteva essere imputata esclusivamente all’appaltatrice nel solo caso di non ingerenza ovvero di assenza di culpa in eligendo da parte dell’appaltante committente, mentre, nel caso di specie, la responsabilità addebitata ad R.F. non era in alcun modo sovrapponibile a quella dell’appaltatrice, non derivando dalla qualifica di committente dei lavori, bensì da quella, parimenti rivestita dalla stessa R.F., di progettista; c) che, infatti, la relazione peritale aveva individuato sia i difetti che le carenze progettuali, su cui si erano poi innestate le distinte e successive errate condotte esecutive sia dell’appaltatrice sia del direttore dei lavori; d) che la consulenza tecnica d’ufficio esperita, volta all’individuazione della dinamica causale del danno, in una fattispecie di elevata complessità, aveva natura percipiente e non meramente ricognitiva, dovendo offrire al giudice gli elementi tecnici di valutazione delle cause e degli effetti dell’attività lesiva, senza che l’utilizzo da parte del giudice dei risultati scaturiti dall’indagine potesse considerarsi suppletivo dell’onere probatorio spettante alle parti; e) che, in ogni caso, la critica mossa sul punto era del tutto generica, non avendo indicato l’appellante quali fossero gli aspetti che l’attrice avrebbe omesso di provare e quali quelli che, invece, i giudici avrebbero indebitamente tratto dalla consulenza d’ufficio, in violazione dell’onere della prova; f) che l’addebito all’appaltatrice della responsabilità di non aver verificato in concreto la non attuabilità del progetto attraverso un congruo monitoraggio non escludeva, né riduceva la responsabilità della società progettista per le carenze progettuali indicate nella stessa relazione.

3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, RE.FE. Spa

Ha resistito, con controricorso, la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Sono rimasti intimati Un.As. Spa, già Mi.As. Spa, l’Impresa PI.E.. Spa, Be.Na., Ma.Ma.e IT. Spa

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., per avere la Corte di merito limitato la propria indagine all’affermazione della valenza inter partes delle clausole di esonero da responsabilità dell’appaltante, omettendo di pronunciarsi sull’efficacia delle suddette clausole nei confronti dell’appaltatore.

Obietta l’istante che, indipendentemente dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in forza delle condizioni generali e del contratto di appalto, dei danni provocati non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere la società ferroviaria ma la sola appaltatrice, e ciò senza che la sentenza impugnata si fosse pronunciata sulla validità delle clausole di manleva tra le parti.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di pronunciarsi sull’efficacia, nei confronti dell’appaltatore, delle clausole di esclusione della responsabilità dell’appaltante.

Osserva, in proposito, l’istante che non sarebbe dato comprendere sulla base di quali ragioni logico-giuridiche il giudice di merito avesse condannato la società ferroviaria.

2.1.- I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati.

2.1.1.- In primis la Corte d’Appello ha richiamato il principio secondo cui la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dalla “esecuzione” delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest’ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull’efficacia del contratto fissati dall’art. 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l’una, anziché verso l’altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall’esecuzione del contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20840 del 30/06/2022; Sez. 2, Sentenza n. 2363 del 17/02/2012).

Per converso, quanto ai rapporti interni tra corresponsabili, effettivamente non può ritenersi vietata dall’art. 1229 c.c., ed è quindi valida, la cosiddetta “clausola di manleva”, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi per le ferrovie dello Stato, con la quale, ferma la responsabilità dell’amministrazione verso i dipendenti dell’appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell’amministrazione stessa, si consenta tuttavia a quest’ultima di riversare su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, a condizione, peraltro, che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per mancanza o illiceità della causa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2354 del 17/02/2003; Sez. 3, Sentenza n. 15891 del 17/12/2001; Sez. 1, Sentenza n. 1213 del 07/04/1976).

Per l’effetto, la responsabilità è stata accertata e ripartita secondo la regola dell’art. 2055 c.c. negli stessi termini in cui la norma sarebbe stata applicata nei rapporti con i terzi danneggiati, qualora le compagnie assicuratrici non avessero versato l’indennizzo accettato dai medesimi in sede transattiva.

Infatti, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (anche verso terzi), trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017).

2.1.2.- Tanto premesso, le doglianze operano un’indebita commistione tra il piano della surroga delle compagnie di assicurazione nei diritti dei terzi danneggiati che le stesse hanno risarcito, garantendo la società assicurata dalla responsabilità ex art. 2043 c.c. verso i medesimi danneggiati per gli accertati “errori di progettazione”, e il piano delle obbligazioni contrattuali assunte dall’appaltatrice nei confronti della committente, tra i quali vi è l’impegno a manlevarla da qualsivoglia “responsabilità in fase esecutiva” in ordine alle richieste avanzate da terzi, facendosi altresì carico dell’eventuale soccombenza nei procedimenti di cui trattasi.

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La ricorrente non ha lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda di manleva, che pure è stata riproposta nelle conclusioni dell’appello, come riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, ma ha contestato precipuamente la violazione dell’art. 2055 c.c., sostenendo che la responsabilità sarebbe gravata, in base al contratto, esclusivamente sull’appaltatrice.

2.2.- La Corte di merito, dunque, nell’esaminare il secondo motivo di gravame, alla luce della transazione intervenuta con le compagnie assicuratrici, che avevano chiesto al Tribunale di ripartire la responsabilità degli eventi fra i tre soggetti convenuti, ha correttamente applicato la norma di cui all’art. 2055 c.c.

Infatti, la surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il responsabile, ai sensi dell’art. 1916 c.c., importa l’acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo il detto assicuratore a subentrare nell’identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21218 del 05/07/2022; Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 909 del 01/02/1988).

Fatti costitutivi di tali diritti sono la responsabilità, l’esistenza e l’ammontare del danno, senza che la surroga modifichi la natura del credito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27040 del 21/09/2023), che trova titolo nella responsabilità extracontrattuale.

Pertanto, la compagnia assicuratrice, che è subentrata nella stessa posizione del danneggiato, è terza rispetto al contratto di appalto e le clausole di esonero della responsabilità previste dal contratto non sono ad essa opponibili.

2.3.- Ne consegue che non si ravvisa alcun vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello mancato di esaminare tutte le clausole del contratto di appalto che prevedevano l’esclusione della responsabilità della committente e l’assunzione di responsabilità verso i terzi a cura dell’appaltatrice, poiché deve escludersi che tali clausole, ai sensi dell’art. 1372 c.c., potessero essere opposte, né ai terzi danneggiati, né alle compagnie ad essi surrogatesi nei diritti risarcitori oggetto del giudizio.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente accertato la responsabilità della committente R.F. anche in qualità di progettista, benché la responsabilità per danni a terzi possa essere imputata esclusivamente all’appaltatrice nel caso di non ingerenza ovvero di assenza di culpa in eligendo da parte dell’appaltante committente.

3.1.- Il motivo è inammissibile.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; nello stesso senso Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).

Peraltro, la mancata contestazione della qualità di committente di R.F. non escludeva la responsabilità della ricorrente, della quale sono stati accertati, con apprezzamento in fatto incensurabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivato sulla scorta dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, sia l’autonomo ruolo di progettista, sia la condotta non diligente proprio nella fase di progettazione, caratterizzata da difetti e carenze su cui si sono poi innestate le distinte successive errate condotte esecutive sia dell’appaltatore sia della direzione dei lavori, condotte che hanno concorso a determinare i danni lamentati.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte del gravame basato la sua decisione sulla relazione tecnica d’ufficio, esonerando, di fatto, parte attrice e l’appaltatrice dall’obbligo di assolvere ai rispettivi oneri probatori.

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4.1.- Il motivo è infondato.

Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018).

Nella fattispecie, la sentenza impugnata non ha affatto invertito l’onere della prova, ma ha tratto dagli accertamenti di una consulenza tecnica d’ufficio di natura percipiente gli elementi per accertare la responsabilità della ricorrente, quale committente – progettista, senza che peraltro sia mai stato contestato il capo della sentenza con cui la Corte d’Appello ha rilevato la genericità della critica mossa nell’atto di impugnazione, non avendo indicato l’appellante quali fossero gli aspetti che l’attrice avrebbe omesso di provare e quali quelli che invece il giudice avrebbe indebitamente tratto dalla relazione peritale, in violazione dell’onere della prova.

Né emerge che i dati di progetto, su cui la Corte territoriale ha rilevato che la consulenza d’ufficio si era basata, fossero stati irritualmente acquisiti in giudizio.

Al riguardo, il giudice può affidare al consulente d’ufficio non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009; Sez. 3, Sentenza n. 3990 del 23/02/2006).

Ed ancora si rileva che, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio. Sicché, entro i predetti limiti, il consulente d’ufficio può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).

Infine, quanto ai rapporti contrattuali fra la committente e l’appaltatrice, si ribadisce che la responsabilità di quest’ultima nell’esecuzione dei lavori non vale comunque ad esonerare la prima dalla sua autonoma e distinta responsabilità nella progettazione, i cui errori hanno concorso alla determinazione del danno e, pertanto, anche sotto tale profilo, non si ravvisa la violazione dell’art. 2697 c.c.

5.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

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P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria l’1 ottobre 2025
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