Costituzione in giudizio e sanatoria nullità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 luglio 2021| n. 21374.

Costituzione in giudizio e sanatoria nullità.

La costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto,come accaduto nella specie e, non dall’attore, rimasto contumace.

Ordinanza|26 luglio 2021| n. 21374. Costituzione in giudizio e sanatoria nullità

Data udienza 23 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento danni – Sinistro stradale – Assicurazione – Controversia – Vizio della vocatio in ius – Incertezza ufficio giudiziario adito – Costituzione in giudizio e sanatoria nullità – Art. 164 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6559-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), e con il medesimo elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), pec: (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3251/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 28/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

RITENUTO

che:
1. (OMISSIS) convenne, con atto di citazione del 1/7/2011, i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ l’ (OMISSIS) SpA davanti al Giudice di Pace di San Severo ma con evocazione in ius davanti al Giudice di Pace di Foggia, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale era rimasto vittima. L’attore non provvide all’iscrizione a ruolo della causa per la pendenza di trattative con la compagnia di assicurazioni e, in data 9/11/2011, notifico’ un nuovo atto di citazione, sempre davanti al Giudice di Pace di San Severo, con la stessa contraddittoria evocazione in ius, manifestando l’intenzione di rinunciare al primo giudizio non iscritto a ruolo. Nel frattempo i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano provveduto ad iscrivere a ruolo il primo giudizio e a chiedere la declaratoria di litispendenza del secondo, avevano eccepito nel primo la nullita’ della citazione per erronea evocazione in ius e chiesto di accertare la responsabilita’ del sinistro in capo all’attore, dichiarato contumace.
2. Il Giudice di Pace di Foggia, adito per primo, esamino’ la domanda nel merito e rigetto’ quella dell’attore (OMISSIS) condannandolo alle spese.
3. Il Tribunale di Foggia, adito in appello dal (OMISSIS) per sentir pronunciare la nullita’ dell’atto di citazione introduttivo del giudizio e della conseguente sentenza, con sentenza n. 3251 del 28/12/2018, ha rigettato l’appello, ritenendo che, in presenza di un vizio afferente alla vocatio in ius, e permanendo l’assoluta incertezza dell’ufficio giudiziario adito, in ogni caso non poteva ritenersi che la nullita’ fosse insanabile dal momento che essa era stata per l’appunto sanata dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio dei convenuti, mente non poteva ritenersi che la rinuncia espressa dall’attore potesse avere effetto estintivo del giudizio, dal momento che non era stata accettata dalla controparte.
4. Avverso la sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso.
5. La causa e’ stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c. in vista della quale il (OMISSIS) ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce “violazione ed errata applicazione dell’articolo 164 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere da un lato il giudice d’appello rilevato la nullita’ dell’atto introduttivo quale motivo di nullita’ della sentenza di primo grado e quindi per aver ritenuto che la dedotta nullita’ dell’atto introduttivo, in assenza di costituzione dell’attore, possa essere sanata con la costituzione del convenuto su presentazione della nota di iscrizione a ruolo da parte dello stesso, innanzi all’ufficio di uno dei due diversi giudici indicati nell’atto introduttivo, con conseguente legittimita’ dell’instaurato giudizio e della sentenza che in questo caso il convenuto abbia ottenuto in contumacia dell’attore”.
Il ricorrente lamenta che, erroneamente, la sentenza d’appello abbia ritenuto applicabile il principio della sanatoria degli atti processuali nulli in assenza di iscrizione a ruolo dell’attore e di sua contumacia, laddove la sanatoria avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente all’ipotesi in cui, nonostante la presenza di un vizio nella citazione introduttiva, l’attore iscriva la causa a ruolo davanti ad uno dei diversi giudici indicati nell’atto introduttivo e, nel giudizio cosi’ instaurato, il convenuto si costituisca cosi’ sanando la nullita’ che l’indeterminatezza dell’atto aveva generato. Ad avviso del ricorrente, essendo lo scopo della norma quello di eliminare, con la costituzione del convenuto, ogni incertezza riguardo all’Autorita’ Giudiziale adita, cosi’ da instaurare un valido giudizio tra le parti, tale scopo non potrebbe ritenersi raggiunto nel giudizio iscritto a ruolo dal convenuto e nel quale l’attore sia rimasto a sua insaputa contumace, secondo quanto espressamente previsto da una sentenza di questa Corte Cass., 3, n. 4726 del 9/11/1989.
1.1. Il motivo e’ infondato. La tesi del ricorrente mira a sostenere che l’articolo 164 c.p.c. e particolarmente la sanatoria per effetto della costituzione del convenuto nella prima udienza non risulterebbe applicabile al caso in cui la causa sia iscritta a ruolo dal convenuto ma solo a quella in cui l’iscrizione a ruolo sia stata perfezionata dall’attore. Fermo che il precedente del 1989 non e’ pertinente, in quanto si applicava il vecchio articolo 164 c.p.c., la circostanza che la causa possa essere iscritta a ruolo e cio’, peraltro, davanti al Giudice di Pace, anche lo stesso giorno dell’udienza, nell’ipotesi in cui la citazione presenti una nullita’ in ipotesi afferente alla vocatio, come nella specie, non osta a che il convenuto, superando la causa di nullita’, possa costituirsi ed iscrivere lui la causa a ruolo, come accaduto nella specie. In questo caso, fermo che e’ onere dell’attore controllare se tale evento sia avvenuto, il che in ipotesi di incertezza sull’ufficio davanti al quale si sia evocata in giudizio la controparte, che si concreti nella possibilita’ che questo ufficio possa identificarsi in due diversi uffici, impone all’attore di effettuare il controllo presso i distinti uffici, non si puo’ dubitare che l’evenienza dell’iscrizione a ruolo e costituzione del convenuto davanti ad uno dei due uffici determini una situazione di sanatoria della nullita’. La parte attrice viene in tal caso dichiarata contumace ed il giudice non deve affatto rilevare alcuna nullita’ perche’ essa e’ sanata. La continuazione della causa che cosi’ avvenga senza coinvolgimento dell’attore, dichiarato contumace, e’ imputabile solo a quest’ultimo.
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato in favore della controparte a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si da’ altresi’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte resistente, che liquida in Euro 4000 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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