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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 15 gennaio 2016, n. 655

Fatto e diritto

E’ stata depositata la seguente relazione:
1) II Tribunale di Bari, con decreto del 23.4.014, ha in massima parte accolto l’opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a.. per ottenere l’ammissione allo stato passivo dei Fallimento della Gestor s.p.a. dei credito erariale di complessivi € 991.606,15 iscritto nei ruoli a carico della società poi fallita. li giudice dei merito, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissione dei crediti tributari, la produzione dell’estratto conforme dei ruolo, attestante l’iscrizione dei tributi, escludendo che l’agente alla riscossione fosse tenuto a fornire prova anche dell’awenuta notifica al curatore della relativa cartella esattoriale.
La decisione è stata impugnata dal Fallimento della Gestor s.p.a. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso.
2)Con l’unico motivo del ricorso il Fallimento, denunciando violazione degli arti. 87 ed 88 d.P.R. n. 602173 in relazione alle norme che regolano il procedimento di accertamento dei crediti nel fallimento, sostiene che la decisione impugnata sarebbe errata in quanto presupposto indefettibile per I’ ammissione dei crediti tributari al passivo è la notificazione della cartella esattoriale al curatore, al fine di consentirgli di eventualmente proporre ricorso contro il ruolo, così che i tributi iscritti siano ammessi con riserva.
3) Il motivo appare manifestamente infondato.
Come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5063108, Cass. ord. nn. 120191011, 38761015, 46311015,), i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. I. fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore. L’assunto del ricorrente, secondo cui, in difetto di notificazione della cartella, resterebbe precluso al curatore di contestare la sussistenza del credito dinanzi al giudice tributario, così che il credito possa essere ammesso con riserva, trova smentita nel mero rilievo che l’organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell’art. 19 dei d. Igs. n. 465192, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento.
Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contestate dal ricorrente, che non ha depositato memoria. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese dei giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.100, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’ari. 13 comma 1 quater dPR n. 11512002, introdotto dall’ari. 1, 17° comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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