Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 23 febbraio 2018, n. 8854. La tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. può trovare applicazione anche nel caso dell’omessa osservanza delle norme in tema di sicurezza sul lavoro

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Considerato in diritto

4. Le questioni processuali agitate dal Fe. De. sono infondate. Il pubblico ministero può certamente impugnare le sentenza, anche di proscioglimento, senza la limitazione della prova decisiva, espunta nel nostro ordinamento giuridico, per quel che qui interessa, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26/2007. Nel caso in esame, poi, il ricorso è stato formulato secondo i criteri di legge ed attiene a vizi della sentenza relativi all’inosservanza della legge penale di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sicché non va convertito in appello.
4.1. Nel merito, il ricorso è fondato. Le osservazioni del Pubblico ministero di Asti sono pienamente condivisibili. In particolare, il Giudice ha ritenuto di applicare l’art. 131-bis cod. pen. sulla base di una serie di considerazioni inappropriate, dimenticando, quanto all’elemento psicologico, che si tratta di una contravvenzione in cui va valutata la colpa e non il dolo e, quanto all’elemento oggettivo, che si tratta di un reato di pericolo presunto o astratto, per la cui consumazione non rileva che si sia verificato l’evento lesivo o sia messa a repentaglio l’incolumità dei lavoratori, perché ai fini della tenuità è necessario esprimere una valutazione ex ante del pericolo, ad esempio accertando, come suggerito nel ricorso, che il rischio di caduta dall’alto era bassissimo, che la parte di ponteggio non montata era esigua, che i lavori senza ponteggio erano durati pochissimo, circostanze tutte obliate nella motivazione.
4.2. Del tutto irrilevante, inoltre, ai fini della valutazione richiesta dalla legge, il pagamento della sanzione irrogata.
4.3. S’impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché la Corte d’appello di Torino riesamini l’intera questione e verifichi se ricorrano i presupposti per il proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino

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