Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 5 dicembre 2013 n.27266[1]

 

Le sezioni Unite hanno riscontrato una situazione di incompatibilità

Si legge nella sentenza che ècomunque decisivo rilevare che, a seguito di ordinanza dei Giudice di Pace di Cortona del 19-6- 2009, che aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’unione europea la questione pregiudiziale relativa al possibile contrasto della legge n. 339 del 2003 ( nella parte in cui reintroduce il divieto di svolgimento della professione forense per i pubblici dipendenti part-time) con i principi comunitari in tema dl tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, legittimo affidamento e protezione dei diritti quesiti alla luce delle direttive 77/249/CE e 98/5/CE, la suddetta Corte di Giustizia dell’unione europea con la già richiamata sentenza dei 2-12-2010 ha ritenuto che gli artt. 3 n. 1 lett. g) CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione dl avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli avvocati.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione In ordine alle spese di giudizio non avendo le parti Intimate svolto attività difensiva in questa sede.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/12/dipendenti-part-time-legittimo-il-divieto-di-esercitare-la-professione-di-avvocato.html

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