Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 novembre 2013 n. 26283[1]
La S.C. ritiene che la società in questione presenta le caratteristiche di una cosiddetta società in house, in quanto essa è stata costituita dall’ente pubblico comunale, il quale ne è l’unico socio e le cui azioni non possono non possono essere neppure parzialmente alienate a terzi; che essa ha per oggetto l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale e di altri servizi inerenti alla mobilità urbana ed extraurbana (quali il servizio degli ausiliari della sosta e quello dei parcheggi); che la parte più importante dell’attività sociale è svolta in favore dei comune partecipante; e che sulla medesima società detto comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme dl controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.
Leave a Reply