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Il testo integrale[1]

 

Ai sensi del disposto della legge 794/1942 (applicabile nella specie ratione temporis), l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve essere proposto con atto di citazione, di talché, se l’opponente abbia introdotto il relativo giudizio con ricorso, la sanatoria del relativo vizio procedurale deve ritenersi ammissibile a condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con la citazione.

Il principio di diritto così esposto va poi coniugato (in adesione con quanto correttamente ritenuto da Cass. 1283/1999) con quello, più generale, secondo il quale l’adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina, peraltro, la nullità (ovvero la inammissibilità) del procedimento di opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art. 156 c.p.c.


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