Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili – sentenza 22 dicembre 2011, n. 28340. Il Consiglio dell’Ordine non può rifiutare la domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati comunitari


Il testo integrale

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 15 novembre – 22 dicembre 2011, n. 28340

Svolgimento del processo

Il 5 gennaio 2010, M. T., laureate in giurisprudenza all’Università di Palermo il 28 aprile 2003, presentò al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, ai sensi della direttiva 98/5/Ce e del d.lgs. 96/2001, domanda di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo professionale riservata agli Avvocati comunitari stabiliti. A sostegno della domanda documentò di essere iscritto dal 14 ottobre 2009 nel Registro generale del Collegio degli Abogados di Barcellona ed allegò dichiarazione, indicante il proprio domicilio professionale in Palermo presso lo studio dell’avv. F. T. ed attestante l’intenzione di svolgere in Italia attività professionale d’ intesa con l’avvocato predetto, nonché il relativo assenso.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo rigettò l’istanza, sul presupposto che la direttiva 98/5/Ce si applicherebbe ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello Stato membro al quale si chiede l’abilitazione all’esercizio della professione.

In esito all’impugnativa dell’interessato, la decisione fu confermata dal Consiglio Nazionale Forense, con diversa motivazione.

Il Consiglio Nazionale rilevò, in particolare:che in Italia, per l’ abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è previsto un tirocinio teorico-pratico biennale presso un avvocato abilitato (art.17 ,, n.5, r.d.l. 1578/1933) ed il superamento dell’ esame di Stato anch’esso teorico-pratico e consistente in tre prove scritte e una discussione orale su cinque materie (art. 20, r.d.l.1578/1933 e art.17-bis e segg. r.d. 37/1934); che in Spagna, sino al 31 ottobre 2011, il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense prescindeva dalla frequentazione di corsi di formazione successivi alla laurea ed al superamento di esame finale di abilitazione; che l’istante non aveva dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare ulteriore titolo abilitante né di specifica esperienza professionale. Richiamò, inoltre, la decisione C.G. 29.1.2009, in causa C-311/06, Cavallera, che ha ritenuto non contrario alla direttiva 89/48/Ce (oggi direttiva 05/36/Ce), sul riconoscimento delle qualifiche professionali,il rifiuto opposto, dalla competente Autorità italiana, all’iscrizione per la traslatio nell’Albo professionale nazionale di cittadino italiano titolare di laurea italiana triennale in ingegneria meccanica che in Spagna, conseguite l’omologazione del diploma di laurea italiano e l’iscrizione all’Albo degli”ingenieros tecnico-industriales” senza alcun esame o esperienza professionale ulteriore, era stato, conseguentemente, abilitato all’esercizio, in quel Paese, della correlativa professione.

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il T. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 56 r.d. 1578/1933, in sette motive.

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo non si è costituito.

Motivi della decisione

I) Con il primo motivo di ricorso, F. T. – deducendo “violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 111 Cost.” -sostiene che il Consiglio Nazionale Forense, avendo dichiaratamente confermato la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale previa integrazione della relativa motivazione, sarebbe incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

Con il quarto motivo, il ricorrente deducendo violazione della normativa comunitaria e di quella nazionale – censura l’affermazione (contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale) secondo cui la direttiva comunitaria 98/5/Ce :sarebbe applicabile, in Italia, ai soli cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella italiana.

Le doglianze vanno disattese.

La prima. è infondata, posto che il giudice ha il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica fatti ed atti che sono oggetto di contestazione, sicché non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla corrispondenza tra chiesto e pronunziato se assegna una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio ed all’azione esercitata senza immutare l’essenza dei fatti medesimi (cfr. Cass. 455/2011, 14468/09).

La :seconda doglianza è inammissibile, trattandosi di censura incidente sulla motivazione de1la decisione di primo grado e non su quella, basata su diversi presupposti, della decisione impugnata in questa :sede.

II) -1 Con gli ulteriori motivi di ricorso, il T. deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione censura la decisione impugnata per non aver considerate che la direttiva 98/5/Ce e la normativa nazionale di relativa attuazione sanciscono che l’ iscrizione alla. Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato membro; che il diritto di stabilimento sancito dalla normativa in rassegna consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in un qualsiasi stato europeo con il proprio titolo professionale di origine (con l’unico limite di dover esercitare il patrocinio congiuntamente con un avvocato del Paese ospitante); che il riferimento operato dal giudice a quo alla sentenza C.G. 29.1.2009 in causa 311/06, Cavallera, non sarebbe pertinente, per la diversità della fattispecie esaminata rispetto a quella in rassegna, come anche evidenziato dalla successiva sentenza C.G. 22.12.2010, in causa C-118/09, Koller; che la decisione del Consiglio nazionale forense non avrebbe, in ogni caso, potuto prescindere dal previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Ad avviso del Collegio, i riportati motivi, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

2a. In base alla normativa comunitaria – che regolamenta il reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relative diplomi, certificati e titoli professionali al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Ue ed alla libertà di stabilimento (e, quindi, il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell’Unione) – il soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può seguire alternativi percorsi.

Avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce, attuata dal d.lgs. 2007/206, che ha abrogato la previgente direttiva 89/48/Ce, attuata dal d.lgs. 115/1992), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l’immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo. Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana (“prova attitudinale”).

In alternativa, avvalendosi del procedimento di “stabilimento/integrazione” previsto dalla direttiva 98/5/Ce, ‘”volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica” (attuata dal d.lgs. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine (ad es., quello, spagnolo, di “abogado“) e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d’intesa con un legale iscritto nell’Albo italiano), può chiedere di essere “integrato” con il titolo di avvocato italiano e l’iscrizione all’Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’ Ordine effettività e dell’ attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Attraverso tale procedimento l’interessato è dispensato dal sostenere la “prova attitudinale”, richiesta a coloro che (avvalendosi del meccanismo di cui alle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce) chiedono l’immediato riconoscimento del titolo di origine e l’immediato conseguimento della qualifica di avvocato.

2b ..Nell’ ambito del procedimento di “stabilimento/integrazione”, in concreto perseguito dal T., l’iscrizione nella Sezione speciale dell’ Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, negata al ricorrente, è, ai sensi dell’art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce dell’art. 6, comma 2 d.lgs. 96/2001, subordinate alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.

Gli artt. 10 della direttiva e 12 e 13 del d.lgs. di attuazione, regolano, poi, l'”integrazione” dell’avvocato comunitario stabilito nell’Albo ordinario degli avvocati, sancendo che – ove comprovi, secondo le modalità prescritte, l’effettivo e regolare esercizio in Italia, per almeno tre anni, di attività professionale nel ruolo predetto è legittimato ad accedere all’Albo ordinario,con dispensa dalla “prova attitudinale” prevista (prima, dalla direttiva 89/48/Ce e dal d.lgs. 115/1992 ed, ora dalla direttiva 05/36/Ce e dal d.lgs. 2007/206) per chi, munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, intenda perseguire, al fine dello stabile esercizio in Italia della propria attività, l’immediato riconoscimento del titolo di avvocato e l’iscrizione al relativo Albo.

2c.. L’indicata evidenza normativa rivela l’illegittimità del rifiuto opposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo alla domanda del T. di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo riservata agli Avvocati comunitari stabiliti.

E’, invero, circostanza incontroversa che il ricorrente ha compiutamente dimostrato la iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti, ed allegato le prescritte dichiarazioni.

Peraltro, l’illegittimità del rifiuto opposto al T. trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/ 06″ Cavallera, e 22. 12. 2010, in causa C-118/09 Koller; entrambe, tuttavia, intervenute su situazioni riguardanti il diverso meccanismo (di cui alla direttiva 89/48/Ce e, ora, alla direttiva OS/36/Ce) di immediato riconoscimento di titolo professionale acquisito in altro Stato comunitario (e, dunque, sull’iscrizione, per diretta traslatio, all’Albo ordinario ovvero sull’ammissione alla prova compensative ad essa. finalizzata e non sull’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati comunitari stabiliti, solo prodromica all’ iscrizione, al termine di un triennio, nell’albo ordinario degli Avvocati dello Stato ospitante).

Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l’affermazione dell’illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all’omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi- così come l’omologazione alla lecencia en derecho spagnola. Della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro- su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari. e superamento di esami complementari) nel Paese omologante.

E tanto, quand’anche:nello Stato di appartenenza l’accesso all’ esercizio della professione sia subordinato,a differenza che nell’altro Stato membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico; reputando il giudice comunitario che l’ interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività professionale è idoneamente tutelabile attraverso la “prova attitudinale” prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce e dovendosi da ciò inferire – attesa l’alternatività, tra “prova attitudinale” e tirocinio, posta. dagli artt. 5 direttiva 89/48/CE e 14 direttiva 05/36/Ce al fine della procedura di riconoscimento nello Stato ospitante della qualifica professionale già conseguita in altro Stato membro (alter natività specificamente considerata dal c. G. 22.1.2.2010, in C-118/09, Koller) – che, nel procedimento di “stabilimento/integrazione” di cui alla direttiva 98/5/Ce qui in rassegna, detto interesse è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d’intesa con professionista abilitato) e la verifica dell’attività correlativamente espletata.

III) Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impongono il rigetto del primo e del quarto motivo del ricorso e l’accoglimento degli altri.

La decisione impugnata va, dunque, cassata,in relazione ai motive accolti, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’ art. 384, comma 1 ult. parte, c.p.c. , va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’istanza di M. T. tesa al conseguimento dell’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Palermo.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza di M. T. tesa all’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Palermo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

 

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