Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 dicembre n. 29424

Così  ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29424/2011 in virtù della quale  ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna contro la scelta di bocciare una domanda di adozione a causa delle riserve espresse dalla coppia.

Gli aspiranti genitori avevano, infatti, dichiarato la loro indisponibilità ad accogliere un bambino di religione diversa dalla cattolica, di origine rom o figlio di pazienti psichiatrici. Alla base di tali riserve i coniugi avevano spiegato, in particolare,  il loro no al bambino rom, che nasceva dal timore di dover affrontare “difficoltà di carattere” che avrebbero reso difficile imporre posizioni e volontà diverse.

Per la S.C. le preclusioni dimostrate denotavano un atteggiamento spaventato e difensivo “di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo

Sorrento,  29 dicembre 2011.

Avv. Renato D’Isa

 


[1]Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore –  Guida al Diritto

 

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *