Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 17 febbraio 2016, n. 3059

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Sezione

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2082/2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso; ammissione al gratuito patrocinio in data 21.1.14;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. – Societa’ incorporante la (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso adesivo;

– controricorrente adesivo –

e contro

(OMISSIS) S.R.L., PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4296/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con cassazione senza rinvio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha revocato la sentenza del Tribunale di Varese con la quale era stato dichiarato il fallimento della s.r.l. ” (OMISSIS)” su istanza della s.p.a. (OMISSIS) e del pubblico ministero.

In sintesi, secondo la corte di merito il tribunale, a fronte dell’eccepito difetto di giurisdizione, per essere stata trasferita la sede della societa’ in Svizzera il 10.4.2012, aveva erroneamente applicato la regola enunciata dalla L.F., articolo 9, comma 2, dell’irrilevanza del trasferimento di sede attuato nell’anno antecedente all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, laddove doveva essere applicato l’articolo 9, comma 5, della citata disposizione, secondo cui il trasferimento della sede all’estero non esclude la giurisdizione del giudice italiano solo se avvenuto successivamente al deposito del ricorso L.F., ex articolo 6, salvo che sta avvenuto in modo fittizio. Il tribunale, poi, nessuna indagine aveva effettuato per verificare l’effettivita’ del trasferimento, pur in presenza di “elementi meritevoli di approfondimento, come ad esempio la circostanza che ben prima di tale trasferimento la societa’ risultava pesantemente indebitata con l’Erario ed esposta, quindi, alla possibilita’ di procedure esecutive, poi intraprese, e al fallimento”.

Per converso, risultava in atti che il socio unico e rappresentante legale della societa’ risiedeva stabilmente in Chiasso e nessuna difficolta’ era sorta nelle notifiche eseguite nella fase prefallimentare.

Tanto importava la revoca del fallimento e l’assorbimento delle altre ragioni di reclamo.

1.1.- Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento della societa’ ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La s.p.a. (OMISSIS) ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale adesivo.

Non ha svolto difese la societa’ intimata.

2.- Con il primo motivo di ricorso il curatore ricorrente denuncia la

violazione o falsa applicazione della L.F., articolo 18, e articolo 112 c.p.c., lamentando che la corte di merito si sia limitata a revocare la sentenza dichiarativa di fallimento senza accertare – come poteva in forza dell’articolo 18 cit. – la fittizieta’ del trasferimento della sede sociale all’estero e senza tenere conto delle allegazioni della societa’ istante circa la mancata deduzione, da parte della reclamante, che al trasferimento della sede fosse seguito lo svolgimento di attivita’ all’estero.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la revoca del fallimento sia stata pronunciata senza fornire alcuna giustificazione circa il difetto di giurisdizione ma sul mero rilievo dell’erroneita’ in diritto della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della Legge n. 218 del 1995, articolo 25, lamentando che la corte di merito abbia omesso di accertare che il trasferimento fosse stato realizzato in modo efficace sia in Italia che in Svizzera, mancando qualsiasi prova della doppia certificazione dei pubblici registri (richiama Sez. un. n. 3368/2006).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 9 l. fall., ma in realta’ segnala che questa Corte, quale giudice del fatto in materia di giurisdizione, potrebbe accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla dichiarazione di fallimento.

3.- Tutti i motivi di ricorso – esaminabili congiuntamente – sono infondati. Secondo il principio giurisprudenziale richiamato dallo stesso ricorrente spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti di societa’ di capitali, gia’ costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, allorquando a detto trasferimento non abbia fatto seguito anche il trasferimento dell’effettivo esercizio di un’attivita’ imprenditoriale e del centro dell’attivita’ direttiva ed amministrativa, in quanto il trasferimento si e’ risolto in un atto meramente formale, restando pertanto escluso che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati. In tal caso, ai sensi della Legge n. 218 del 1995, articolo 25, comma 1, spetta al giudice del luogo in cui si e’ perfezionato il procedimento di costituzione della societa’ stabilire, in conformita’ al proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della societa’ (Sez. Un., n. 3368/2006).

La corte territoriale, lungi dall’essersi limitata – come sostiene il ricorrente – a constatare l’errata applicazione della L.F., articolo 9, da parte del tribunale, ha dato atto, da un lato, dell’indizio costituito dalla circostanza che ben prima del trasferimento la societa’ risultava pesantemente indebitata con l’Erario ed esposta ad azioni esecutive e, dall’altro, ha evidenziato l’elemento oggettivo costituito da cio’, che il socio unico e rappresentante legale della societa’ risiedeva stabilmente in Chiasso e nessuna difficolta’ era sorta nelle notifiche eseguite nella fase prefallimentare. Cosi’ valorizzando la corrispondenza del centro di interessi – riconoscibile dai terzi – con la sede legale e facendo applicazione dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, quanto al reale collegamento significativo di chi impersona l’organo amministrativo ovvero di chi ha maggiormente operato per la societa’ con lo Stato straniero e alla mancanza di difficolta’ di notificare l’istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale (arg. da Sez. un., n. 15880/2011).

La motivazione non e’ manifestamente illogica (ne’, peraltro, rileva quanto al vizio processuale denunciato) e la denunciata violazione dell’articolo 112 c.p.c., non e’ configurabile in relazione alle deduzioni difensive, bensi’ solo in relazione a domande ed eccezioni.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *