Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 16 febbraio 2016, n. 3005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28543/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), titolari dello studio di dottori commercialisti ” (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS)” elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 2388/2014 R.G.A.C. del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile l’opposizione allo stato passivo proposta dai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali associali dello studio omonimo, contro il decreto di esclusine del GD del fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione, per non essere comparsi all’udienza fissata per la trattazione del giudizio di opposizione, non avendo neppure depositato il ricorso con il decreto notificati alla curatela, cosi’ mostrando carenza di interesse a coltivare l’impugnazione.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i professionisti, con atto notificato il 25-26 novembre 2014, sulla base di tre motivi (violazione e falsa applicazione della L.F., articolo 98, articoli 135 e 181 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p., n. 5).

La Curatela non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacche’ questa Sezione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 11813 del 2014) ha affermato il principio di diritto, di cui non ha tenuto conto il Tribunale, secondo cui: Il procedimento di opposizione allo stato passivo, espressamente regolato dalla L.F., articolo 99, non prevede che il ricorso sia dichiarato improcedibile nell’ipotesi in cui la parte opponente non sia comparsa ad una delle udienze fissate, ivi compresa la prima, nella quale va solo verificato che il ricorso sia stato notificato nei termini assegnati.

Infatti, avendo il giudice a quo fatto applicazione dell’opposto principio, il ricorso appare manifestamente fondato, assorbito l’esame della tempestiva verifica della notifica del ricorso al curatore fallimentare, da demandarsi al giudice a quo.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e articolo 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato, con riferimento al secondo mezzo”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche da nessuna delle parti costituite;

che esso va accolto in applicazione del principio di diritto sopra enunciato;

che, di conseguenza, il ricorso, manifestamente fondato, impone la cassazione della sentenza impugnata, anche per le spese di questa fase, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

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