Corte di Cassazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

SENTENZA 16 marzo 2015, n. 5160

Ritenuto in fatto

Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Nuoro depositato il 15-11-2005 l’INAIL esponeva che in data (omissis) i sig.ri B.G. e T.P. , dipendenti dell’Enel Distribuzione s.p.a., mentre eseguivano dei lavori all’interno di una cabina elettrica MT/BT in (omissis) , venivano investiti da una fiammata sprigionatasi a seguito di un cortocircuito, riportando gravissime lesioni personali.
L’Istituto affermava di aver erogato in favore dei due lavoratori la somma di Euro 125.180,49, in quanto sussistevano i presupposti di legge perché il fatto rientrasse nella tutela assicurativa obbligatoria e ne chiedeva il rimborso alla società (in specie era stata costituita la rendita per entrambi i lavoratori in data 14-3-2000).
La società si costituiva eccependo preliminarmente l’estinzione della pretesa che, a detta della convenuta, l’Istituto avrebbe dovuto azionare, in assenza di processo penale, nel termine triennale, di cui all’art. 112 t.u. 1124 del 1965, decorrente dal giorno della diffida ad adempiere spedita dallo stesso ricorrente e, in subordine, chiedendo nel merito il rigetto dell’azione di regresso per infondatezza.
Il giudice adito, con sentenza n. 123/2008, aderendo alla tesi prospettata dalla società, dichiarava inammissibile la domanda sostenendo che in assenza di un processo penale, il dies a quo dal quale decorre il triennio per l’instaurazione dell’azione di regresso è rappresentato dal giorno in cui l’Istituto ha richiesto il risarcimento all’assicurato (nella specie il 22-3-2000).
L’Inail impugnava la detta sentenza sostenendo che in assenza di processo penale il termine di tre anni di cui al citato art. 112 decorre dalla data di prescrizione del reato addebitabile al datore di lavoro e non dalla data in cui è stata ricevuta la prima diffida ad adempiere inviata dall’ente previdenziale.
La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 699 del 3-12-2008, notificata il 14-4-2009, rigettava l’appello, confermando la pronuncia di primo grado.
In sintesi la Corte territoriale rilevava che in giurisprudenza erano emersi due diversi indirizzi in ordine al momento di decorrenza della decadenza, l’uno riassunto da Cass. 10950 del 2000 (che, attesa la autonomia del giudizio civile e la mancanza della pregiudiziale penale, fa decorrere il termine dal momento in cui l’Inail ha chiesto il risarcimento al soggetto assicurato) e l’altro espresso da Cass. n. 968/2004 (secondo cui, poiché è sempre possibile la instaurazione del procedimento penale, il termine decorre dalla data di prescrizione del reato, senza che alcun rilevo assuma il nuovo c.p.p., posto che dal sistema del t.u. 1124 discende che l’Inail non può esercitare l’azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza del giudice penale).
La Corte, aderendo quindi al primo indirizzo, osservava che nessuna norma vieta all’Inail di promuovere l’azione di regresso prima dell’eventuale estinzione del fatto reato (così come nulla vieta all’Inail di denunciare il fatto reato perseguibile di ufficio) e rilevava che l’accoglimento della tesi dell’Istituto costituirebbe “niente altro che una immotivata dilatazione dei termini, certamente non in sintonia con la necessità di un accertamento dei fatti, tanto più laddove esso sia mancato in sede penale, che deve essere effettuato a breve distanza temporale dai fatti stessi”.
Per la cassazione di tale sentenza l’Inail ha proposto ricorso con un unico motivo.
L’Enel Distribuzione s.p.a. ha soltanto depositato procura.
L’Istituto ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo per l’accoglimento del ricorso e in subordine chiedendo che la causa fosse rimessa alle Sezioni Unite sussistendo sul punto un contrasto di giurisprudenza.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 21-11-2013 la Sezione Lavoro, nel rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili, ha rilevato la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione dell’esatta individuazione del dies a quo del termine (di decadenza) di cui alla prima parte del quinto comma dell’art. 112 citato per l’esercizio dell’azione di regresso dell’Istituto (se cioè il detto termine, nel caso in cui l’Istituto agisca in carenza di procedimento penale, debba decorrere dalla data di prescrizione del reato o dalla data di liquidazione dell’indennizzo al lavoratore o agli eredi), osservando che peraltro “i termini in cui si pone il contrasto di giurisprudenza cambierebbero ove il termine in questione – che testualmente non è qualificato dal legislatore né come di decadenza né come di prescrizione nel caso, quale quello qui in esame, di assenza di ogni iniziativa penale – dovesse essere inteso in realtà come di prescrizione, così come ha fatto Cass. sez. lav. 3-10-2007 n. 20736, la quale ha osservato doversi considerare ogni termine di diritto sostanziale, nel dubbio, in senso più favorevole al soggetto onerato; sicché, ove così qualificato, il termine potrebbe essere interrotto anche con atto extragiudiziale”.
La causa, quindi, è stata assegnata a queste Sezioni Unite Civili e da ultimo l’Inail ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11 e 112, nonché dell’art. 2947 c.c., l’Istituto ricorrente sostiene che ‘il termine triennale di estinzione dell’azione di regresso, nell’ipotesi, come nella specie, in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell’infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato in quanto l’art. 112, comma 5, T.U. 1124 del 1965, non potendosi più interpretare letteralmente giacché la sua formulazione originaria non poteva che disciplinare l’unica ipotesi all’epoca possibile per promuovere l’azione di regresso, quando era vincolata all’esistenza di un giudizio penale, deve essere letto in combinazione all’art. 2947 c.c.’. Pertanto, secondo il ricorrente, nel caso di specie, essendo intervenuta la estinzione del reato l’11-8-2004 (ex art. 157 c.p. nella formulazione vigente all’epoca, con il decorso di cinque anni dopo la commissione del reato di lesioni personali colpose punite con la reclusione inferiore a cinque anni), l’azione di regresso introdotta con ricorso depositato il 15-11-2005, doveva considerarsi tempestiva.

Premesso che i commi 3 e 5 dell’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, prevedono rispettivamente che le azioni spettanti all’Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall’azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11 – e quindi salvo il caso di azione di regresso -, che il giudizio civile di cui all’art. 11, avente ad oggetto appunto l’azione di regresso dell’Istituto, non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo e che l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, osserva il Collegio che sulla questione del dies a quo del suddetto termine nell’ipotesi in cui non sia intervenuta ne1 una sentenza di condanna, né una di proscioglimento questa Corte ha espresso diversi orientamenti.

In particolare Cass. 18-8-2000 n. 10950 ha ritenuto che tale dies a quo decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l’istituto ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

Cass. 21-1-2004 n. 968 ha invece affermato che il termine triennale di prescrizione dell’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell’infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell’infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale. Tale pronuncia ha precisato che non rileva in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell’Inail, dal combinato disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11, 111 e 112 è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l’Inail non può esercitare l’azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell’escusso, ovvero prima dell’estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero.

Parimenti, Cass. 18-5-2007 n. 11625 (non massimata) ha ribadito che ‘il termine triennale di prescrizione (da qualificarsi più correttamente come decadenza) dell’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell’infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell’INAIL, dal combinato disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11, 111 e 112 e dagli interventi della Corte costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l’INAIL non può esercitare l’azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell’escusso, ovvero prima dell’estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero’.

Secondo un più recente orientamento (Cass. 3 marzo 2011, n. 5134, Cass. 11 marzo 2011, n. 5879), invece, l’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dal d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.

Peraltro, nel caso, invece, di pronuncia del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona, Cass. 25-1-2012 n. 1061 ha affermato che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.

Nel caso, invece, in cui sia intervenuta una sentenza di condanna un’ulteriore puntualizzazione è stata fatta da Cass. 29 novembre 2012, n. 21269, che ha precisato che l’ultimo inciso del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma 5, nello stabilire che l’azione di regresso dell’Inail si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, richiama esplicitamente l’azione di regresso di cui all’art. 11 stesso T.U. che, a sua volta, prevede che il diritto di regresso può essere esercitato dall’istituto assicuratore per le somme pagate a titolo di indennità e di spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, per cui il presupposto per l’esercizio dell’azione di regresso è rappresentato dall’avvenuto pagamento di somme di denaro e non certamente dall’esistenza di un debito assicurativo ancora insoluto nei confronti dell’assicurato o dei suoi superstiti, con l’ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione del diritto di regresso inizia a decorrere solo dalla data di pagamento dell’indennizzo da parte dell’Inail e non dalla data precedente in cui la sentenza penale diviene irrevocabile.

Sulla natura, poi, di decadenza o di prescrizione del termine di tre anni previsto dalla norma citata, in passato, queste Sezioni Unite (Cass. 16 aprile 1997, n. 3288), componendo un contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato che ‘l’ultimo comma, art. 112, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (secondo cui il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell’imputato o l’intervenuta amnistia del reato, e l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile) contempla, nelle sue due disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto – reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall’esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l’azione di regresso dell’I.N.A.I.L. soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d’interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell’ultima parte, ultimo comma, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna’.

Sul tema della natura del termine, infine, Cass. 3-10-2007 n. 20736, ha affermato che ‘l’azione di regresso spettante all’Inail nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall’imputazione derivatagli dall’infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione di cui all’art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato, la cui decorrenza può essere interrotta non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l’azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora’.

Con tale pronuncia, premesso che la ‘coerenza fra artt. 10 e 11, da una parte, e art. 112, dall’altra parte è venuta meno per effetto di pronunce della Corte Costituzionale (nn. 102 del 1981 e 118 del 1996) e di mutamenti del regime processuale penale (artt. 75 e 651 e segg. c.p.p., del 1988) e civile (art. 295 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 35) i quali si riassumono nell’abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale’, per cui ‘l’azione di regresso dell’Inail è connessa soltanto all’astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell’infortunio e non dal concreto accertamento dell’illecito penale’, nel colmare la relativa lacuna normativa, questa Corte ha evidenziato che ‘quand’anche non voglia ritenersi, insieme alla prevalente dottrina ed a Cass. 16 giugno 1979 n. 3331, che le previsioni legislative di decadenza siano di stretta interpretazione e che perciò un termine di decadenza non possa ravvisarsi in via analogica, la possibilità di desumere in via interpretativa la natura, decadenziale o prescrittiva, di un termine (Cass. 26 giugno 2000 n. 8680) deve tener conto dell’idoneità della decadenza a rendere più difficile l’esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e perciò contrastare con gli artt. 24 e 112 Cost.’, per cui ‘nel dubbio, deve perciò propendersi per la prescrizione.’ D’altra parte, come pure ha affermato la detta pronuncia, ‘l’interesse del soggetto passivo alla liberazione dal vincolo obbligatorio anche ed eventualmente attraverso la prescrizione, o la decadenza del soggetto attivo dalla pretesa (interesse giuridicamente protetto poiché la prescrizione è species adquirendi: Cass. S.U. 3 febbraio 1996 n. 916), non è pregiudicato, come sembra ritenere Cass. S.U. n. 3288 del 1997, dal potere, spettante al creditore, di interrompere la prescrizione, giacché l’atto interruttivo avverte il debitore dell’opportunità di apprestare prove e più in generale difese giudiziali, non meno che l’atto di esercizio dell’azione (Cass. S.U. 16 novembre 1999 n. 783)’.

Orbene, stante il contrasto delineato, in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 112, ultimo comma cit, nel caso in cui l’accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale sia del tutto mancato, perché non è stato instaurato alcun procedimento penale, e rilevata la necessità di un chiarimento anche in ordine alla natura del detto termine (di decadenza o di prescrizione – sulla quale, peraltro, a ben vedere non hanno preso posizione né, da un lato, Cass. n. 968/2004 cit. né, dall’altro Cass. n.ri 5134 e 5879/2011), ritiene il Collegio che, nella specie, occorre partire dalle medesime considerazioni di base svolte da Cass. n. 20736/2007, e cioè dal rilievo del venir meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l’art. 112, dall’altra, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione, dell’azione di regresso dell’INAIL, soltanto all’astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell’infortunio.

Ciò posto, anche nel caso della mancata instaurazione del procedimento penale, dovendo parimenti colmarsi una lacuna nel sistema, come sopra creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti processuali evidenziati, il termine non può che ritenersi di prescrizione, stante il principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza, con la conseguenza che il detto termine deve ritenersi suscettibile di interruzione in base ai principi generali. Del resto, essendo quantomeno dubbia, nella specie, la natura del termine, deve ritenersi che, in ogni caso, vada preferita la tesi della prescrizione, che rende meno difficile l’esercizio, anche in via giudiziale, del diritto di regresso dell’istituto.

Per quanto riguarda, poi, la individuazione del dies a quo, in primo luogo il Collegio ritiene che non può darsi seguito all’indirizzo (v. Cass. n. 10950/2000 cit.) secondo cui, in caso di mancato inizio del procedimento penale, il termine triennale decorra dal giorno in cui l’Istituto ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

In tal modo, infatti, la decorrenza della prescrizione sarebbe affidata all’iniziativa del creditore, onerato della prescrizione, ed il credito potrebbe divenire, in ipotesi, in sostanza anche imprescrittibile.

D’altra parte appare difficile inquadrare la speciale azione di regresso dell’INAIL (che non può dirsi terzo) nell’ipotesi prevista dall’art. 2952 comma 3 c.c., che prevede che nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

Parimenti, poi, non può condividersi l’indirizzo (v. Cass. n. 968/2004 cit.) secondo cui, quando il giudice penale non sia stato investito della cognizione dell’infortunio, non per questo il termine per l’azione di regresso può decorrere per l’INAIL prima che il preteso reato sia estinto per prescrizione o altra causa, giacché fino a quel momento è sempre possibile che la notizia di reato venga a conoscenza del giudice penale e che il processo penale venga instaurato nella sede competente, con la conseguenza che, in tal caso, la prescrizione decorrerebbe dalla data dell’avverarsi della causa estintiva (in applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 2947 c.c. – in tal senso v. già Cass. n. 502/1985, n. 330/1990, n. 5796/1990 -).

Tale indirizzo, infatti, risulta in evidente contrasto con la ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro.

Nel quadro delineato, infatti, deve ritenersi che l’INAIL ben può agire in regresso anche prima che il reato sia estinto, per cui, nel contempo, ben può decorrere il termine di prescrizione, fin da quando il diritto di regresso può essere fatto valere, in base al principio generale di cui all’art. 2935 c.c..

Del resto l’argomento secondo cui il sistema speciale dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile previsto dal T.U. del 1965 e dalle sentenze della Corte Costituzionale sarebbe fondamentalmente rimasto tale non appare sostenibile.

Va, invece, condivisa la soluzione da ultimo affermata da questa Corte con le sentenze n.ri 5134 e 5879 del 2011, che, nell’ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, hanno stabilito che il termine triennale (che, come sopra, va ritenuto di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato.

Al riguardo, infatti, va rilevato che l’INAIL, con l’azione di regresso prevista dal D.P.R. n. 1124, artt. 10 ed 11 cit., agendo contro il datore di lavoro dell’assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v., fra le altre, Cass. 2-4-1992 n. 4015, Cass. 18-10-1994 n. 8467, Cass. S.O. 16-4-1997 n. 3288, Cass. 21-1-2004 n. 970, Cass. 18-8-2004 n. 16141, Cass. 7-3-2008 n. 6212, Cass. 28-3-2008 n. 8136), spiegando un’azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sui lavoro, in qualche misura assimilabile ad un’azione di risarcimento danni promossa dall’infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all’Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (v. fra le altre Cass. 20-8-1996 n. 7669, Cass. 16-6-2000 n. 8196, Cass. 9-8-2006 n. 17960).

Pertanto, il diritto dell’INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell’indennizzo assicurativo che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine previsto, l’azione di regresso.

Ai sensi, quindi, dell’art. 384, comma 1, c.p.c., va enunciato il seguente principio: ‘in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa’.

Orbene, nella fattispecie in esame, la costituzione della rendita per entrambi i danneggiati si è verificata in data 14-3-2000 e la ‘prima e unica richiesta stragiudiziale’ (vedi sentenza impugnata, sul punto non contestata) da parte dell’INAIL è avvenuta con la diffida del 22-3-2000 (costituente atto interruttivo della prescrizione). Dopo tale atto sono trascorsi oltre tre anni prima della notifica del ricorso giudiziario, avvenuta il 1-12-2005 (al riguardo v. Cass. n. 20736/2007 cit), di guisa che il diritto di regresso dell’INAIL deve ritenersi prescritto.

Pertanto, correggendosi in tali sensi la motivazione dell’impugnata sentenza ex art. 384 ult. comma c.p.c., il ricorso dell’INAIL va respinto.

Infine, in considerazione del contrasto nella giurisprudenza di legittimità e della complessità delle questioni, le spese vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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