Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite
sentenza 14 gennaio 2015, n. 470
Svolgimento del processo
A.C. , consigliere della Corte di appello di Torino, era stata incolpata dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 – “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni” – e 2, comma 1, lett. q) – “costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni: il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto” – del D.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 per avere, mancando ai propri doveri di diligenza e laboriosità, ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento di atti relativi alle proprie funzioni, avendo depositato, nel triennio primo gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, n. 117 sentenze civili, pari al 59% delle sentenze depositate in detto periodo – n. 199 – con ritardi superiori al triplo del termine concesso per la redazione della minuta (ritardo superiore a 300 giorni in 12 casi, a 200 giorni in 68 casi, oltre t 100 giorni in 18 casi, e meno di 100 giorni in 19 casi), e per non avere depositato, alla data del 31 dicembre 2009, 26 sentenze, benché per 24 di esse fosse già trascorso il triplo del termine di legge (di cui nove erano state depositate tra il 4 e il 20 febbraio 2010, con ritardi in quattro casi superiori ai 300 giorni ed in cinque casi superiori ai 200, mentre le restanti sentenze erano state depositate entro il 4 maggio 2010, con ritardi in due casi superiori ai 300 giorni e per il resto ai 200 giorni).
Il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione aveva concluso per l’esclusione dell’antigiuridicità della condotta e conseguentemente aveva chiesto di non doversi procedere ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 109 del 2006, ed in subordine aveva chiesto di applicare l’esimente di cui all’art. 3 bis del D.lgs. n. 109 del 2006 ritenendo che il magistrato A. non avesse compromesso l’immagine nell’ambiente giudiziario, come era desumibile anche dal parere favorevole per la VI valutazione di professionalità espressa dal consiglio giudiziario sulla base dei pareri dei Presidenti della IV e II sezione della Corte di Torino e delle valutazioni espresse dal Presidente della medesima Corte.
Le conclusioni del P.G. presso la Suprema Corte erano basate sulla considerazione delle giustificazioni addotte dall’incolpata, che aveva segnalato al Presidente della IV Sezione della Corte di appello di Torino e al Presidente di detta Corte la grave scopertura dell’organico della Sezione a cui era assegnata, essendosi trasferiti nel 2008 e 2009 due consiglieri su cinque, sì che ai tre rimasti era stato distribuito l’intero ruolo delle locazioni e di parte del ruolo ordinario, complesso e ampio (responsabilità professionale, contratti atipici, appalti privati e pubblici e condominio), aggravato dal crescente flusso delle sopravvenienze, con conseguente incremento dell’attività istruttoria e della camera di consiglio per la decisione delle cause, in cui ogni consigliere era relatore di quindici di esse, e senza un modello organizzativo efficiente della sezione. La medesima aveva altresì rappresentato di esser stata assegnata, nei medesimi anni 2008 – 2009, anche alla sezione civile prima bis, per la trattazione dei ricorsi ex lege Pinto n. 89 del 2001, redigendo una media di 8 decreti al mese, mentre in periodo immediatamente antecedente era stata nominata componente della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, con un impegno di uno/due pomeriggi a settimana. Perciò il P.G., rilevato che il ritardo soltanto per 18 sentenze superava i 300 giorni, e per una era superiore per pochi giorni ad un anno, Io ha ritenuto giustificato. Infatti il Presidente della IV Sezione civile aveva segnalato che: “i ritardi del consigliere A. erano in parte dovuti alla generale situazione di difficoltà della Sezione per la prolungata vacanza di due posti di consigliere e del notevole impegno richiesto dalla cause locatizie, la cui decisione immediata con lettura del dispositivo in udienza richiedeva un particolare impegno di studio antecedente alla decisione, e dai numerosi procedimenti camerali ai sensi dell’art. 351 cod. proc. civ.”, e la delibera del C.S.M. di approvazione delle Tabelle per il triennio 2009/2011 aveva registrato un aumento del 50% delle sopravvenienze per la IV Sezione civile. Altresì rilievo il P.G. aveva dato alla circostanza che dal 4 maggio 2010 detto magistrato aveva eliminato tutte le pendenze arretrate, con sacrificio anche del periodo feriale, e al notevole numero di udienze collegiali (62 per il 2008 e 40 per il 2009) cui dovevano aggiungersi le udienze già fissate presso la seconda civile a cui dal secondo semestre del 2009 l’incolpata era stata trasferita, e la pregevole produttività della stessa, più elevata degli altri colleghi, e che dal 2008 era anche componente della Sezione prima bis.
La Sezione disciplinare del C.S.M., in data 17 gennaio 2013, considerato che il magistrato risultava esser stata impegnata in circa due udienze settimanali, che nel triennio aveva depositato 199 sentenze, con una media di sessantasei sentenze l’anno e che quindi le condizioni di lavoro e la scopertura dell’organico non avevano avuto incidenza sui ritardi, concernenti il 70% delle sentenze depositate, ha respinto entrambe le richieste del P.G..
Con sentenza del 24 settembre 2013 la medesima Sezione ha inflitto al consigliere A. la sanzione della censura selle seguenti considerazioni: 1) sussisteva l’abitualità dell’illecito avuto riguardo al periodo considerato ed al numero delle condotte reiterate; 2) sussisteva la gravità del ritardo perché per 18 sentenze aveva superato i 300 giorni e per una aveva superato l’anno, sia pure per pochi giorni, e la norma prevede che non è grave il ritardo che non supera il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto; 3) sussisteva la non giustificazione perché le circostanze addotte non erano in rapporto di causalità specifica con il ritardo atteso che l’incolpata aveva nel periodo considerato depositato 199 sentenze, con una media di 66 sentenze per anno, e che era stata impegnata per due udienze alla settimana, e perché mancava un rapporto di proporzionalità tra la gravità dei ritardi e le ragioni di giustificazione in quanto il ritardo superiore all’anno ha in sé un requisito di antigiuridicità della condotta che lo rende in sé non giustificabile, salva la situazione eccezionale e transitoria; 4) sussisteva la compromissione dell’immagine del magistrato per la notevole gravità e l’elevata frequenza dei ritardi, almeno per le parti del giudizio, non esclusa dalla mancanza di gravame avverso le sentenze emesse.
Ricorre per cassazione A.C. . Il P.G. ha concluso per l’accoglimento.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione di legge. Inosservanza o erronea applicazione degli articoli 1 e 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. n. 109 del 2006” per avere erroneamente la Sezione disciplinare ravvisato l’illecito applicando teoricamente e astrattamente le suddette norme senza considerare che gli elementi costitutivi di esso sono la reiterazione e la gravità, mentre la non giustificazione è causa di esclusione della punibilità. E poiché la reiterazione dei ritardi è diversa dall’illecito abituale e significa ripetizione nel ritardo, che si presume ingiustificato se è stato superato l’anno dalla deliberazione del provvedimento, tale condotta diviene inevitabile se per cause esterne si verifica un iniziale ritardo perché anche i termini delle sentenze successivamente introitate non potranno esser rispettati pur senza una volontarietà di tale condotta. Altrettanto erroneamente la Sezione Disciplinare ha ritenuto grave il ritardo del magistrato A. , perché gli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. del 2006 n. 109 prevedono una presunzione di non gravità del ritardo se non supera il triplo del termine legale di deposito, salvo prova contraria, ed è una presunzione a favore dell’incolpato, che perciò non può esser interpretata, a contrariis, nel senso che è presunto grave il ritardo nel deposito della sentenza oltre il termine legalmente stabilito perché invece la gravità andrà valutata in concreto e perciò apoditticamente ed arbitrariamente è stata applicata la sanzione per il mero decorso del termine di legge. Altro errore commesso dalla Sezione disciplinare è l’aver presunto assolutamente ingiustificato il ritardo che supera il limite della durata ragionevole del processo facendo discendere tale presunzione dalla giurisprudenza sulla Convenzione dei diritti dell’Uomo ed inoltre ha erroneamente ritenuto che il requisito della giustificazione costituisce elemento interno alla fattispecie, mentre la giurisprudenza di legittimità ritiene configuri una circostanze esterna che funge da condizione di inesigibilità della condotta e così non tenendo conto degli elementi e delle circostanze addotte dal magistrato, mentre non ha chiarito in base a quali parametri valutativi ha ritenuto di applicare la norma alla fattispecie.
La censura sull’interpretazione della norma che presume, salvo prova contraria, la gravità del ritardo se nel deposito dell’atto giudiziario è superato il triplo dei termini legali previsti, e sulla non giustificazione del ritardo se il deposito della sentenza avviene oltre un anno dopo la sua deliberazione, salvo casi eccezionali e temporanei, è infondata, mentre gli altri profili di censura sono esaminati congiuntamente al secondo motivo di ricorso.
Ed infatti queste Sezioni Unite – ex multis 14697 del 2010, 7193 e 18696 del 2011 – hanno affermato che è presuntivamente “grave”, per volontà normativa, il ritardo nel deposito delle sentenze eccedente il triplo dei termini di legge “salvo che non sia diversamente dimostrato”, e questo principio va ribadito affermando che il ritardo può considerarsi grave quando supera la presunzione di legge di non gravità perché il parametro temporale introdotto dal legislatore determina, in linea generale ed astratta, un’incidenza sensibile sulla ragionevole durata del processo, così come, in linea di principio, è ingiustificabile il ritardo quando il tempo per il deposito della sentenza superi un anno, perché, essendo stato tale termine ritenuto dalla Corte Edu sufficiente, in materia civile, a completare l’intero giudizio di legittimità, la stesura di qualsiasi provvedimento e il suo deposito non possono richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione, che comprende con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l’ascolto della difesa, in quanto in tal caso è violato il diritto al giusto processo di cui agli art. 111, secondo comma, Cost. e alle norme sovranazionali e nazionali – avendo l’art. 55 della legge n. 134 del 2012 aggiunto all’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 il comma 2 bis: “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata.. di un anno in sede di legittimità” – così esponendo lo Stato italiano ad una possibile condanna per opera della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce: “Difetto assoluto di motivazione. Manifesta illogicità della sentenza impugnata” per avere apoditticamente affermato l’esistenza di tutti gli elementi dell’illecito disciplinare senza esaminare il comportamento dell’incolpata, le memorie difensive e le testimonianze assunte, in particolare quella del Dott. C. , collega dell’A. , e senza considerare che una sola volta era stato superato l’anno nel deposito della sentenza – depositata nel maggio 2010 – sì che non sussisteva la reiterazione nel grave ritardo, né che la totalità dei provvedimenti emessi nel periodo esaminato era di 499 e non già 199, né i gravi problemi organizzativi della sezione, a cui il Presidente aveva fatto fronte soltanto aumentando il carico individuale di lavoro dei tre consiglieri rimasti. Neppure era stato considerato il rispetto del piano di rientro (concordato tra il magistrato ed il Presidente della Sezione), già all’atto della contestazione – novembre 2010 – né che l’incolpata non aveva registrato alcun ritardo nella seconda sezione della medesima Corte di Appello a cui si era trasferita, a conferma della valenza esterna delle cause del ritardo, come concluso dal Procuratore Generale, e come evidenziato dall’istruttoria svolta dinanzi al C.S.M. di cui la sentenza non tiene conto, essendosi riportata all’ordinanza di rigetto della richiesta del P.G. di non luogo a provvedere, antecedente a detta istruttoria.
Il motivo e le connesse censure contenute nel primo motivo, sono fondati nei sensi di cui in appresso.
Ed infatti per l’esistenza dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q), prima parte, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è necessario che i ritardi reiterati e gravi non dipendano, in rapporto di causalità proporzionale, dalla particolare e complessiva situazione di lavoro del magistrato – dato rilevante anche per la giurisprudenza CEDU secondo cui: “L’art. 6 del paragrafo 1 della Convenzione” – durata ragionevole del processo – obbliga gli Stati contraenti ad organizzare le loro giurisdizioni in maniera da permettere loro di rispondere alle esigenze di questa disposizione, specificamente quanto alla durata ragionevole..”, con la conseguenza che l’imposizione della stessa giurisprudenza comunitaria di un limite temporale di durata del processo non può prescindere dal considerare che l’obbligo di rispettarlo incombe in primo luogo sugli Stati su cui è posto il dovere di dotare la magistratura di strutture e personale efficiente, adeguati al rispetto di quell’obbligo. Per questo anche la giurisprudenza di questa Corte, a Sezioni Unite, ha ripetutamente ritenuto che il grave e reiterato ritardo, secondo l’interpretazione della norma innanzi richiamata, può esser giustificato dalla ricorrenza di evenienze eccezionali e/o straordinarie che escludano la punibilità della condotta dell’incolpato.
Pertanto devono essere nuovamente esaminati i richiamati dati fattuali emersi dall’istruttoria svolta – a) i consiglieri addetti alla quarta sezione della Corte di appello di Torino avevano da tempo rappresentato al Presidente di Sezione e della Corte di appello la grave carenza di organico della sezione; b) t dirigenti delle sezioni IV^ e I^ bis, anziché porre i magistrati in migliori condizioni operative con programmi criteri organizzativi adeguati a gestire il contenzioso pendente (sentenze nn. 35 del 2006 e 190 del 2010 della sezione disciplinare del C.S.M.), stante la carenza per fa quarta sezione, anche “della parvenza dell’organizzazione”, e per la prima bis l’esistenza di una “scientifica confusione dei processi presupposti all’applicazione della legge Pinto”: dichiarazioni del Dott. C. , assegnato alla stesse), si era limitato ad aumentare, d’ufficio, il numero delle cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, così sottraendo al magistrato la razionale autoorganizzazione e gestione del proprio lavoro [C.S.M. Sezione Disciplinare del 2003 n. 68 e sez. Unite n. 1731 del 2003], con il risultato di “un numero di processi in decisione tale da non poter esser smaltiti da chicchessia in termini ragionevoli, neppure lavorando giorno e notte, senza risparmio”, e senza neppure procedere poi ad un’adeguato svolgimento della camera di consiglio perché “allorché arrivava il turno del consigliere A. per riferire al collegio, che essendo la più giovane era l’ultima, era l’ora per il Presidente, che cercava di concentrare il più possibile i giorni di permanenza a Torino, di partire per la sua residenza, a Novara” (dichiarazioni del Dott. C. ). Quindi deve esserne valutata la conferenza e la pregnanza ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per inesigibilità di una condotta diversa (principio invocato dalla ricorrente, Sezioni Unite n. 7193 del 2011, cit.). Infatti, poiché la responsabilità disciplinare del magistrato può sussistere soltanto per la parte che è diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza anche nelle scelte organizzative, e non per cause e circostanze estranee alla sua sfera di controllo, è necessario accertare se le complessive giustificazioni oggettive concernenti le funzioni qualitative e quantitative espletate, le attività e gli incarichi di ufficio svolti dal magistrato, le condizioni e la modalità di lavoro del medesimo non autonomamente scelte (sentenza n. 159 del 2010 della Sezione disciplinare del C.S.M.), hanno inciso, causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui tempi che il magistrato aveva a disposizione per il compimento degli atti ritardati (ordinanza n. 173 del 2010 della Sezione Disciplinare) in modo da connotare di ragionevolezza il ritardo. Altri dati fattuali rilevanti, da accertare, sono il raffronto tra i provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati nei termini di legge nel triennio considerato, specificando anche la tipologia e la complessità o meno degli stessi, e l’effettivo numero di essi, stante il notevole divario indicato dalla difesa – 499 provvedimenti – e quello affermato nella sentenza impugnata – 199 – e la conseguente percentuale del ritardo – 70%, secondo quest’ultima – che costituisce indice della sua gravità, e che la Sezione Disciplinare ha escluso come dipendente dalla disorganizzazione dell’ufficio proprio sulla base dell’esiguo numero dei provvedimenti annualmente depositati e delle udienze tenute dal magistrato A. – nonché il numero di quelli mediamente prodotti dagli altri magistrati delle sezioni nel medesimo periodo e a parità di condizioni (Sez. Un. n. 16627 e n. 17919 del 2007).
Quanto poi ai dati soggettivi sono nuovamente da esaminare, ai fini della configurabilità dell’illecito di cui agii artt. 1, comma 1 e 2, lett. q) del D.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, indicati anche dal P.G., al) l’osservanza del Piano di rientro per eliminare tutti i ritardi e la cessazione del loro verificarsi allorché il magistrato A. si è trasferito alla seconda sezione (ordinanza Sezione Disciplinare C.S.M. n. 179 del 2010, e sentenze nn. 180 del 2010 e 25 del 2011); bl) i successivi pareri favorevoli espressi per la sesta valutazione di professionalità anche sulla diligenza tra i cui parametri vi è: “il rispetto dei termini per la redazione, il deposito dei provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie”, dovendosi confrontare la congruenza tra il relativo provvedimento favorevole ai fini della progressione in carriera (D.L.gs. n. 160 del 2006) e quello disciplinare basato sulla medesima condotta.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente censura il difetto di motivazione e manifesta illogicità per aver omesso il C.S.M. totalmente di motivare sulle ragioni di inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 3 bis del D.Lgs. n. 109 del 2006, richiesta dalla stessa accusa, avuto riguardo al parere favorevole per la sesta valutazione di professionalità espresso dal C.G. in data 20 dicembre 2011, ai favorevoli rapporti dei Presidenti della IV e della II sezione Civile, alla positiva valutazione espressa dal Presidente della Corte di appello di Torino nella nota del 20 novembre 2010, al carattere temporaneo dei ritardi e alla pregevole produttività del magistrato sì che nessun vulnus all’immagine propria o della magistratura ha arrecato né alla fiducia delle parti interessate al giudizio.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle censure che precedono poiché dall’accertamento e dalla nuova valutazione dei fattori oggettivi e soggettivi incidenti sulla condotta del magistrato dipende anche la valutazione della rilevanza dei fatti addebitati.
4.- Concludendo il ricorso va accolto, la sentenza del C.S.M. va cassata e la causa deve essere rinviata alla sezione disciplinare del C.S.M., per la suddetta nuova complessiva valutazione dei ritardi in cui è incorsa il magistrato A. alla luce della complessiva situazione di lavoro in cui la stessa ha operato, avuto riguardo alle complessive funzioni svolte.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione Disciplinare del C.S.M..
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