Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 7 marzo 2018, n. 10424. In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti

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[…]

8. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, va osservato preliminarmente che la Corte di appello, prendendo atto delle modifiche normative, ha effettuato una valutazione del superamento della soglia di punibilita’ rispetto alle mensilita’ indicate nel capo di imputazione (dal dicembre 2010 al settembre 2011, per contributi non versati pari ad Euro 16.722,53) che, alla luce della soluzione interpretativa appena adottata, appare corretta – sebbene detta soglia venga genericamente individuata dai giudici dell’appello come “importo di 10.000 Euro per anno solare” – in quanto il mese di dicembre 2010, rispetto al quale il termine per il versamento spirava il 16 gennaio 2011, andava comunque considerato nel computo complessivo.

Risulta pero’ mantenuto il vincolo della continuazione riconosciuto dal primo giudice con riferimento ai versamenti omessi per ciascuna mensilita’, secondo la disciplina allora vigente; conseguentemente la pena finale e’ stata determinata apportando alla pena-base individuata, oltre all’aumento per la ritenuta recidiva, anche quello previsto dall’articolo 81 c.p., quantificando tuttavia quest’ultimo in maniera unitaria (la pena-base di un mese di reclusione ed Euro 150 di multa e’ stata aumentata ad un mese e venti giorni di reclusione ed Euro 250 di multa per la continuazione, ulteriormente aumentata a tre mesi e quindici giorni di reclusione ed Euro 400 di multa per la continuazione tra i reati).

Cio’ ha comportato, quale conseguenza, la conferma, da parte della Corte territoriale, di una pena divenuta illegale a seguito delle intervenute modifiche normative che hanno inciso sulle modalita’ di determinazione della stessa, circostanza, questa, rilevabile d’ufficio pur in assenza di specifiche doglianze sul punto nei motivi di impugnazione, dei quali va peraltro rilevata la inammissibilita’ (cfr. Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111; Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205).

9. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, relativo alla comunicazione dell’avviso di accertamento da parte dell’INPS, va innanzi tutto rilevato che lo stesso e’ formulato in maniera perplessa, con conseguente difetto di specificita’, tale dovendosi considerare l’affermazione secondo la quale l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’Istituto previdenziale ha effettuato la prevista comunicazione e contestuale diffida di adempimento, sarebbe stata ricevuta da persona che, in quanto indicata con il solo cognome, avrebbe potuto essere un “familiare”, ovvero un “terzo (un ospite, un minore inconsapevole, un collaboratore domestico che firma con il nome del titolare)”.

La doglianza, comunque, e’ manifestamente infondata e concerne una questione ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza.

Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep.2012, Sodde, Rv. 251268), nell’equiparare il decreto di citazione a giudizio alla notifica dell’avviso di accertamento della violazione, quando ne contenga gli elementi essenziali, hanno ricordato come gia’ in precedenza alcune pronunce avessero specificato che la comunicazione e’ da ritenersi a forma libera (Sez. 3, n. 30566 del 19/07/2011, Arena, Rv. 251261; Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007, Vincis Rv. 237202; Sez. 3, n. 9518 del 22/02/2005, Jochner Rv. 230985), tanto da poter ritenere valida anche la spedizione a mezzo raccomandata.

Successivamente si e’ ricordato (Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014, Giacovelli, Rv. 259724; Sez. 3, n. 12567, del 19/02/2013, Milletari’) come si fosse, in precedenza, anche stabilito che la presenza della corretta indicazione del destinatario della contestazione di accertamento della violazione degli obblighi contributivi e dell’indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata, mediante la quale viene eseguita la comunicazione, porta ad escludere che possa assumere rilievo l’impossibilita’ di risalire all’identita’ dell’effettivo consegnatario in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata alla sua conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, n. 2859 del 17/10/2013, dep.2014, Aprea Rv. 258373; Sez. 3 n.30241 del 14/07/2011, Romano).

Richiamando quindi altre decisioni dello stesso tenore (Sez. 3, n. 3144 del 11/12/2013, dep. 2014, Nardone; Sez. 3, n. 47113 del 19/11/2013, Strano; Sez. 3, n. 47111 del 19/11/2013, La Russa; Sez. 3, n. 18100 del 28/2/2012, Caminiti) e riconoscendo anche il mancato ritiro e la “compiuta giacenza” come possibile oggetto di valutazione per quanto riguarda la prova dell’avvenuta comunicazione dell’accertamento dell’omesso versamento, la sentenza Giacovelli concludeva affermando il principio secondo il quale la esatta indicazione del destinatario e dell’indirizzo di recapito sulla raccomandata con la quale viene inviata la contestazione della violazione degli obblighi contributivi consente di escludere ogni rilievo all’impossibilita’ di risalire all’identita’ dell’effettivo consegnatario in assenza di concreti e specifici dati obiettivi, tali da far ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata a sua conoscenza senza sua colpa, poiche’ deve presumersi che il soggetto che sottoscrive l’avviso di ricevimento sia comunque persona abilitata alla ricezione per conto del destinatario del plico, che viene peraltro consegnato dall’ufficiale postale secondo precise formalita’.

Successivamente altra pronuncia (Sez. 3, n. 45451 del 18/07/2014, Cardaci, Rv. 260747), superando una difforme opinione, rimasta isolata (Sez. 3, n. 43308 del 15/07/2014, Parello, Rv. 260746, la quale escludeva la validita’ della “compiuta giacenza”), ha posto in evidenza come la spedizione della comunicazione ad un valido indirizzo dimostri l’ottemperanza, da parte dell’ente previdenziale, all’onere informativo cui e’ tenuto, richiamando anche quanto affermato, nel corso del tempo, dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; Sez. 2 n. 1288 del 10/12/2013, dep. 2014; Sez. L, n. 6527 del 24/04/2003, Rv. 562463).

Tali principi sono stati successivamente ribaditi (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D’Alonzo, Rv. 267938; Sez. 3, n. 28761 del 09/06/2015, Bassetti, Rv. 264452; Sez. 3, n. 52026 del 21/10/2014, Volpe Pasini, Rv. 261287; Sez. 3, n. 45923 del 09/10/2014, Bertelli, Rv. 260990).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto, con motivazione congrua, come dalla documentazione prodotta risultasse che l’avviso di accertamento era stato recapitato a mezzo raccomandata all’indirizzo di abitazione del ricorrente e la cartolina di ricevimento era stata sottoscritta con il cognome ” (OMISSIS)”.

Tali evenienze, accertate nel giudizio di merito, evidenziano la piena validita’ della comunicazione, inviata secondo quanto affermato nelle richiamate pronunce.

10. Quanto al secondo motivo di ricorso, la questione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stata prospettata nei motivi di appello.

Non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perche’ non devolute alla sua cognizione, il motivo di ricorso e’ inammissibile.

11. L’inammissibilita’ del ricorso, tempestivamente presentato, non preclude tuttavia, come si e’ premesso, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena effettuata in violazione del principio di legalita’, che si giustifica anche per evidenti esigenze di economia processuale e massima speditezza.

Detto annullamento (che e’ limitato alla sola necessita’ di rideterminare la pena) va disposto con rinvio in quanto tale rideterminazione non puo’ essere effettuata in questa sede mediante la mera eliminazione dell’aumento applicato per la continuazione, dovendosi provvedere, alla luce del vigente assetto normativo, alla rimodulazione del complessivo trattamento sanzionatorio, tenendo conto del momento in cui risulta superata la soglia di punibilita’ e dell’incidenza, nel giudizio di gravita’ della condotta, dei mancati versamenti afferenti alle mensilita’ successive.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilita’ dell’accertamento del reato e della responsabilita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste; dichiara nel resto inammissibile il ricorso.

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