Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite
ordinanza 28 aprile 2015, n. 8571
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 13 febbraio 2014 I’ENKA INSAT VE SANAYI A.S. proponeva regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito dei giudizio promosso nei suoi confronti dalla FRENER & REIFER s.r.l.( FR Italia), dinanzi al Tribunale di Bolzano, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni, preteso nella somma di euro 8.041.299,46, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per aver subito il regresso da parte della Banca Popolare dell’Alto Adige e della Cassa di Risparmio di Bolzano, che avevano prestato una garanzia a prima richiesta, soggetta alla disciplina e alla giurisdizione inglese, per l’adempimento di un subappalto commesso dall’Enka alla Frener & Reifer Russia (Fr Russia)- società controllata dalla Frener & Reifer s.r.l. – avente ad oggetto la costruzione delle facciate in vetro di un importante centro direzionale commerciale in Mosca, verso il corrispettivo di dollari Usa 36.304.345 oltre Iva.
Esponeva G – che la FRENER & REIFER s.r.l., aveva concesso, a sua volta, una controgaranzia alle banche suddette;
– che queste ultime, per resistere alla diffida di pagamento dell’Enka che aveva denunziato l’inadempimento della subappaltatrice, avevano invano sollevato un’exceptio doli, rigettata dalla High Court of Justice di Londra. onde, avevano agito in rivalsa verso la Frener & Reifer s.r.l., dopo aver soddisfatto le ragioni di credito dell’Enka, ottenendo il pagamento della controgaranzia;
– che con atto di citazione notificato il 10 aprile 2013 la Frener & Reifer s.r.l. aveva convenuto l’Enka dinanzi al Tribunale di Bolzano per il risarcimento dei danni derivati dall’illegittima escussione della garanzia per l’allegato inadempimento della Frener & Reifer Russia, in realtà insussistente, e dal conseguente regresso operato dalle banche nei suoi confronti;
– che l’unico elemento di collegamento con la giurisdizione italiana era il domicilio della società attrice, inapplicabile in una fattispecie risarcitoria disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, che stabiliva invece la giurisdizione in funzione del domicilio del convenuto o dei luogo in cui si fosse verificato l’evento dannoso scaturito da delitti o da quasi-delitti.
Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano.
La Frener & Reifer s. r.l. non depositava controricorso, ma solo memoria ex art.378 cod. proc. civile.
Il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 24 febbraio 2015 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione
Nella fattispecie in esame trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 1968, “sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale’, stante la nazionalità turca dell’Enka Insaat Ve Sanyi A.S. convenuta. In particolare, l’art.5 (Competenze speciali) – trasfuso poi senza sostanziali modifiche, nell’art 5 del Regolamento
CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 – costituisce deroga al generale forum litis, identificato nel luogo di domicilio del convenuto (art. 2, primo comma: “Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato”), disponendo che “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente … in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto (le lieu où le fait dommageable s’est produit)”.
Sotto il profilo della questione di giurisdizione torna quindi rilevante la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza, dovendosi affermare che, in applicazione dell’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, il luogo dell’evento dannoso coincide sia con il luogo ove l’azione o omissione è stata compiuta, sia con il luogo dei c.d. danno iniziale: con simmetrica esclusione, invece, ai soli fini della giurisdizione, della rilevanza dei c.d. danni conseguenza (Cass., sez. un., 22 novembre 2010, n. 23593; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., sez. un. civ., 13 dicembre 2005, n. 27403,). C
Al riguardo, questa Corte regolatrice, con orientamento ormai costante a partire dal 2003, volto ad evitare il pericoloso proliferare della prassi dei cd. forum shopping, ha pertanto negato che il locus commissi delicti sia identificabile con quello in cui il patrimonio del danneggiato risenta delle conseguenze pregiudizievoli dell’evento di danno lamentato come ingiusto (Cass, sez. un. 5 Luglio 2011 n. 14654). Tesi, questa, conforme alla giurisprudenza in subiecta materia della Corte dei Lussemburgo, a far data dalle sentenze Shevill e Marinari del 1995, seguite dalle pronunce Kronhofer del 10.6.2004 e Zuid Chemie del 16.7.2009.
Applicando i predetti principi al caso in esame, si deve quindi escludere la giurisdizione del giudice italiano.
L’azione esperita dalla FRENER & REIFER s.r.l. ha dichiarata natura extracontrattuale, per espressa qualificazione della stessa parte attrice, oltre che per l’assenza di alcun rapporto contrattuale diretto, intercorso tra quest’ultima e la convenuta Enka; ed appare riconducibile, in sostanza, alla fattispecie della lesione aquiliana del credito. In quest’ottica, si rileva che la condotta della creditrice che si assume pregiudizievole è però maturata all’estero: ove sono state escusse, preliminarmente, la garanzia a prima richiesta prestata dalle banche italiane nell’interesse della subappaltatrice FR Russia, e poi la controgaranzia della FR Italia (causa petendi della presente azione di danni). Quest’ultima, in particolare, è stata pagata, in parte, nel Regno Unito – a seguito di pignoramento presso terze banche, National Westminster Bank e Lloyds Bank – e per il saldo, mediante rimessa diretta in favore dell’Enka sul suo conto corrente acceso presso l’Unicredit Bayerische Hypo und Vereinsbank AG in Monaco di Baviera. O
Il fatto che dalle banche pignorate sia stata successivamente esercitata la rivalsa in Italia nei confronti della FR Italia, ultimo soggetto inciso nel proprio patrimonio, dà adito, quindi, ad un danno-conseguenza: che, per le ragioni suesposte, non vale ad attribuire la giurisdizione al giudice italiano.
Alla luce dei predetti principi di diritto appare meritevole di conferma l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinario che nega il radicamento della causa nella Giurisdizione dello Stato ove si trovano le cd. “vittime secondarie”; e cioè, i soggetti che dall’evento dannoso abbiano ricevuto conseguenze pregiudizievoli solo in via mediata (Cass., sez. unite, 27 dicembre 2011 n.28811; Cass. sez. unite 5 luglio 2001 n.14654): com’è appunto avvenuto nel caso di specie, in cui la società attrice lamenta l’ingiusta lesione del patrimonio in dipendenza dell’azione di regresso susseguente ad un pagamento eseguito da terzi, all’estero, in forza di una garanzia a prima richiesta che si assume indebitamente escussa.
Il ricorso dev’essere dunque accolto e per l’effetto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La particolare complessità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
-Compensa tra le parti le spese processuali.
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