In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non e’ inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria
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Sentenza 20 novembre 2017, n. 27436
Data udienza 10 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sezione
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6483/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 726/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata l’8/09/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’avvocato generale MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Emerge dalla sentenza impugnata della Corte d’appello di Torino che (OMISSIS), socio lavoratore della cooperativa di lavoro (OMISSIS), fu nel contempo escluso dalla cooperativa e da essa licenziato per giusta causa, in ragione della contestata aggressione ad un superiore gerarchico; ma non impugno’ la deliberazione di esclusione, limitandosi ad impugnare il licenziamento.
In primo grado il Tribunale di Torino, respinta, oltre all’eccezione d’incompetenza, quella di decadenza per l’omessa impugnazione della deliberazione di esclusione, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, aveva accordato al socio lavoratore la tutela obbligatoria prevista dall’articolo 8 l. n. 604/66 ed aveva altresi’ affermato l’applicabilita’ al rapporto, ai fini del trattamento retributivo, del c.c.n.l. Multiservizi.
La Corte d’appello, nel rigettare l’appello principale della cooperativa e nell’accogliere quello incidentale della controparte, ha sostenuto che, al cospetto dei due contestuali atti estintivi, di esclusione dalla cooperativa e di licenziamento, potesse essere impugnato anche soltanto il secondo, senza necessita’ d’impugnare il primo; nel merito, ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso ed ha riconosciuto al lavoratore l’importo massimo di dieci mensilita’.
La cooperativa (OMISSIS) ricorre per ottenere la cassazione di questa sentenza ed articola in sei motivi il ricorso, che illustra con memoria e che non ha sortito replica.
La sezione lavoro di questa Corte, ravvisata la sussistenza di contrasti esistenti in materia anche nella giurisprudenza di legittimita’ ed evidenziata l’importanza della questione, che coinvolge la ricostruzione dei meccanismi estintivi del rapporto e delle tutele applicabili ai numerosissimi soci lavoratori di cooperative, ha sottoposto la questione al Primo Presidente ai fini dell’assegnazione alle sezioni unite.
La controversia e’ stata quindi assegnata a queste sezioni unite; in prossimita’ della pubblica udienza la cooperativa ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo del ricorso, la cooperativa denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1322 e 2533 c.c., nonche’ della L. 3 aprile 2001, n. 142, articoli 1, 2 e 5. Sostiene che, nel caso di esclusione dalla societa’ cooperativa e di contestuale licenziamento del socio lavoratore, l’omessa impugnazione della delibera di esclusione precluda quella del licenziamento.
La questione scaturisce dal fatto che in capo al socio lavoratore coesistono piu’ rapporti contrattuali e che, quindi, il lavoro cooperativo e’ luogo di convergenza di piu’ cause contrattuali.
E’ sul piano degli effetti scaturenti dalla relazione tra i due rapporti, soprattutto nella loro fase estintiva, osservatorio privilegiato delle dinamiche negoziali, che si sono venute a determinare le incertezze, radicate nella giurisprudenza di merito, ma affioranti anche in quella di legittimita’, delle quali il tema posto dal ricorso e’ manifestazione.
Derivano, queste oscillazioni di giurisprudenza, dal differente peso che si assegna alla specialita’ che il rapporto cooperativo esprime rispetto allo schema della subordinazione o agli altri modelli di facere lavorativo che possono affiancare il rapporto sociale.
Sicche’, a seconda del peso, maggiore o minore, che si riconosca a ciascuno dei due rapporti, di lavoro e associativo, si giunge a conclusioni diverse in relazione alla giustiziabilita’ del licenziamento del socio lavoratore che si accompagni alla delibera della cooperativa che lo escluda, qualora questa non sia impugnata.
1.1.- Quando ha affrontato il tema ex professo, questa Corte ha stabilito che, al cospetto di esclusione e licenziamento, il socio deve necessariamente opporsi alla delibera di esclusione; in mancanza, e’ inammissibile per difetto d’interesse l’azione proposta per contestare la legittimita’ del solo licenziamento (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3836).
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