Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 giugno 2017, n. 15053

La controversia sulla richiesta di riammissione in servizio di un dipendente comunale che aveva presentato le dimissioni è devoluta al giudice ordinario e non a quello amministrativo

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 19 giugno 2017, n. 15053

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez.

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1326/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RICCIONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 393/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 2.7.15 la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame di (OMISSIS) contro la sentenza n. 274/12 del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riammissione in servizio, ex articolo 26 c.c.n.l. 2000 enti locali, proposta dallo stesso (OMISSIS) nei confronti del Comune di Riccione.

All’origine della controversia vi erano le dimissioni di (OMISSIS) dal rapporto di pubblico impiego con il Comune di Riccione (ove lavorava dal 14.6.99 come istruttore di polizia municipale, categoria C), rassegnate a far data dal 12.2.07, cui pero’ aveva fatto seguito, entro i sette mesi successivi, la richiesta di essere riammesso nel posto di lavoro prima ricoperto. Tale richiesta era stata ripetutamente respinta dal Comune di Riccione che poi pero’, a dire dell’odierno ricorrente, aveva riammesso in servizio altro istruttore di polizia municipale che si era trovato in una situazione sostanzialmente identica.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) affidandosi ad un solo motivo di censura.

3. Il Comune di Riccione resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, 26 c.c.n.l. enti locali del 2000 (come modificato dal successivo articolo 17 c.c.n.l. del 1.5.2001) e articolo 2907 c.c., per avere la sentenza impugnata affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di riammissione in servizio di chi, come l’odierno ricorrente, aveva dato le proprie dimissioni, cosi’ cessando dal rapporto di impiego con il Comune di Riccione in data 12.2.07; sostiene il ricorrente di avere, nei sette mesi dalla cessazione del rapporto e precisamente il 4.9.07, chiesto di essere riammesso nel posto di lavoro prima ricoperto (e ancora vacante) e di essersi visto rigettare la domanda sull’asserito presupposto della mancata previsione, nell’ambito della dotazione organica dell’ente e del programma relativo al fabbisogno di personale, della figura di istruttore di polizia municipale; identiche istanze erano state presentate e rigettate nei mesi seguenti fino a quando non aveva appreso che il Comune aveva invece accolto analoga domanda di riammissione (sempre come istruttore di polizia municipale, categoria C) presentata da altro collega del ricorrente, anch’egli in precedenza dimessosi; a sostegno del proprio ricorso in punto di giurisdizione il ricorrente invoca la giurisprudenza di queste S.U. secondo cui le questioni inerenti alla riammissione in servizio sono estranee alla vicende (che, invece, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo) proprie della costituzione ex novo del rapporto.

1.2. Il ricorso e’ fondato.

La domanda di riammissione in servizio non importa l’adozione di atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, di tale decreto legislativo, ne’ procedure concorsuali di cui all’articolo 63, comma 4, del medesimo decreto, di guisa che non introduce un procedimento amministrativo, ma una mera proposta contrattuale (cfr. Cass. n. 21660 del 2008; Cass. n. 3360 del 2005, cit.; Cass. S.U. n. 9100 del 2005).

A sua volta tale proposta contrattuale, come questa Corte ha gia’ avuto modo di statuire, si fonda sull’esistenza d’un precedente rapporto di lavoro ed e’ estranea, pertanto, alle vicende proprie della costituzione ex novo del rapporto lavorativo, quali i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro (cfr. Cass. S.U. n. 26827/09; Cass. n. 3360 del 2005).

Ne discende che l’individuazione del giudice cui spetta conoscere delle relative controversie consegue all’applicazione delle norme che regolano l’attribuzione della giurisdizione per i rapporti di pubblico impiego.

Nel caso di specie, avente ad oggetto un’istanza di riammissione in servizio presentata nel 2007, trova applicazione ratione temporis la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, che attribuisce le controversie relative ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

In base a tale normativa il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio si e’ trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale che restano tali a prescindere dall’esistenza o meno di margini di discrezionalita’ dell’amministrazione nel decidere se accogliere o respingere la domanda di riammissione in servizio del lavoratore (di guisa che non e’ conferente il richiamo a Cass. S.U. n. 8522/12 che si legge nella memoria del Comune di Riccione).

Pertanto, versandosi al di fuori delle materie conservate all’ambito del diritto pubblico ai sensi dapprima del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 68, comma 1, e, poi, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 1, la controversia in esame e’ devoluta al giudice ordinario (cfr. Cass. n. 21660/08).

2.1. In conclusione, si accoglie il ricorso e si dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata va percio’ cassata, con rinvio al Tribunale di Rimini, che pronuncera’ altresi’ sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Rimini, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *