Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 novembre 2016, n. 23469

La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell’articolo 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarita’, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attivita’ professionale di informazione diretta al pubblico, cioe’ di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualita’ e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non puo’ essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 18 novembre 2016, n. 23469

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1548-2016 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l’08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che conclude in conformita’ alle richieste del P.G..

FATTO E DIRITTO

A.- La richiesta del Procuratore Generale.

1.- Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del 18.1.16 depositato il 22.1.16 ai sensi dell’articolo 363 cod. proc. civ., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi nelle controversie civili, decise in sede cautelare in senso opposto dai giudici del tribunale di Napoli, vertenti tra il presidente di una universita’ telematica, nella qualita’ ed anche in proprio, resa oggetto di reiterati articoli apparsi sia in forma cartacea che sul sito internet di un noto settimanale e poi di un quotidiano, prospettati come aventi contenuto diffamatorio perche’ incentrati su notizie e informazioni o collegamenti con altre notizie e informazioni quanto a presunte eccessive facilitazioni nei corsi di studio, soprattutto in favore di alcune forze politiche.

2.- La prima delle due controversie (relativa ad articoli apparsi sia sul numero del (OMISSIS) del settimanale “(OMISSIS)” che sul relativo sito internet il (OMISSIS)) era stata definita con ordinanza 18.2.15 di accoglimento del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso cautelare del diffamato e contestuale ordine, peraltro non seguito dall’instaurazione del giudizio di merito, al gruppo editoriale di rimuovere l’articolo dalla pagina web e di deindicizzarlo presso i piu’ comuni motori di ricerca, nonche’ di non rendere piu’ visibile, sul sito web della testata, il blog collegato al medesimo articolo; la seconda delle dette controversie (relativa ad articoli apparsi sul sito web del quotidiano “(OMISSIS)” nei giorni (OMISSIS) e (OMISSIS)) era stata invece definita con valutazione, in sede di reclamo e con ordinanza del giorno 8.7.15, di inammissibilita’ del provvedimento cautelare in materia.

3.- Riscontrata tale contrastante situazione e sviluppando ampi argomenti a sostegno della tesi sulla piena ammissibilita’ della tutela cautelare preventiva civilistica in caso di pubblicazioni a contenuto diffamatorio su testate telematiche, il ricorrente aveva allora rivolto istanza, in data 10.11.15, al Procuratore Generale presso questa Corte di compulsare la pronuncia dei seguenti principi di diritto: “e’ ammissibile l’ordine di cancellazione e/o di oscuramento di una singola o di piu’ pagine di stampa di testate telematiche, attraverso il ricorso all’inibitoria ex articolo 700 c.p.c. al fine di elidere l’aggravamento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla pubblicazione on line di articoli diffamatori e/o comunque lesivi del decoro della persona giuridica o fisica che sia”; “indipendentemente dal principio innanzi formulato, ove ritenuto, voglia il Procuratore Generale porre all’attenzione della Corte le problematiche esposte nella presente istanza, affinche’ la Corte di cassazione valuti ogni forma di tutela cautelare di natura processualcivilistica che possa essere accordata al destinatario di articoli diffamatori pubblicati su testate giornalistiche on line”.

4.- Al riguardo, il Procuratore Generale ha quindi chiesto, all’esito di un compiuto excursus dell’istituto processuale disciplinato dall’articolo 363 c.p.c., comma 1 e poi della giurisprudenza – tra cui soprattutto la recente pronuncia delle Sezioni Unite penali di questa Corte – in tema di tutela della liberta’ di stampa e di inammissibilita’ di mezzi di intervento preventivi nei confronti quanto meno delle testate telematiche, pure accennando alle problematiche del c.d. “diritto all’oblio”, a questa Corte di enunciare un articolato principio di diritto, nel senso che “il giornale pubblicato, in via esclusiva o non, con mezzo telematico e’ funzionalmente assimilabile a quello in formato cartaceo, e rientra nella nozione di “stampa” di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 1; pertanto, esso non puo’ essere oggetto di provvedimento cautelare inibitorio, con modalita’ sostanziali di sequestro, nel caso in cui venga dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attivita’ di informazione professionale diretta al pubblico, ferma restando la tutela concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali”.

5.- E’ stata disposta, per la rilevanza della questione, la trattazione della richiesta del Pubblico Ministero alla pubblica udienza di discussione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte del 25 ottobre 2016, senza comunicazione ad alcuno.

B.- Il procedimento: le parti del procedimento presupposto.

6.- E’ formulata dal Procuratore Generale richiesta di enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, come novellato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 4: norma in virtu’ della quale “quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e’ ricorribile in cassazione e non e’ altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo’ chiedere che la Corte enunci, nell’interesse della legge, il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”.

7.- Di tale istituto questa Corte ha gia’ puntualizzato, dopo averne ripercorso l’evoluzione, la natura di procedimento autonomo e sui generis, del tutto privo di natura e funzione giurisdizionale di azione di impugnazione, a tutela esclusiva della nomofilachia e quindi volto a perseguire il tendenziale obiettivo di assicurare l’esatta ed uniforme interpretazione della legge, in relazione a fattispecie processuali culminate in procedimenti non solo non impugnati, ma pure normalmente non impugnabili dinanzi alla stessa Corte di legittimita’, sui quali peraltro non ha alcun effetto diretto: da tale articolata conclusione, come pure dagli argomenti sviluppati per raggiungerla, non vi e’ ragione per discostarsi, bastando allora un rinvio all’ampia motivazione al riguardo gia’ sviluppata da queste Sezioni Unite nel precedente che ha preso per primo ed ex professo in considerazione la fattispecie (Cass. Sez. Un., 1 giugno 2010, n. 13332).

8.- Le valutazioni svolte in quella sede in punto di rito mantengono poi la loro validita’, tanto che deve, prima di ogni altra cosa, escludersi la sussistenza delle condizioni per discostarsi dalla conclusione, gia’ adottata dalla medesima Cass. Sez. Un. n. 13332 del 2010, in ordine alla non necessita’ del coinvolgimento, nel presente procedimento, di alcuna parte privata, vale a dire di coloro che tale veste processuale avevano ricoperto nel corso del procedimento concluso con i provvedimenti che costituiscono i presupposti della richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1.

9.- Al riguardo, ad ulteriore conferma di quanto gia’ in quella sede argomentato, si rileva che la prevalenza del c.d. ius constitutionis (in grande approssimazione, l’interesse pubblico alla esatta interpretazione della legge da parte del giudice) sul c.d. ius litigatoris (diritto soggettivo di cui la parte che agisce in giudizio chiede il riconoscimento) connota il presente procedimento di una funzione nomofilattica pura, la quale degrada ad interesse di mero fatto quello di tali parti alla sua definizione, poiche’ il provvedimento presupposto non ne risulterebbe in alcun modo pregiudicato, per espressa previsione di legge, cosi’ privando di concretezza ed attualita’ l’interesse delle parti originarie a prendere parte al presente; ma vi e’ di piu’.

10.- Non solo la carenza di qualsivoglia natura impugnatoria, ma soprattutto il carattere ufficioso del potere di iniziativa – lasciata alla discrezionalita’ del Pubblico Ministero – e l’elisione necessaria, dovuta all’assenza di impugnazione di quello ed anzi della stessa impugnabilita’, di ogni nesso funzionale col provvedimento presupposto impediscono di considerare il presente come un procedimento a parti contrapposte e, a maggior ragione, di qualificare parti del presente procedimento quelle del primo.

11.- Pertanto, ridotto il procedimento nel quale e’ reso il provvedimento presupposto a mera occasione – benche’ in grado di delimitare, per quanto si dira’, a guisa di presupposto processuale l’ambito dell’esercizio del potere cosi’ sollecitato dal Pubblico Ministero e poi esercitato dalla Corte – per l’attivazione del potere di enunciare il principio di diritto, e’ proprio l’assenza di una natura impugnatoria, in uno alla mera occasionalita’ della natura del nesso con un procedimento di merito, ad impedire di applicare, anche solo per analogia, al presente procedimento anche una sola delle regole, proprie di un rito contenzioso a parti – in senso tecnico – contrapposte, dettate per il giudizio di legittimita’ in merito alla loro costituzione, rappresentanza, elezione di domicilio dinanzi alla Corte, comunicazione di atti e cosi’ via.

12.- In definitiva, l’istituzionale assenza di rilevanza del c.d. ius litigatoris nel procedimento in esame giustifica l’esclusione di un qualunque coinvolgimento delle parti del procedimento presupposto, come pure di qualsiasi altro soggetto che possa vantare un interesse alla decisione della questione in un senso o in un altro.

C.- I presupposti del procedimento ex articolo 363 cod. proc. civ..

13.- Cio’ posto, deve rilevarsi come il procedimento seguito alla richiesta del Procuratore Generale e disciplinato dall’articolo 363 cod. proc. civ., comma 1, per la vista sua funzione nomofilattica pura o in senso stretto, debba dirsi caratterizzato dai seguenti presupposti processuali:

a) l’avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile, tanto meno per Cassazione;

b) la reputata illegittimita’ del provvedimento stesso (o, in caso di pluralita’ di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta;

c) un interesse della legge, quale interesse pubblico o trascendente quello delle parti, all’affermazione di un principio di diritto per l’importanza di una sua formulazione espressa.

Tutti tali presupposti sussistono nella specie.

14.- In primo luogo, vi sono almeno due provvedimenti giurisdizionali resi all’esito di due distinti procedimenti cautelari civili ante causam dinanzi ad un tribunale ordinario (quello di Napoli, entrambi della seconda sezione civile, evidentemente competente a termini delle vigenti tabelle): provvedimenti che, esaurita la fase del reclamo con le rispettive ordinanze rese ai sensi dell’articolo 669-terdecies cod. proc. civ., non solo non constano essere stati impugnati, ma neppure lo sarebbero stati e, tanto meno, avrebbero potuto esserlo e meno che mai con ricorso per cassazione; e, quanto a quest’ultima conclusione, in forza di giurisprudenza di legittimita’ consolidata (tra le moltissime: Cass., ord. 11 marzo 2015, n. 4904; Cass. 12 luglio 2012, n. 11800; Cass. 27 giugno 2011, n. 14140; Cass. Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21579; Cass. Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27187), che sottolinea la provvisorieta’ e la mancanza di decisorieta’ propria dei provvedimenti in esame, a fondamento della convinta esclusione della ricorribilita’ per Cassazione.

15.- Questa e’ dovuta, in estrema sintesi, al carattere intrinsecamente instabile – nonostante la persistenza dell’efficacia e del collegamento funzionale con l’altro, reso peraltro solo eventuale dopo le ultime riforme e segnatamente dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – dei provvedimenti urgenti anteriori all’inizio del giudizio di merito, sia che quest’ultimo segua, sia che non segua: carattere intrinsecamente instabile il quale e’ evidenziato, quanto a quelli con effetti anticipatori dell’eventuale pronuncia di merito ed ai sensi dell’articolo 669-octies c.p.c., comma 6, dalla loro inidoneita’ a fare stato anche solo tra le parti e dalla loro caducita’ anche solo per effetto di una successiva sentenza pure non passata in giudicato, come pure dalla loro revocabilita’ ai sensi dell’articolo 669-decies cod. proc. civ. nel caso di inizio del successivo giudizio di merito.

16.- Inoltre, la stessa questione proposta non potrebbe essere mai portata all’attenzione della Corte di cassazione, visto che riguarda proprio l’ammissibilita’ di una tutela cautelare, anche solo atipica (ai sensi cioe’ dell’articolo 700 cod. proc. civ.), preventiva nei confronti della c.d. stampa telematica: una simile tutela ha una connotazione talmente peculiare – in quanto incentrata su attivita’ da compiersi immediatamente e tempestivamente e articolata in misure di anticipazione comunque particolari o sui generis, di contenuto non solo quantitativamente, ma pure qualitativamente o strutturalmente diverso, siccome necessariamente finalizzate a rendere impossibile la diffusione di dati telematicamente trasmissibili, da quelle della decisione finale, invece prevalentemente risarcitorie o ripristinatorie, piuttosto che inibitorie (e comunque, per le caratteristiche della rete, anche queste ultime essendo radicalmente diverse quando intervenissero dopo lungo tempo dai fatti) – che ogni questione ad essa relativa risulterebbe irripetibile nel successivo giudizio di merito ed a maggior ragione nei gradi di impugnazione o dinanzi a questa Corte.

17.- In conclusione, quei provvedimenti cautelari non solo non sono stati impugnati, ma nemmeno mai potrebbero – o avrebbero potuto esserlo dinanzi a questa Corte: e sussiste il primo dei presupposti per il procedimento in esame.

18.- Sussiste anche il secondo presupposto processuale indicato al precedente punto 13.

Nella sua richiesta di enunciazione del principio di diritto, il Procuratore Generale si premura di specificare di averla formulata non in relazione ad una questione astratta, ma con riferimento ad una ben precisa e pertinente vertenza, tra le stesse parti definita oltretutto in modo platealmente opposto dallo stesso ufficio giudiziario di merito; e tanto per escludere che la richiesta stessa abbia un carattere meramente esplorativo o preventivo e possa incorrere nella sanzione di inammissibilita’, gia’ comminata da Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 404: pronuncia con cui si e’ ribadito che il ricorso in esame, anche se non e’ in grado di incidere sulla fattispecie concreta, non puo’ tuttavia prescinderne e postula una pronuncia contraria alla legge, onde denunciarne l’errore e chiedere alla Corte di ristabilire l’ordine del sistema, chiarendo l’esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento.

19.- In questi termini, e’ indubitabile che un medesimo ufficio giudiziario abbia, in esito alla fase cautelare (e, significativamente, in entrambi i casi in esito al reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies cod. proc. civ.), risolto in termini opposti due distinti ricorsi cautelari di un medesimo soggetto che invocava una analoga tutela cautelare preventiva, assimilabile in senso lato al sequestro, nei confronti di pubblicazioni su stampa telematica per asserito loro contenuto diffamatorio in una vicenda peraltro qualificabile come unitaria.

20.- In siffatto contesto, pur non rilevando – ne’ del resto constando ai fini del presente procedimento se siano o meno stati iniziati i giudizi di merito e quali ne siano – o ne siano stati – gli esiti, la prospettazione del medesimo Procuratore Generale sulla non correttezza del provvedimento di merito in punto di ritenuta ammissibilita’ instaura quel collegamento necessario con una fattispecie concreta, indispensabile per l’attivazione del procedimento; fattispecie il cui carattere controverso, inoltre, nella specie rimane per di piu’ aperto ed attuale, in presenza di almeno un provvedimento cautelare positivo anticipatorio (che, per quanto gia’ ricordato sopra, conserva, nonostante la sua istituzionale instabilita’, piena efficacia) ed inoltre in costanza degli effetti della pubblicazione, non impediti dalla declaratoria di inammissibilita’ operata con il secondo provvedimento, dovuta alla peculiarita’ tecnica della materia di cui pure si accennera’.

21.- Ritiene, infine, questa Corte sussistente l’interesse pubblico sotteso all’enunciazione sollecitata dal Pubblico Ministero.

22.- Al riguardo, deve ribadirsi che nel procedimento in esame nessun ruolo gioca il c.d. ius litigatoris, avendo la controversia tra privati costituito soltanto la mera occasione per l’attivazione del pubblico potere di promozione dell’uniforme interpretazione della legge, sicche’ unico ad essere tutelato e perseguito e’ il c.d. ius constitutionis; ma, in questi termini, benche’ non espressamente indicato dalla lettera della norma, a questa Corte deve riconoscersi piena discrezionalita’ nell’apprezzamento della sussistenza o meno di un interesse della legge, cioe’ pubblico, all’enunciazione del principio stesso.

23.- Al riguardo, dovendo estrinsecare una funzione di nomofilachia pura, questa Corte, verificati i presupposti processuali suddetti, puo’ probabilmente per la prima volta alla pari con altre Corti supreme di altri ordinamenti, benche’ informati ad altre tradizioni giuridiche – decidere se decidere, ovvero determinarsi nel senso di addivenire ad una pronuncia di un principio di diritto nell’interesse della legge, oltretutto certamente non restando vincolata dalla domanda del Procuratore Generale – gia’ a sua volta latamente discrezionale nella valutazione della sussistenza del pubblico interesse alla pronuncia del principio di diritto – e dai limiti di essa.

24.- Tanto questa Corte puo’ fare in base a parametri di assoluta discrezionalita’, benche’ certo non arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e non altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici (verosimilmente, di quelli del merito, visto che si tratta di provvedimenti non impugnati, ne’ impugnabili in via ordinaria per Cassazione) o, in alternativa, a materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale od economico delle decisioni che ne resterebbero influenzate; il tutto secondo parametri che sfuggono alle ordinarie regole del sillogismo giuridico e coinvolgono invece considerazioni sistematiche assai ampie e non predeterminabili.

25.- L’opportunita’ di intervenire con l’enunciazione di un principio di diritto e’ poi positivamente ed effettivamente riscontrata nella fattispecie in esame, sia pure non certo per dirimere una discrepanza – quand’anche rilevante – interna pero’ ad un unico tribunale, benche’ tra i maggiori italiani per dimensioni, visto che non e’ compito istituzionale di questa Corte Suprema comporre simili divergenze ermeneutiche locali.

26.- L’opportunita’ si riscontra piuttosto:

– perche’ le Sezioni Unite penali di questa stessa Corte sono di recente intervenute a disciplinare la materia, con un importante arresto di ampia portata anche ricostruttiva della materia (Cass. Sez. Un. pen., 29 gennaio 2015, dep. 17 luglio 2015, n. 31022, imp. Fazzo e a.), statuendo, come da massima ufficiale, che “in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 1 e, pertanto, non puo’ essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attivita’ di informazione professionale diretta al pubblico”;

– in ogni caso, per la rilevante importanza che la stampa telematica ha conquistato – per nozioni di comune esperienza, quando non di cronaca nella vita quotidiana per la pervasivita’ delle telecomunicazioni via internet e l’assenza di prese di posizione da parte della giurisprudenza civile sul regime di tutela dell’informazione diffusa con quei mezzi, quale ulteriore forma di espressione della liberta’ di manifestazione del pensiero, in rapporto alle peculiari potenzialita’ offensive soprattutto di diritti altrettanto fondamentali, quali la dignita’ o il rispetto della riservatezza e della vita privata o lo stesso onore in una moderna accezione.

D.- Il merito della questione.

27.- Puo’ quindi procedersi alla disamina della questione, con la precisazione che al riguardo questa Corte non e’ vincolata dalla concreta articolazione delle richieste formulate dal Procuratore Generale, poiche’ il presente procedimento postula certo il suo atto di impulso, ma non e’ retto da un principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

28.- Questa Corte, una volta attivata la sua funzione nomofilattica pura sul benche’ doveroso atto di impulso del Pubblico Ministero, poi di ufficio ricerca quale sia il principio di diritto rispondente all’interesse della legge nella materia di cui e’ stata investita, per individuare l’esatto senso da attribuire alla normativa che regola la fattispecie, in ossequio appunto al suo compito istituzionale di garantire l’uniforme interpretazione della legge.

29.- Solo, la coerenza della potesta’ nomofilattica con i presupposti del suo esercizio impone a questa Corte di individuare quei limiti di indagine che consentano di mantenere la questione in aderenza con il caso concreto, che restera’ circoscritta alla tematica dell’ammissibilita’ o meno di una tutela preventiva cautelare di contenuto sostanzialmente inibitorio contro i contenuti ritenuti diffamatori di una testata giornalistica pubblicata esclusivamente o meno – on line, senza affrontare ne’ le questioni indotte dalle discipline sulla tutela del diritto alla riservatezza o dei dati personali, che restano quindi del tutto impregiudicate, ne’ le problematiche relative alla tutela della liberta’ di manifestazione del pensiero su Internet in ogni diversa ed ulteriore forma.

E.- Il quadro normativo di riferimento.

30.- Quale punto di arrivo di una piu’ che secolare elaborazione giuridica nazionale, della quale Cass. Sez. Un. pen. n. 31022 del 2015 si e’ fatta carico ai punti da 10 a 12 della motivazione e quale principio cardinale della restaurata democrazia, la liberta’ di pensiero e di stampa significativamente accostati i due oggetti – fu proclamata solennemente dalla Costituzione della Repubblica al suo articolo 21, il quale recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non puo’ essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si puo’ procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorita’ giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorita’ giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo’ essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorita’ giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge puo’ stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

31.- Com’e’ evidente, l’articolo 21 Cost., comma 3, disciplina l’istituto del sequestro in stretta correlazione col divieto di autorizzazione o censura, preventiva o successiva, sottoponendolo alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione: il sequestro della stampa generalmente intesa cioe’, senza specificazioni, sia essa periodica o comune – puo’ essere disposto, con atto motivato dell’autorita’ giudiziaria, soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di stampa clandestina; quello della stampa periodica e’ soggetto ad ulteriori garanzie procedurali; in ogni caso, il riferimento alla legge sulla stampa non introduce una riserva qualificata di legge, ma e’ indicativo del complesso delle norme riguardanti la materia (Corte cost., sentt. 19 gennaio 1972, n. 4 e 25 marzo 1976, n. 60).

32.- L’Assemblea Costituente, in attuazione della 17 disposizione transitoria della Carta fondamentale, varo’ anche la L. 8 febbraio 1948, n. 47, intitolata “Disposizioni sulla stampa” e ritenuta integrante il disposto dell’articolo 21 Cost., il cui articolo 1 precisa che sono da considerarsi stampe o stampati “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.

33.- Per quel che in questa sede rileva, i casi nei quali le leggi vigenti consentono il sequestro preventivo sono:

a) violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull’indicazione dei responsabili (L. n. 47 del 1948, articoli 3 e 16);

b) stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l’aborto (R.Decreto Legislativo n. 561 del 1946, articolo 2: dichiarato incostituzionale con sent. Corte cost. n. 49 del 1971);

c) stampa periodica che faccia apologia del fascismo (L. 20 giugno 1952, n. 645, articolo 8);

d) violazione delle norme a protezione del diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 161).

34.- La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dal canto suo, consacra, al suo articolo 11, la liberta’ di espressione di espressione e d’informazione, prevedendo testualmente:”1. Ogni individuo ha diritto alla liberta’ di espressione. Tale diritto include la liberta’ di opinione e la liberta’ di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita’ pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La liberta’ dei media e il loro pluralismo sono rispettati.”.

35.- Non alla stampa in particolare, ma alla liberta’ di espressione in generale nei suoi profili attivi e passivi, dedica poi il suo articolo 10 la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle liberta’ fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia – in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – con L. 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955), del seguente testuale tenore:

“Liberta’ di espressione.

1. Ogni persona ha diritto alla liberta’ d’espressione. Tale diritto include la liberta’ d’opinione e la liberta’ di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita’ pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste liberta’, poiche’ comporta doveri e responsabilita’, puo’ essere sottoposto alle formalita’, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societa’ democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrita’ territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorita’ e l’imparzialita’ del potere giudiziario.”.

36.- Ancora, per l’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, “ogni individuo ha il diritto alla liberta’ di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”.

37.- La disciplina costituzionale differenzia la stampa periodica da quella comune e ulteriori differenze sono rinvenibili nella L. n. 47 del 1948, che rende gli adempimenti relativi alla stampa periodica (indicazioni obbligatorie, obbligo di registrazione) piu’ gravosi rispetto a quelli previsti per la stampa comune; e numerosi ulteriori interventi normativi – anch’essi presi in considerazione dalla gia’ richiamata Cass. Sez. Un. pen. n. 31022 del 2015 – prevedono, poi, in attuazione dell’articolo 21 Cost., comma 5, finanziamenti pubblici in favore dell’editoria giornalistica, nella prospettiva di favorire il pluralismo nell’informazione e contrastare fenomeni di concentrazionismo, con interventi cui gli interpreti in genere rimproverano una scarsa sistematicita’, rimarcandone la finalita’ di accesso indifferenziato a risorse pubbliche.

38.- In particolare, la L. 7 marzo 2001, n. 62 (intitolata “nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali”), ha, in un minimale tentativo di organicita’ (contestato in quanto tale pero’ dalla prevalente dottrina, che sottolinea la settorialita’ dell’intervento), definito unitariamente come “prodotto editoriale” quello “realizzato su supporto cartaceo (…) o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”, distinguendo, all’interno del genus, due species – quella dei prodotti editoriali senza periodicita’ regolare e quella dei prodotti editoriali con periodicita’ regolare – e comunque estendendo diverse normative previste per la stampa tradizionale ad ogni prodotto editoriale caratterizzato dalla periodicita’ regolare.

39.- Anche gli interventi successivi, tra i quali quello del 2012 (Decreto Legge 18 maggio 2012, n. 63, conv. con mod. in L. 16 luglio 2012, n. 103) ed altro in via di pubblicazione proprio in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione da parte dei due rami del Parlamento, privilegiano comunque una disciplina orientata alla gestione di provvidenze pubbliche, orientate a sostenere il pluralismo e la professionalita’ nell’erogazione dell’informazione.

F.- La nozione rilevante di “stampa”.

40.- Appartiene alla comune esperienza come, da qualche decennio, l’avvento di tecnologie prima impensabili abbia rivoluzionato il modo di vivere e soprattutto di interagire quotidiano non solo della maggior parte degli scambi economici mondiali, ma anche di una gran parte della vita e delle relative abitudini dei singoli individui; ma e’ certamente la possibilita’ di una interconnessione costante – da taluno paragonata a quella neuronale, capace di esaltare esponenzialmente le capacita’ dei singoli componenti – con una moltitudine virtualmente illimitata di corrispondenti in uno spazio teoricamente privo di barriere, in uno all’immediatezza intesa sia sotto il profilo temporale che dell’assenza di controlli o filtri intermedi, a caratterizzare l’aspetto principale della “comunicazione”, nel recuperato etimo originario di “messa in comune” di una mole di informazioni e di dati, assai spesso personali ed anzi personalissimi, che neutralizza ed abbatte la distanza fisica tra gli individui, rendendo teoricamente e spesso praticamente possibile la materializzazione sul singolo dispositivo – a questo punto, ben definibile quale terminale della Rete – personale di un contatto con ogni altro analogo punto nel mondo e il collegamento interattivo con questo, sol che sia da esso consentito.

41.- Non solo ogni aspetto della vita quotidiana, ma anche ogni suo istituto tradizionale ed ogni sua trasposizione nel mondo del diritto, sono investiti da questa rivoluzione: e lo e’ a maggior ragione il settore della comunicazione di notizie e informazioni in senso tradizionale; ma, in attesa che la societa’ prima e, coi suoi consueti tempi, il legislatore poi disciplinino ed irreggimentino in norme piu’ o meno specificamente ad essi destinate le singole mutazioni in atto degli istituti tradizionali, e’ compito del giurista quello di interpretare il sistema giuridico esistente per verificarne la tenuta ed adattare alla nuova realta’, benche’ in magmatica evoluzione, gli istituti e le discipline esistenti in coerenza quanto meno coi principi generali o fondamentali che si ritengano di persistente validita’.

42.- Per questo e’ indispensabile rinunciare a passare in rassegna, per differenziarle dal giornale telematico, le forme di manifestazione e comunicazione del pensiero su internet ai fini dell’individuazione della rispettiva tutela cautelare – anche preventiva – in sede civile, non tanto per l’ampiezza ed indeterminatezza delle ipotesi da affrontare (che’ adducere inconveniens non est solvere argumentum), quanto piuttosto perche’ tanto equivarrebbe alla pretesa di regolare la trasposizione nel mondo della Rete di ogni possibile, eventualmente anche ipotetica e futura o non ancora sperimentata, forma con la quale il proprio pensiero o la propria personalita’ sia messa in comune con tutti i potenziali fruitori del world wide web, vale a dire con ogni individuo che possa ad essa connettersi e, quindi, in teoria, con chiunque: cio’ che, se non appare francamente velleitario, esula ad ogni modo dalla fattispecie concreta da cui il potere nomofilattico trae il suo presupposto, per quanto argomentato piu’ sopra al punto 29.

43.- Ai fini che qui interessano, occorre stabilire soltanto se e a quali condizioni quella forma particolare di comunicazione, che va comunemente sotto il nome di giornale telematico, goda o meno delle garanzie che la Costituzione accorda alla stampa e, quindi, se in tale ultimo concetto quel giornale possa essere condotto; ed a tale domanda queste Sezioni Unite ritengono possibile dare risposta positiva per due vie, tra loro concorrenti, se non alternative: una prima, fondata sull’applicazione diretta, non cioe’ analogica, ne’ estensiva, del lemma della norma costituzionale; una seconda, fondata sull’interpretazione del concetto funzionale di stampa finalizzata alla divulgazione professionale dell’informazione.

44.- In entrambi i casi, puo’ bene prescindersi – siccome non conferente ai fini dell’enunciazione del principio di diritto e quindi estraneo all’ambito della decisione – da qualsiasi sforzo di ricostruzione sistematica della disciplina di settore, solo apparendo indispensabile individuare i tratti caratterizzanti comuni al giornale telematico e a quello tradizionale, al quale ultimo sicuramente la tutela, prevista dalle norme di rango costituzionale ed ordinario su richiamate, e’ gia’ accordata.

45.- Se la Carta costituzionale non definisce il termine “stampa”, si e’ visto che a tanto si induce la legge sulla stampa pubblicata pochi mesi dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che riconduce a tale nozione “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”, escludendo espressamente, in un contesto in cui la tecnologia gia’ conosceva la radiodiffusione e non ignorava la diffusione televisiva, tali ultimi mezzi dalla relativa nozione.

46.- Solamente con la legislazione di settore in campo radiotelevisivo a partire dal 1975 (legge 14 aprile 1975, n. 103; legge 6 agosto 1990, n. 223; L. 31 luglio 1997, n. 249; Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177) fu poi accettata una equiparazione, prevalentemente a fini di garanzia del pluralismo nella diffusione dell’informazione, delle “testate” radiotelevisive a quelle tradizionali, ovvero ottenute coi tradizionali metodi tipografici.

47.- Alla riproduzione tipografica (o mediante impressione di caratteri originariamente mobili, con metodi analoghi a quelli messi a punto da Gutenberg a partire dal 1455), cioe’ di caratteri propri della scrittura o di immagini immediatamente percepibili col senso della vista (o, in alcuni casi eccezionali come la scrittura Braille, con quello del tatto), avvenuta su di un supporto durevole (inteso peraltro nel senso che possa perdurare il tempo necessario alla lettura) – quale la carta – ed ottenuta con qualsiasi mezzo “chimico-fisico”, a ben guardare puo’ pero’ bene essere equiparata la diffusione a mezzo internet.

48.- Con la premessa di rinunciare a qualsiasi velleita’ di precisione tecnica e soltanto con la pretesa di valutare la tenuta dell’interpretazione giuridica di un lemma secondo la sua stessa definizione originaria, ripudiando le tesi dell’esclusivita’ dell’interpretazione secondo il senso inteso dal legislatore al tempo in cui la norma fu redatta, puo’ infatti qui rilevarsi, sia pure in via eminentemente descrittiva o con le necessarie approssimazioni ed a rischio di qualche anche grossolana semplificazione o banalizzazione, ma al fine di verificare l’applicabilita’ della regola di diritto eadem ratio eadem dispositio, come anche la diffusione via intemet comporti una riproducibilita’ di un originale, solo che questo puo’ dirsi quello integrato dai dati fisicamente immagazzinati – ospitati – presso il server dell’internet service provider, per esservi stato immesso dal suo autore, sicche’ la riproduzione avviene previo trasferimento (“scarico”) dei dati da quel server al dispositivo dell’utente finale e ricomposizione e riorganizzazione dei dati stessi presso quest’ultimo dispositivo fino ad essere riprodotto, con meccanismi indubbiamente fisico-chimici, sul video dell’apparecchio terminale o “client” (ed eventualmente, ma non necessariamente, anche stampato mediante un dispositivo ad esso collegato). Ed ancora piu’ semplice e’ l’equiparazione tra riproduzione radiotelevisiva e riproduzione telematica, una volta scaricato il file audio o video, che viene riprodotto, con le viste modalita’, sul dispositivo dell’utente.

49.- In sostanza, mentre con la stampa tradizionale alla moltiplicazione dell’originale provvede direttamente in via per cosi’ dire accentrata lo stampatore e la distribuzione avviene in tempo successivo, con quella telematica si ha la messa a disposizione dell’originale (o di una molteplicita’ di originali tra loro generalmente conformi) di una moltitudine indifferenziata di utenti finali, lasciando a questi il processo tecnico finale della visualizzazione, con mezzi indubbiamente fisico-chimici, dei segni grafici o degli altri mezzi di comunicazione impiegati dall’autore di questa: si ha – in termini sempre meramente descrittivi e volutamente atecnici quindi una sorta di scomposizione del procedimento di riproduzione, mediante una delocalizzazione, presso il singolo utente o client, della fase concernente l’attivita’ materiale di riproduzione dell’originale, che resta in remoto sul server ove l’autore ha collocato il file in cui quello consiste, anche se la riproduzione puo’ limitarsi alla visualizzazione (che, a stretto rigore, e’ anch’essa una riproduzione per il tempo necessario alla fruizione con uno dei sensi fisici, vista e/o udito).

G.- L’equiparazione funzionale tra giornale telematico e giornale tradizionale.

50.- Una simile ricostruzione elide la necessita’ di interpretazioni evolutive, storiche, estensive o tanto meno analogiche del concetto di “stampa”, bastando semplicemente applicare in via diretta la relativa definizione alla fattispecie della trasmissione a distanza con mezzo telematico ed alle sue peculiarita’, per sussumere nella previsione costituzionale dell’articolo 21, comma 3 (e seguente, per quel che potrebbe rilevare), della Costituzione il giornale telematico; ma alla stessa conclusione si perviene anche per altra via.

51.- Infatti, le Sezioni Unite penali di questa Corte (con la piu’ volte richiamata sentenza n. 31022 del 2015) hanno gia’ ricordato come alla nozione di “stampa” siano pacificamente ricondotti i giornali tradizionali ed alla stessa hanno concluso di potere condurre quelli telematici: gli uni e gli altri, secondo la specifica rielaborazione offerta (v. punti 21.4 e s., nonche’ 22), sono qualificabili come prodotti editoriali, caratterizzati da una testata, dalla diffusione regolare, dall’organizzazione in una struttura con un direttore responsabile che sia giornalista professionista o pubblicista, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, dalla finalizzazione all’attivita’ professionale di informazione diretta al pubblico, per tale intendendosi quella di raccolta e commento di notizie di attualita’ e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.

52.- In estrema sintesi, e’ dal riscontro di identici requisiti, elaborati per le due tipologie, che e’ fatta discendere l’equiparazione dei giornali – in tutto o in parte – telematici a quelli tradizionali: evidentemente, vi e’ qui da dire, sulla base del riscontro dell’esercizio, da parte di entrambi in forme simili, di un’attivita’ professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, esercitata secondo regole preliminarmente elaborate di responsabilita’ o doveri o rispetto di limiti – ed in prevalenza autoamministrate per l’organizzazione in albi di natura pubblicistica – da parte di soggetti particolarmente qualificati, in regime di trasparenza anche quanto a fonti di finanziamento e sostanzialmente di riferimento.

53.- La piena liberta’ di comunicazione di informazioni e di idee su tutte le questioni di interesse pubblico, riconosciuta alla stampa in una societa’ democratica anche in un contesto sovranazionale (Corte eur. dir. Uomo, Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi as c/ Estonia, ric. n. 64569/09, punto 132, con richiamo ai risalenti precedenti Jersild c/ Danimarca, 23 settembre 1994, § 37, Raccolta 1997-I, e Bladet Tromso e Stensaas c/ Norvegia (GC), n. 21980/93, § 58, CEDH 1999-111), trova infatti limitazioni in doveri e responsabilita’ a garanzia anche dei diritti fondamentali altrui: doveri e responsabilita’ che possono essere adeguatamente rispettati, a tutela dei diritti fondamentali altrui, evidentemente con una organizzazione strutturata come sopra, sicche’ solo ad un tale statuto puo’ collegarsi la – cosi’ ben piu’ pregnante rispetto a quella generale, in ogni caso spettante, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 21 Cost. – tutela costituzionale ed ordinaria del divieto di cautele preventive dal contenuto corrispondente al sequestro.

54.- Ne’ rileva che tale elaborazione si poggi, come criticamente rilevato in dottrina, in prevalenza sulla normativa di settore finalizzata al sovvenzionamento dell’editoria per favorirne la diffusione pluralistica e professionale; potendo, al contrario, osservarsi:

– che quest’ultimo obbiettivo e’ idoneamente in grado di orientare, quale mezzo di intervento indiretto dei pubblici poteri, la disciplina di una stampa moderna ed appunto responsabile (nel senso indicato al punto precedente), quale valore da privilegiare od incentivare nell’ambito della piu’ generale e per altro verso comunque garantita liberta’ di espressione: nel senso che soltanto la stampa che presenti quelle caratteristiche, in teoria idonee ad offrire una divulgazione di informazione responsabile e professionale, possono meritare anche, da un lato, un sovvenzionamento pubblico e, dall’altro, la tutela preventiva dal sequestro.

55.- In altri termini, che si tratta di connotazioni obiettivamente funzionali alle esigenze di tutela dalle attivita’ di controllo preventivo previste dall’articolo 21 Cost.: invero, tali forme di tutela bene possono predicarsi riservate a quelle specifiche forme di manifestazioni di pensiero, come appunto la diffusione ed il commento professionali di notizie od informazioni, indispensabili per la formazione della pubblica opinione in una moderna societa’ democratica, quali giustificazione stessa o contrappeso della particolare responsabilita’ loro richiesta ed imposta.

56.- Ove questi connotati strutturali e funzionali siano posseduti dal giornale pubblicato, non importa se in tutto o in parte, col mezzo telematico, a prescindere anche dall’equipollenza dei metodi impiegati descritta ai precedenti punti 51 e 52 si giustifica allora la riconduzione di tale giornale nel concetto di “stampa” rilevante ai fini dell’articolo 21 Cost., comma 3, e quindi ai fini dell’esclusione del sequestro od altra forma di controllo preventivo.

57.- Va solo precisato che la periodicita’, talvolta richiesta dalla normativa in esame ed in ogni caso imposta per la qualificazione di una pubblicazione come giornale o periodico, sta nella non occasionalita’ o nella non episodicita’ o nella non unicita’ dell’edizione o pubblicazione: cosa che puo’ riscontrarsi in una regolarita’ di pubblicazione di nuove edizioni (o numeri), unificate dall’identita’ o perlomeno dalla costanza degli altri elementi sopra descritti; e che, nella stampa telematica periodica, strutturalmente articolata su di un sito tendenzialmente permanente, puo’ risolversi – ai fini che qui interessano e sempre con la vista premessa di grande approssimazione, funzionale all’applicazione di concetti originariamente modellati su realta’ fattuali non ancora evolute – anche nel consueto “aggiornamento” delle relative pagine: cio’ che, per mantenere un parallelismo meramente descrittivo con la stampa tradizionale, puo’ equipararsi alla lontana ad una “edizione” di un certo giorno o di una certa ora.

58.- Per concludere, va ricordato che anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea equipara senza problemi la stampa tradizionale a quella on line: ritenendo irrilevante il supporto utilizzato per la pubblicazione, poiche’ l’attivita’ giornalistica puo’ essere esercitata sulla carta stampata, attraverso il servizio radiotelevisivo oppure mediante internet, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalita’ di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato (Corte giust. U.E., sent. 16 dicembre 2008, causa C-73/07, Satakun Markkinaporssi, in Racc. 1-9831, p.to 61; in senso analogo le pronunzie gia’ citate dalla richiamata Cass. Sez. Un. pen. 31022 del 2015: Corte Giust. U.E., 25/10/2011, Martinez c. Societe’ MGIM Limited; Corte Giust. U.E., 25/10/2011, Date Advertising c. X).

59.- E, dal canto suo, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ancor piu’ di recente (Corte eur. dir. Uomo, Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi as c/ Estonia, ric. n. 64569/09, punto 133) presuppone anch’essa tale equiparazione ai fini della liberta’ di espressione, riconoscendo che i siti Internet contribuiscono grandemente a migliorare l’accesso del pubblico all’attualita’ e, in maniera generale, a facilitare la comunicazione dell’informazione (richiamando i suoi precedenti 18 dicembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turchia, ric. n. 3111/10, punto 48, nonche’ 10 marzo 2009, Times Newspapers ltd c. Regno Unito, ricorsi nn. 3002/03 e 23676/03, punto 27), sia pure col rischio, per il loro contenuto, sicuramente molto maggiore rispetto alla stampa tradizionale di attentare all’esercizio e al godimento dei diritti e delle liberta’ fondamentali, in particolare al diritto al rispetto della vita privata (sul punto richiamando il suo precedente 5 maggio 2011, Pravoe Delo c. Ucraina; nello stesso senso pure: Corte eur. dir. Uomo, 16 luglio 2013, Wegrzynowski e Smolczewsky c. Polonia, ric. n. 33846/07).

60.- Il mezzo di comunicazione e’ sicuramente piu’ pervasivo e diffusivo, idoneo a causare danno in modo maggiore, rispetto alla carta stampata ed in genere alla stampa tradizionale, ma – evidentemente – in modo appena piu’ capillare della diffusione via radio o via televisione: sicche’ correttamente – secondo quanto gia’ prospettato dai giudici del merito che di tanto si sono occupati – ogni problematica connessa a tali modalita’ tecniche o strutturali del mezzo va riservata al momento successivo della pronuncia a cognizione piena, quando, accertata definitivamente la prevalenza sul diritto di liberta’ di manifestazione del pensiero e di stampa di quello all’onore ed alla dignita’ del soggetto diffamato, occorrera’ risarcire il danno, in via prioritaria in forma specifica e solo sussidiariamente per equivalente.

61.- D’altra parte, la maggiore ed anzi immediata diffusivita’ – che, per la sua illimitatezza, potrebbe quasi definirsi diffusivita’ globale – e’ il proprium di tale rivoluzionario mezzo di comunicazione: limitare il quale in via cautelare equivarrebbe a sterilizzarlo o a svuotarne di contenuto le potenzialita’; sicche’ le stesse valutazioni di bilanciamento tra diritti altrettanto fondamentali (la liberta’ di stampa ed il diritto all’onore o all’immagine, prevalente senz’altro la prima, benche’ soltanto nella fase cautelare preventiva civilistica), operate dalla Corte costituzionale italiana con sobria lungimiranza quarantasei anni fa, vanno ribadite per la persistente attualita’ della necessita’ di garantire quella liberta’ di manifestazione del pensiero, se intesa con le cautele gia’ riconosciute ed elaborate per la stampa tradizionale.

62.- In sostanza, davvero non si puo’ trattare in via interpretativa in modo deteriore rispetto al passato la liberta’ di stampa solo perche’ e’ diventato tecnicamente piu’ facile avvalersene.

63.- Per quanto argomentato in premessa, peraltro, non puo’ in questa sede farsi luogo ad alcun altro approfondimento: i contenuti del giornale telematico – nel relativo concetto compreso anche il settimanale o periodico – in quanto tale sono equiparati ai corrispondenti contenuti del giornale tradizionale, ovviamente a parita’ di presupposti applicativi e mutate esclusivamente le modalita’ tecniche di realizzazione (o “implementazione”); i contenuti propri od esclusivi del giornale telematico (nel relativo concetto compreso anche il settimanale o periodico), cioe’ resi possibili esclusivamente da questo e non comuni anche alla stampa tradizionale, andranno valutati separatamente e ad essi non potra’ allora immediatamente estendersi la conclusione di applicazione de plano della normativa di tutela, di rango tanto costituzionale che sovranazionale ed ordinario, ma dovra’ essere ricercata di volta in volta in base ai parametri rilevanti propri della singola fattispecie, eventualmente diversi, a tutto concedere riferiti al solo comma 1 dell’articolo 21 Cost. ed al piu’ intenso bilanciamento con gli altri diritti fondamentali della prima parte della Carta fondamentale.

H.- La tutela prevista dall’articolo 21 Cost., terzo comma.

64.- A questo punto, la disamina di queste Sezioni Unite si fa piu’ semplice, perche’ i principi tradizionali e le conclusioni gia’ raggiunte in materia conservano, nonostante il lungo tempo trascorso dall’ultimo esplicito arresto in materia, la loro attualita’.

65.- Al riguardo, Corte cost. 24 giugno 1970, n. 122, dichiarando non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 10 del codice civile, della L. 22 aprile 1941, n. 633, articoli 96 e 97 (contenente disposizioni sulla “protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), e – nei sensi di cui in motivazione – dell’articolo 700 cod. proc. civ., in riferimento all’articolo 21 Cost., comma 3, statui’ solennemente che il sequestro della stampa era vietato, tranne i soli casi previsti dalla legge sulla stampa stessa, per la prevalenza della liberta’ di stampa – a causa dell’importanza del suo ruolo in una societa’ democratica su ogni altro interesse meramente individuale, cosi’ reputando preclusa altresi’ la concessione di qualsiasi misura atipica, soprattutto ai sensi dell’articolo 700 cod. proc. civ., di contenuto corrispondente a quelle espressamente vietate da altre norme dell’ordinamento, a maggior ragione quando si tratti di norme di rango costituzionale.

66.- E, di li’ a pochi anni, Cass. 7 febbraio 1975, n. 2129, sanci’ espressamente che “l’articolo 700 cod. proc. civ., se puo’ consentire l’emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non puo’, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell’ordinamento giuridico e, in particolare, dall’articolo 21 Cost.”, che lo consentiva solo con l’osservanza di limiti rigorosi: sicche’ il giudice, nel disporre la cessazione dell’abuso dell’immagine altrui a norma dell’articolo 10 cod. civ. avrebbe potuto ordinare con provvedimento d’urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si trattasse di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non fosse stato ancora stampato, poiche’, diversamente, il provvedimento cautelare avrebbe inciso su una riproduzione a stampa che costituisce gia’ una manifestazione attuale e concreta dell’esercizio del diritto di liberta tutelato dall’articolo 21 Cost., che lo consente solo nei rigorosi limiti ivi indicati (ovverosia, pubblicazioni contrarie al buon costume e delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi R.Decreto Legge n. 561 del 1946, ex articoli 1 e 2).

67.- Non e’ questa la sede per apprezzare il bilanciamento tra i diritti coinvolti, attesa la chiarezza della previsione costituzionale e quindi dell’opzione operata direttamente dai Costituenti, rispondente tuttora ad un ragionevole componimento tra le esigenze contrapposte.

68.- Tali principi vanno riaffermati in relazione al giornale telematico, quando il conflitto sia con il diritto all’onore o alla reputazione e, quindi, allorche’ il contenuto di quello sia prospettato come diffamatorio: cio’ che costituisce l’oggetto delle fattispecie all’esame dei provvedimenti dei giudici di merito, conclusi in senso diametralmente opposto in punto di ammissibilita’ e che hanno dato luogo al presente procedimento ex articolo 363 c.p.c., comma 1; ed al quale deve allora limitarsi la pronuncia del principio di diritto da elaborarsi.

69.- Infatti, il solo diritto alla reputazione e all’onore (cioe’, a prescindere da altri diritti di pari od eventualmente poziore rango, tutelati da altre discipline, la cui applicazione – e’ bene ribadirlo – e’ lasciata impregiudicata), benche’ certamente anch’esso fondamentale in quanto inerente in modo diretto alla personalita’ od alla dignita’ dell’individuo, deve intendersi recessivo dinanzi alla tutela della liberta’ di stampa, sia pure nella fase a cognizione sommaria di un giudizio civile quale quella cautelare finalizzata all’adozione di misure urgenti (v. Corte cost. 122/70, cit.), di qualunque contenuto, ripristinatorio o inibitorio o analogo.

70.- A loro volta, le misure cautelari proibite dalla lettera dell’articolo 21 Cost., comma 3 sono tutte quelle che impedirebbero la diffusione del materiale gia’ pronto alla circolazione (in tal senso interpretando la norma Cass. 2129/75): sicche’, considerate le caratteristiche tecniche del mezzo con cui l’offesa e’ arrecata, devono qualificarsi precluse, e quindi non ammissibili quale oggetto di qualsiasi provvedimento cautelare o equiparato del giudice civile, tutte le misure, comunque denominate, che tendano ad impedire la persistenza nella Rete o l’ulteriore circolazione o diffusione dell’articolo – o equipollente – di giornale telematico ritenuto diffamatorio o, se da esse inscindibile, dell’intera pagina o dell’edizione o, in casi estremi, della testata; misure tra cui devono comprendersi anche quelle indicate come deindicizzazione o ad esse analoghe o di contenuto o soprattutto effetto corrispondente.

71.- La tutela piena, con il risarcimento in forma specifica o per equivalente e soprattutto con strumenti che spettera’ al giudice che avra’ conosciuto in modo non sommario della vicenda e dei suoi effetti individuare anche in ordine alle conseguenze della particolare diffusivita’ degli strumenti adoperati, andra’ riservata al momento, necessariamente successivo, del riconoscimento – con pronuncia almeno esecutiva, se non definitiva ed irretrattabile – dell’effettiva violazione del diritto individuale all’onore od alla reputazione, il quale solo potra’ eventualmente ribaltare la valutazione di prevalenza tra i due diritti fondamentali.

72.- Giova ribadire ancora una volta che tale conclusione e’ limitata al caso in cui si invochi una tutela civilistica cautelare preventiva contro il giornale (in tale espressione ricondotto anche il settimanale) telematico con cui sia commessa una lesione all’onore o alla reputazione, cioe’ che si prospetti come connotato da un contenuto diffamatorio, mentre non e’ estesa a diversi casi di conflitti con altri diritti assistiti da differenti e specifiche normative, come quella in materia di protezione dei dati personali, ogni questione relativa all’interazione con le quali essendo lasciata esplicitamente impregiudicata.

I.- Conclusioni.

73.- In conclusione, sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1 queste Sezioni Unite deliberano di enunciare il seguente principio di diritto:”La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell’articolo 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarita’, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attivita’ professionale di informazione diretta al pubblico, cioe’ di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualita’ e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non puo’ essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali”.

74.- Non puo’ infine certo trovare applicazione – per la natura del presente procedimento, che non costituisce un’impugnazione – il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite e decidendo sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1 depositata il 22.1.16, enuncia il principio di diritto di cui al punto 73 della motivazione

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