Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 gennaio 2017, n. 2221

La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.
Nel caso di specie trattasi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui all’art. 204-bis del D.Lgs. n. 285/1992 e va, conseguentemente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l’opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, che, al comma 4, stabilisce che tale opposizione si estenda anche alle “sanzioni accessorie”.

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

ordinanza 30 gennaio 2017, n. 2221

Fatto

Il Giudice di Pace di Trani, con sentenza n. 186 del 2/4/2015, dichiarava la propria “incompetenza funzionale” a decidere il ricorso presentato da R. L. avverso il verbale, redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Molfetta, n. OMISSIS del 18/1/2015, con cui veniva contestata una violazione del codice della strada e comminata la sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo, ritenendo “competente” la Commissione Tributaria in quanto trattavasi di “fermo amministrativo”.
La Commissione tributaria provinciale di Bari, ritenendo che la questione sottoposta al suo esame rientrasse invece nella “giurisdizione” del giudice ordinario, sul presupposto che il “fermo amministrativo” non fosse stato disposto per debiti di natura tributaria, al fine di evitare un potenziale conflitto negativo, ha (implicitamente) ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69/2009, sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

Motivi della decisione

La questione controversa concerne l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a decidere avverso il provvedimento con cui viene comminata una sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo (erroneamente qualificato come fermo amministrativo) disposte a seguito di violazioni del codice della strada.
Nel caso di specie risulta impugnato il verbale con cui veniva accertata la violazione dell’art. 193 del Codice della strada – come modificato dall’art. 3 del decreto-legge n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003 – il quale prevede che, in caso di guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, alla contestazione dell’infrazione consegua la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione “accessoria” del sequestro del veicolo.
La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.(cfr Cass. Sez. U, Sentenza n. 15425 del 07/07/2014).
Nel caso di specie trattasi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui all’art. 204-bis del D.Lgs. n. 285/1992 e va, conseguentemente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l’opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, che, al comma 4, stabilisce che tale opposizione si estenda anche alle “sanzioni accessorie”.
Va, conseguentemente, cassata la sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 165/2015, emessa all’udienza di trattazione del 2.4.2015, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 165/2015 davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

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