Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24967. L’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l’occupazione di aree pubbliche (TOSAP) appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al canone di concessione (COSAP)

[….segue pagina antecedente]

che:
L’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l’occupazione di aree pubbliche (TOSAP) appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera h, in relazione al capo 2 del Decreto Legislativo del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, articolo 5 mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – a mente della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, articolo 5 e succ. modif. – la cognizione delle controversie relative al canone di concessione (COSAP), istituito dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 51 e succ. modif., a partire dal primo gennaio 1999 (Cass. sez. U, Sentenza n. 15593 del 03/07/2009, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11967 del 31/05/2011, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1239 del 21/01/2005).
Non rileva che il Condominio abbia ottenuto dal Comune l’annullamento di avvisi di accertamento relativi alla COSAP e il riconoscimento del diritto di ripetere le somme versate in annualita’ successive, trattandosi di versamenti a titolo di canone di concessione (COSAP), quindi di titolo diverso da quelli oggetto della presente controversia.
Va conseguentemente cassata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla Tosap rimesse le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Cassa la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, rimette le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *