Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 17 novembre 2017, n. 27285. Non si può prospettare potere di disapplicazione nel caso di ex dipendenti di lavoro pubblico privatizzato che chiedono di ottenere quote di retribuzione di posizione e di risultato

Non si può prospettare potere di disapplicazione nel caso di ex dipendenti di lavoro pubblico privatizzato che chiedono di ottenere quote di retribuzione di posizione e di risultato. Il potere di disapplicazione presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo. Un’interpretazione che ne estenda il potere di disapplicazione al giudice ordinario e nel contempo gli affidasse la giurisdizione pur in assenza di diritti soggettivi già sorti, finirebbe con il collidere con l’articolo 103 della Costituzione

Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27285
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f.

Dott. DI AMATO Alfonso – Presidente Sezione

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22808-2016 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con le quali si domicilia in (OMISSIS), presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 20017/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere PERRINO ANGELINA-MARIA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FRESA Mario, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiarino la giurisdizione amministrativa.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti, tutti dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, titolari degli incarichi dirigenziali conferiti con deliberazione della Giunta n. 488 del 31 ottobre 2013, hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli per sentir dichiarare l’illegittimita’ o disapplicare le deliberazioni n. 945 del 21 dicembre 2010, n. 837 del 30 dicembre 2011 e n. 797 del 21 dicembre 2012, con le quali, rispettivamente per gli anni 2010, 2011 e 2012, la Giunta regionale ha autorizzato gli uffici competenti a ridurre le risorse destinate alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Per conseguenza, hanno chiesto di condannare la Regione Campania a reintegrare le risorse per la costituzione del fondo, nonche’ di condannarla a corrispondere loro i maggiori importi spettanti pro quota a seguito della reintegrazione del fondo a titolo di retribuzione di posizione e di risultato.

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