Corte di Cassazione, sezioni unite civile, sentenza 16 novembre 2016, n. 23300

Rientra nella categoria delle vittime del dovere il militare che in ferma prolungata e in missione abbia contratto una patologia letale

 

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civile

sentenza 16 novembre 2016, n. 23300

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Pres.te f.f
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Sezione
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente Sezione
Dott. CURZIO Pietro – rel. Pres. Sezione
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Sezione
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Sezione
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11782-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 63/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO);

uditi gli avvocati (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato ed (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso per la competenza del giudice amministrativo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori ed eredi del militare in ferma prolungata (OMISSIS) deceduto per una rarissima forma tumorale, il rabdomiosarcoma, nell'(OMISSIS), all’eta’ di ventisette anni, dopo essere stato piu’ volte impiegato in operazioni in zone di guerra (in particolare in (OMISSIS) e (OMISSIS)), convennero in giudizio il Ministero della difesa chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 266 del 2005.

2. Il Tribunale di Mantova, giudice del lavoro, accolse il ricorso.

3. Il Ministero della difesa propose appello.

4. La Corte d’appello di Brescia lo respinse e condanno’ il ricorrente al pagamento delle spese.

5. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

6. Gli intimati si sono difesi con controricorso e memoria per l’udienza.

7. Con il primo motivo il Ministero denunzia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, articolo 1079, nonche’ della L. n. 206 del 2004, articolo 5, commi 1 e 5, e il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 3 e 63, nonche’ articolo 7 c.p.a., comma 5, e articolo 133 c.p.a., lettera c).

8. Si sostiene che non sono sarebbero state esaminate le deduzioni attinenti alla discrezionalita’ dell’amministrazione nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, articoli 1078 – 1084, con riferimento alle valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio, il che escluderebbe la sussistenza di un diritto soggettivo. Con la conseguenza che, essendo deceduto un militare in carriera, la controversia spetta al giudice amministrativo in virtu’ della riserva di giurisdizione Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articoli 3 e 63, per le controversie in materia di rapporto d’impiego dei militari, che rientrano nel personale non contrattualizzato.

9. La tesi non puo’ essere condivisa, in quanto l’analisi della disciplina dimostra che si e’ in presenza di un diritto soggettivo e si verte in materia di assistenza.

10. La normativa di riferimento e’ dettata dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562 – 565, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite “vittime del dovere”.

11. La definizione di questa categoria di persone si rinviene nel comma 563, che cosi’ si esprime: “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, articolo 3, e’ in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidita’ permanente in attivita’ di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita’; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita’ di tutela della pubblica incolumita’; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilita’”.

12. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l’area, disponendo: “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

13. Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalita’ per la corresponsione delle provvidenze” ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti. Il regolamento e’ stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, che non si e’ limitato a disciplinare termini e modalita’, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di “benefici e provvidenze” e di “missioni”.

14. Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore e’ un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un’amministrazione pubblica priva di discrezionalita’ in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse (su questa medesima linea si sono espresse, in relazione a norme di analogo contenuto, Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927).

15. Si sostiene che elementi di discrezionalita’ si rinverrebbero nella disciplina che regola l’attivita’ del Comitato di verifica cui la normativa richiamata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, articoli 1079 e ss, codice dell’ordinamento militare) affida il compito di formulare un parere medico – legale in ordine al riconoscimento della dipendenza delle infermita’ invalidanti o del decesso da causa di servizio. Ma dall’analisi di tale disciplina emerge che il comitato non ha discrezionalita’ nello svolgere il suo compito di accertare la dipendenza da cause di servizio e deve applicare criteri e modalita’ precisate dalla legge per la determinazione dell’invalidita’ permanente.),a medesima normativa, poi, prevede che l’amministrazione “in conformita’ al giudizio espresso dalle commissioni mediche ospedaliere nonche’ al parere del comitato di verifica” adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione, senza introdurre elementi di discrezionalita’.

16. Ne’ un filtro discrezionale puo’ essere desunto dal limite massimo di dieci milioni di curo all’anno, a decorrere dal (OMISSIS), previsto per la spesa finalizzata all’estensione dei benefici (L. n. 266 del 2005, comma 562), in quanto l’apposizione di un tetto alla spesa annua puo’ giustificare il mancato accoglimento delle domande qualora il limite sia stato raggiunto e non vi siano piu’ fondi, ma non discrezionalita’ nella erogazione del beneficio.

17. Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si e’ in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, deve poi rilevarsi che tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di la’ di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con la amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio.

18. Come si e’ visto, la norma di riferimento e’ la L. n. 266 del 2005, comma 564, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dalla L. n. 466 del 1980, comma 563) anche a “coloro” che abbiano subito infermita’ dipendenti da causa di servizio, delineando un’area che si estende al di la’ del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti.

19. Come si e’ sottolineato in dottrina, si e’ in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un’infermita’ o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza e’ regolata dall’articolo 442 c.p.c. e la giurisdizione e’ del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell’assistenza sociale. Il primo motivo e’ quindi infondato.

20. Con il secondo motivo il ministero denunzia violazione dell’articolo 2697 c.c., per essere stato condannato sull’erroneo presupposto della non contestazione di quanto affermato dagli attori circa il nesso di causalita’ tra la malattia e l’esposizione ad agenti patogeni, contestazione che invece, secondo il ministero, era stata effettuata richiamando il giudizio del comitato di verifica.

21. Anche questo motivo non e’ fondato perche’ la Corte d’appello si limita a giudicare “non contestati” solo i seguenti fatti: 1) situazione dei luoghi e continuita’ fenomenica e cronologica; 2) impiego di uranio impoverito. Al contrario, sul nesso di causalita’ tra malattia ed agenti patogeni la Corte sviluppa una motivazione articolata che prescinde dalla non contestazione.

22. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 603 del nuovo codice dell’ordinamento militare (Decreto Legislativo n. 66 del 2010) per aver riconosciuto il beneficio in presenza di una causa di servizio, mentre al contrario il riconoscimento della qualita’ di “vittima del dovere” costituisce un quid pluris che richiede un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosita’ concreta della funzioni svolte.

Anche quest’ultimo motivo e’ infondato perche’ la Corte d’appello ha specificamente e congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la circostanza che il militare deceduto sia stato esposto a maggiori pericoli rispetto al servizio in condizioni ordinarie, in particolare con riferimento alle condizioni in cui si svolse la missione in (OMISSIS).

24. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

25. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti. Non sussistono invece i presupposti per il pagamento di importi a titolo di contributo unificato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti, liquidandole in 3.000,00 Euro per compensi professionali, oltre 15% per spese forfetarie ed accessori

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