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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 4498  del 22 febbraio 2013

Svolgimento del processo

G.C., inadempiente agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, impugnava tre avvisi di accertamento (per Irpef 1995, e per Iva 1996 e Irpef 1996) conseguenti a un verbale della Guardia di Finanza di Piacenza redatto all’esito di accesso presso un’abitazione privata.
Il suo ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza per la considerazione che l’accesso era stato autorizzato dal pubblico ministero presso l’abitazione del ricorrente (in …), e non anche presso l’abitazione della di lui convivente N.M. (in …) dove era stato in effetti eseguito e dove era stata reperita la documentazione contabile riferita al contribuente.

Codesta decisione veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, giusta sentenza in data 10.5.2006.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro questa sentenza, articolando due motivi di censura.
L’intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

I. – La ricorrente deduce nell’ordine (i) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 52 del d.p.r. n. 633/1972 e 33 del d.p.r. n. 600/1973 e (ii) l’insufficiente motivazione su punto decisivo controverso.
Espone la seguente tesi.
Una volta ottenuta l’autorizzazione all’accesso di cui alle disposizioni succitate, i militari della Guardia di Finanza potevano accedere anche in locali diversi da quelli nominativamente indicati nell’autorizzazione del pubblico ministero, o quantomeno in locali suscettibili di essere posti, quanto al contribuente, nella stessa relazione giuridica indicata nell’autorizzazione stessa. Donde, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, la documentazione ivi reperita poteva essere legittimamente posta a fondamento dell’imposizione.
Nel giudicare diversamente la Commissione aveva invero omesso di valutare una dichiarazione sostanzialmente confessoria del contribuente medesimo, stante che questi aveva dichiarato di convivere con la M.; e la dichiarazione, atteso il significato in equivoco dell’espressione “convivenza” nell’attuale contesto sociale, doveva condurre ad affermare che l’intimato aveva la sua residenza nell’esatto luogo (…) in cui l’accesso era avvenuto.
II. – IL ricorso è infondato.
L’autorizzazione del procuratore della Repubblica, di cui all’art. 52 del d.p.r. n. 633/1972, è stata prevista dal legislatore come opportuno filtro preventivo all’azione accertativa in materia fiscale in tutte le fattispecie coinvolgenti il “domicilio” del contribuente, posto che il domicilio è, per disposizione costituzionale, comunque inviolabile salvo che “nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (art. 14 Cost.).
L’autorizzazione in questione, dunque, non costituisce un mero adempimento formale perché suppone l’accertamento della sussistenza, nel singolo caso, degli specifici presupposti richiesti, per ciascuna fattispecie, dalla afferente norma regolatrice; al punto che il provvedimento, in quanto indefettibile presupposto di validità dell’acquisizione probatoria conseguita con l’accesso, può essere impugnato (vedi Sez. Un. n. 16424/2002) dal contribuente innanzi al giudice tributario insieme con la contestazione della legittimità della pretesa tributaria avanzata dall’ufficio competente in forza di quell’acquisizione probatoria; e il giudice tributario può in questo senso sindacarne la legittimità (vedi, oltre a quella già citata, anche Sez. Un. 11082/2010, nonché, successivamente, per varie applicazioni del principio, Cass. n. 23595/2011; n. 631/2012).
In quanto così funzionalmente caratterizzata, l’autorizzazione in tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della Guardia di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici a essa demandati) legittima solo lo specifico accesso autorizzato, essendo la norma di stretta interpretazione e dovendosi, invero, limitare al massimo l’indubbio vulnus al principio costituzionale di inviolabilità del domicilio comunque derivante dalla previsione dell’accesso (e vedi, per la conseguente impossibilità di sostituirne finanche il riferimento normativo, Cass. n. 21779/2011; n. 19689/2004).
III. – Nel caso di specie risulta dalla sentenza – ed è ammesso nel ricorso – che l’autorizzazione era stata rilasciata dal pubblico ministero per l’accesso in un luogo specifico, tale essendo l’abitazione privata del C. posta in (…); mentre, in effetti, l’accesso era di poi avvenuto in altro luogo (…), presso l’abitazione della convivente del medesimo C. (N.M.).
Correttamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che siffatto accesso fosse stato eseguito in difetto della necessaria autorizzazione.
Non rileva, difatti, quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate a presidio della odierna censura, dal momento che, ove anche si assuma che quella dianzi detta fosse inquadrabile – stante la convivenza – come abitazione anche del contribuente, oltre che della M., resterebbe impregiudicato il profilo sopra considerato, della mancanza di autorizzazione per accedere a questa.
Per cui, conclusivamente, deve fissarsi il seguente principio di diritto: “In tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato (e della Guardia di Finanza nell’esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, a essa demandati), l’autorizzazione all’accesso data dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 52 del d.p.r. n. 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; sicché, in base a essa, non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l’abitazione debba essere individuata in via di fatto”.
IV. – Il ricorso è rigettato.
La particolarità della fattispecie, in rapporto ai sopra considerati elementi di fatto, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

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