Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 34245 del 7 settembre 2012

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22.3.2010 il Tribunale di Siracusa dichiarava D. N.G. colpevole della contravvenzione di cui alla L. 4 giugno 1985, n. 281, art. 25, di modifica dell’art. 64 c.p.c., così diversamente qualificato il reato di cui all’art. 328 c.p. ascritto, e lo condannava alla pena (sospesa) di Euro 3.000,00 di ammenda.
Ricordava il Tribunale che, nel corso di un giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato nominato CTU contabile il dott. D.N.G., il quale all’udienza del 9.12.2005 aveva accettato l’incarico, riservandosi di depositare relazione scritta nel termine di giorni 120.
In data 10.7.2006, assumendo di aver ricevuto in ritardo gli estratti conto bancari e stante l’ampiezza dell’accertamento, chiedeva una proroga di giorni 90. Tale richiesta era però rigettata perchè tardiva; veniva, comunque, concesso un ulteriore termine di giorni 30 per il deposito della relazione.
L’udienza del 22.12.206 doveva, però, essere rinviata per il mancato deposito della relazione e così anche l’udienza del 19.1.2007.
Nonostante sollecito scritto al CTU, notificato il 20.4.2007, anche l’udienza del 15.6.2007 veniva rinviata per il mancato deposito della relazione. Il Giudice Istruttore segnalava allora l’inadempimento al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, al Presidente del Tribunale ed alla Procura della Repubblica e contestualmente revocava l’incarico, nominando in sostituzione altro CTU. Tanto premesso in fatto, riteneva il Tribunale che l’imputato avesse consapevolmente omesso di provvedere all’incarico affidatogli dal Giudice civile, tenuto conto che nel luglio 2007 (e cioè dopo un anno e sette mesi dall’incarico) non era stata depositata ancora la relazione, senza addurre alcuna giustificazione in ordine ai motivi del ritardo (peraltro il nuovo CTU, che aveva provveduto ad assolvere l’incarico, non aveva segnalato alcuna particolare complessità dello stesso).

Riteneva, però, il Tribunale che il reato di cui all’art. 328 c.p. contestato richieda la prova che l’autore della condotta abbia volutamente (e quindi con dolo) inteso di non adempiere all’incarico.
Sicchè, ravvisandosi piuttosto a carico del D.N. una evidente grave negligenza, era configurabile il reato di cui alla L. n. 281 del 1965, art. 25.
2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Siracusa, denunciando l’assenza di motivazione. Il Tribunale non fornisce alcuna spiegazione logica in ordine alla ritenuta ravvisabilità di profili di colpa. Eppure secondo la pacifica ricostruzione dei fatti, operata dallo stesso Tribunale, emerge che l’imputato è rimasto completamente inerte, nonostante i plurimi solleciti all’adempimento dell’incarico.
Il Tribunale non spiega in che cosa sarebbe consistita la negligenza e non tiene conto che l’imputato ha semplicemente deciso di non adempiere all’incarico.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.
2. Dalla stessa ricostruzione dei fatti, effettuata dal Tribunale, emerge “la evidente consapevolezza dell’inadempimento” (pag. 6 sent.).
Evidenzia infatti il medesimo Tribunale che “I dati sopra riportati e compendiati consentono di ritenere che l’imputato abbia consapevolmente inteso omettere di provvedere all’incarico allo stesso affidato dal Giudice civile, di effettuare una consulenza tecnica in materia bancaria, peraltro non atipica..”.
3. Nonostante tali enunciati, il Tribunale ritiene, però, non configurarle il reato contestato di cui all’art. 328 c.p. mancando “la prova che l’autore della condotta abbia volutamente, e cioè con dolo, inteso non adempiere l’incarico pubblicistico, pur liberamente accettato” e risultando piuttosto la condotta caratterizzata da “evidente grave negligenza”.
Tale motivazione non si sottrae alle censure che le sono state mosse dal ricorrente P.M..
3.1. Da un lato, infatti, il Tribunale non tiene conto che il dolo del reato di cui all’art. 328 c.p. è generico.
La giurisprudenza formatasi in relazione al testo del previgente art. 328 c.p. riteneva che, per la configurabilità del reato di cui all’art. 328 c.p., occorresse sotto il profilo psicologico il dolo generico, cioè la volontà cosciente da parte èsì p.u. di rifiutare, ritardare od omettere l’atto dovuto: l’avverbio “indebitamente” inserito nel dettato legislativo non comporta l’esigenza di un dolo specifico, ma sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti. Il dolo generico deve, comunque, ritenersi escluso in caso di omissione o rifiuto di atti d’ufficio realizzati in buona fede, sempre che di questa sia stata fornita la prova (cfr. ex multis Cass. Pen. sez. 6 n. 2301 del 20.1.1985).

La giurisprudenza successiva, sotto la vigenza del novellato art. 328 c.p. con la L. n. 86 del 1990, ha costantemente ribadito che sussiste l’elemento psicologico del reato in questione quando il p.u. o l’incaricato di un pubblico servizio sia consapevole di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all’intimazione del privato (Cass. sez. 6 n. 31669 del 5.6.2007) o che la norma non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo (Cass. sez. 6 n. 39572 del 10.10.2002).
3.2. Inoltre il Tribunale apoditticamente ravvisa nella condotta dell’imputato una grave negligenza, senza spiegare in che cosa essa sarebbe consistita e senza considerare che neppure l’imputato aveva addotto, a sua discolpa, elementi per ipotizzare una ipotesi colposa.
4. La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, competente in grado di appello in ordine all’ipotesi delittuosa originariamente contestata e non vertendosi “nei casi previsti dall’art. 604, comma 1” (art. 623 c.p.p., comma 1, lett. b)).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania.

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