Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 28477 del 16 luglio 2012
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli con cui D.P. e A. P. erano stati condannati alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 703 e 337 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nel confronti degli imputati per il primo reato, in quanto estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il delitto di resistenza in otto mesi di reclusione, pena interamente condonata.
2. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
Con il primo motivo, A.P. deduce l’erronea applicazione della legge processuale e il vizio di motivazione per avere la sentenza ritenuto tardiva l’istanza difensiva di rinvio del processo per impedimento del difensore, omettendo di valutare la legittimità dell’impedimento stesso.
Entrambi i ricorrenti contestano la sussistenza del reato di resistenza, rilevando che il Carabiniere D.D. non si sarebbe qualificato come tale, che non vi sarebbe stata alcuna violenza esercitata nei suoi confronti e che, comunque, le eventuali minacce non sarebbero state rivolte per ostacolare l’attività del pubblico ufficiale.
Comuni sono, infine, i motivi con cui i ricorrenti lamentano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena.
Considerato in diritto
3. I motivi proposti nei ricorsi sono tutti manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo motivo, proposto nell’interesse di P. si rileva che la sentenza ha correttamente ritenuto la tardività dell’istanza di rinvio.
L’art. 486 comma 5 c.p.p., prescrive che il legittimo impedimento del difensore deve essere comunicato prontamente, per consentire all’ufficio, che lo ritenga giustificato, di predisporre tutti gli adempimenti necessari a evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali e a consentire la celebrazione in data successiva e prossima del dibattimento rinviato; pertanto, il difensore è obbligato a comunicare l’impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo (Sez. II, 2 dicembre 2008, n. 2776, Seminara; Sez. IV, 11 giugno 2003, n. 41997, Fawzi; Sez. I, 26 febbraio 1996, n. 2567, Listanti). In particolare, la giurisprudenza citata ritiene che il difensore, nel caso in cui l’impedimento riguarda altro dibattimento, non può riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al giudice cui chiedere il rinvio.
Nel caso di specie, invece, il difensore (avvocato L. C.) ha presentato l’istanza di rinvio solo il giorno prima dell’udienza, fissata per il 17.3.2010, nonostante avesse avuto notizia del concomitante impegno presso il Tribunale di Nola sin da 17.2.2010.
3.2. Del tutto infondati sono i motivi, comuni ai due imputati, con cui si contesta la sussistenza del reato di cui all’art. 337 c.p. formulando una serie di critiche alla sentenza attraverso una ricostruzione alternativa dei fatti. Invero, i giudici hanno posto a base del loro convincimento le dichiarazioni, ritenute precise e attendibili, del Carabiniere D.D. che ha riferito di essersi prontamente qualificato – in quanto era in abiti borghesi – prima che i due si dessero alla fuga, inseguiti dallo stesso D.
Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto pienamente configurato il reato di resistenza a pubblico ufficiale: infatti, secondo la giurisprudenza il reato di resistenza sussiste in presenza della condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga in auto o in moto, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’Inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo nell’inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità. Ed è quanto accaduto nella specie, in cui durante l’Inseguimento, durato una quarantina di minuti, gli imputati hanno messo in opera manovre dirette ad ostacolare il controllo da parte del carabiniere che li aveva sorpresi a sparare colpi di pistola, anche prendendo a calci il mezzo sul quale si trovava il loro inseguitore.
3.3. Totalmente generici sono infine i motivi con cui i ricorrenti lamentano la mancata applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, dal momento che non tengono in alcun conto del fatto che la sentenza dedica le ultime due pagine a spiegare le ragioni per le quali non si è ritenuto di concedere i benefici, giustificando la scelta con i precedenti penali degli imputati e con la gravità della condotta dagli stessi posta in essere.
4. All’inammissibilità dei ricorsi non segue la condanna alle spese, trattandosi di minorenni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi
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