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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 24554 del 5 giugno 2013

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado del 22/12/2011 con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato B.M. alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all’art. 337 c.p., (capo b), artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., nn. 2 e 10, (capo c), per avere, in (omissis), rifiutato di fornire le proprie generalità all’agente di polizia R.M., per essersi opposto allo stesso agente che aveva tentato di identificarlo e per avere cagionato allo stesso lesioni personali guaribili in sette giorni, a causa ed in relazione all’esercizio delle funzioni pubbliche esercitate dall’agente e per opporre la resistenza sopra indicata.

Rilevava la Corte di appello come le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa R. avessero dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, compresi quelli dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 10; come il quadro probatorio raccolto avesse reso superfluo l’ascolto dei testimoni indicati dalla difesa dell’appellante; come lo stesso non fosse meritevole del riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche; e come la pena finale irrogata fosse stata calcolata, nel suo risultato finale, in maniera corretta, benchè il primo giudice avesse operato la riduzione di un terzo, per la riconosciuta attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, non sulla pena base del reato più grave, bensì sulla pena finale determinata con gli aumenti per la continuazione con gli altri reati.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il B., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Alessandro Rossi, il quale ha dedotto, articolati su otto distinti punti, i seguenti cinque motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 337, 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, e art. 61 c.p., n. 2, e vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la sentenza di condanna di primo grado nonostante non fosse stata acquisita la prova della esistenza di condotte di violenta resistenza verso l’agente o di lesioni personali a questo provocate, nè della consapevolezza da parte dell’imputato della funzione pubblica esercitata dal R., il quale non si era affatto qualificato nè aveva mostrato il suo tesserino, ovvero della consapevolezza di commettere le lesioni personali per eseguire altro reato.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 497 c.p.p., commi 2 e 3, per essersi svolto l’esame del R. senza la previa acquisizione delle generalità teste e senza il previo ammonimento dell’obbligo di dire la verità.
2.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 61 c.p., n. 10, per avere la Corte territoriale disatteso lo specifico motivo dell’appello avanzato sul punto relativo all’esistenza della circostanza aggravante di cui al predetto articolo, posto che il fatto nel quale si sostanzia tale aggravante è già elemento costitutivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale: questione che eventualmente potrebbe essere rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite.
2.4. Violazione di legge, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e vizio di motivazione, per avere la Corte genovese ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’ascolto dei testi a discarico già indicati, ma non escussi, durante il giudizio di primo grado, che avrebbero fornito una prova decisiva per pervenire all’assoluzione dell’imputato.
2.5. Violazione di legge, in relazione all’art. 62 bis c.p., per avere la Corte ligure ingiustificatamente negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che gli elementi favorevoli al prevenuto erano stati già valutati ad altri fini.
3. Con memoria del 30/04/2013 il difensore del B. ha eccepito l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.

Motivi della decisione

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perchè presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l’imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all’apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità.
Ed infatti, premesso che le violazioni di legge, non aventi autonoma rilevanza, rimangono assorbite nei dedotti vizi di motivazione, va evidenziato come il ricorrente non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, limitandosi a criticare il significato che la Corte di appello di Genova aveva dato ai contenuto delle emergenze acquisite durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado. Tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un “travisamento delle prove”, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Avendo la Corte ligure analiticamente spiegato come la prova della colpevolezza del B. in ordine ad entrambi i reati addebitatigli fosse desumibile dalle precise parole della persona offesa R., il quale aveva riferito che egli ed i suoi colleghi avevano aperto al pubblico i locali dell’ufficio immigrazione della questura di Imperia, ammonendo i numerosi astanti a mettersi in fila per consentire un ingresso ordinato nell’ufficio, talchè era stato per l’imputato palese che la persona che aveva di fronte era un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni inerenti alla sua attività; ed aveva pure rammentato che il B., dopo aver imprecato ed essersi rifiutato di dare le proprie generalità e di seguirlo all’interno dell’ufficio, si era opposto all’operato dell’agente dapprima con una spinta, poi dando luogo ad una colluttazione nel corso della quale aveva preso la mano del poliziotto, lo aveva strattonato e fatto cadere di fianco, cagionandogli la lesione personale di cui il teste aveva parlato nel corso della sua deposizione (v. pagg. 1-2 sent. impugn.).

3. Inammissibile è il secondo motivo del ricorso, non solo perchè avente ad oggetto un’asserita nullità relativa che non risulta essere stata dedotta tempestivamente, ma soprattutto perchè riguardante una presunta violazione di legge non dedotta con l’atto di appello.
L’art. 606 c.p.p., comma 3, prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
E’ vero che questa Corte ha avuto modo di sostenere che l’aggravante, di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 10, dell’aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, non è configurabile il relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, poichè la medesima condotta non può essere posta a carico dell’imputato come integrativa sia del citato reato sia della circostanza aggravante (così Sez. 6, n. 11780 del 07/01/2010, Foti, Rv. 246477; Sez. 2, n. 19669 del 22/04/2008, Bastelli, Rv. 239765), ma tale principio deve ritenersi operante nei casi in cui vi sia una piena sovrapponibilità del fatto in cui si sostanzia l’aggravante rispetto a quello che rappresenta l’elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 337 c.p.. Tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie, nel quale la condotta di resistenza a pubblico ufficiale non si era esaurita nel primo spintamente) diretto ad impedire ovvero ad ostacolare il compimento dell’atto del suo ufficio da parte del pubblico agente, ma anche nell’uso di una più pregnante forza fisica idonea a cagionare al R. le non lievi lesioni personali diagnosticate.

In tal senso, deve escludersi che la decisione gravata della Corte territoriale abbia comportato alcuna violazione di legge, in quanto appare più confacente alla fattispecie in esame il principio, pure enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al pubblico ufficiale lesioni personali: in quest’ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall’essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello di cui all’art. 337 c.p. (così Sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012, Giunta, Rv. 252810).

5. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2), la mancata assunzione può costituire violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), mentre, negli altri casi previsti (art. 603, commi 1 e 3), il vizio deducibile in sede di legittimità è quello attinente alla motivazione previsto dal medesimo art. 606, lett. e), (così, tra le tante, Sez. 5 n. 34643 del 08/05/2008, P.G. e De Carlo, Rv. 240995; Sez. 4, n. 4675/07 del 17/05/2006, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235654).
Sotto questo punto di vista il quarto motivo del ricorso, nella parte in cui è stata lamentata la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato perchè riguardante l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’assunzione di prove preesistenti alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Nè è configurabile nella sentenza gravata alcun vizio di motivazione, in quanto questa Corte ha avuto modo reiteratamente di chiarire che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze di prova, deve necessariamente far riferimento ad atti processuali, non presi in considerazione, che siano legittimamente entrati a far parte del patrimonio conosciuto utilizzabile dal giudice, e non anche a dati informativi che non siano stati acquisiti agli atti del processo (così, con riferimento all’ipotesi della “prova non considerata”, ex multis, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, Armosino, Rv. 240411; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588).
6. Manifestamente infondato è, infine, l’ultimo motivo del ricorso presentato nell’interesse del B..
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dei giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la obiettiva gravità delle condotte accertate, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell’art. 62 bis c.p., escludendo di poter valorizzare il solo dato del formale stato di incensuratezza, nè il suo comportamento processuale nel quale non era riconoscibile alcun elemento idoneo a giustificare un giudizio di particolare benevolenza verso l’imputato.
D’altra parte, atteso il diverso fondamento giuridico fra le circostanze attenuanti previste dall’art. 62 c.p., n. 4, e art. 62 bis c.p., non sussiste alcuna contraddittorietà fra la concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato dal reato e il diniego delle attenuanti generiche (in questo senso Sez. 2, n. 1911/73 del 13/11/1972, Palatucci, Rv. 123096).
7. Va disattesa l’eccezione difensiva di estinzione dei reati, in quanto dagli atti risulta che nel corso del giudizio di primo grado vi sono stati rinvii delle udienze che hanno determinato una sospensione del termine di prescrizione, che, perciò, sarebbe andato a scadere solo il 27/04/2014.
8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.

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