Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 21758 del 4 dicembre 2012
La Corte rilevato che sul ricorso n. 13543/11 proposto dal M. in nome e per conto del M. nei confronti del Fallimento F. tecnologie abrasive srl
il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
considerato:
che M. in nome e per conto del M.
ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso il decreto del tribunale di Reggio Emilia depositato il 7.4.11 con cui veniva rigettato il reclamo avverso l’esclusione dallo stato passivo del privilegio ipotecario del credito di euro 147.203,77 oltre interessi ex art. 55 l.f., ammesso al passivo del fallimento della F. srl in via chirografaria;
che la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
Osserva
La ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valida la trascrizione del pignoramento immobiliare del 26.6.08, ostativo al riconoscimento del privilegio, siccome trascritto anteriormente a quest’ultimo, nonostante fosse stata indicata erroneamente la partita Iva anzichè il codice fiscale della società debitrice.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’indicazione della partita Iva anziché del codice fiscale della società non aveva determinato alcuna incertezza nella individuazione di quest’ultima essendo essa nella nota di trascrizione correttamente individuata con la ragione sociale e la sede, tenendo conto anche del fatto che il sistema di trascrizione è informato sulla base della ricerca personale e non sulla base dei codici fiscali.
Tale motivazione è del tutto conforme ai principi stabiliti da questa Corte secondo i quali in tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funnzionale, “ex lege”, alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell’oggetto e del destinatario dell’atto. <ciò posto, a mente dell’art. 2665 cod. civ., è da ritenersi causa di invalidità della nota “de qua” non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l’atto si riferisce. (Cass 1942/98 Cass 5002/05).
In particolare, in relazione alla individuazione delle persone, è stato ritenuto che non è inficiata da alcun vizio di validità la nota che, tra l’altro, contenga una erronea indicazione della sede della persona giuridica acquirente (Cass. 1942/98).
Alla luce di tale precedente appare evidente che l’indicazione della partita Iva in luogo del codice fiscale, restando corretta la indicazione della ragione sociale e della sede nella nota di trascrizione, non comporta alcuna invalidità di questa ma una semplice inesattezza.
Con il secondo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce che essendo stata dichiarata improcedibile la procedura esecutiva immobiliare a seguito della ammissione della debitrice alla procedura di concordato preventivo, l’ipoteca era divenuta opponibile al successivo fallimento.
Il Tribunale ha ritenuto che l’improcedibilità della procedura esecutiva a seguito dell’avvio di procedura concorsuale non fa venir meno gli effetti del pignoramento. Tale affermazione è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell’art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione. Pertanto, ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell’art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacché nella titolarità di quegli effetti è gia subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell’art. 107 legge fall. (Cass. 15103/05).
Dal decreto impugnato non si rinviene alcun elemento in ordine alla questione della ammissione al concordato preventivo e della improcedibilità della procedura esecutiva.
La ricorrente avrebbe di conseguenza dovuto dedurre di avere posto detta questione nell’atto di opposizione riportando il brano relativo.
Avrebbe inoltre dovuto, ai sensi dell’art 366 n. 6 c.p.c. indicare ove fosse rinvenibile negli atti di causa la documentazione invocata a sostegno del proprio assunto.
In mancanza di ciò il motivo deve ritenersi inammissibile.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 c.p.c.
P.Q.M.
Rimette il processo al Presideine della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio
Roma 28.6.12
Il Cons. relatore
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quello rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4500,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
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