Hashish

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 19188 del 3 maggio 2013

Fatto

A.- Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli, Sez. per i Minorenni, ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in esito a rito abbreviato, che aveva dichiarato la penale responsabilità di P.G. per i delitti ex artt. 110 cp., 73 e 80 cpv. del d.P.R. 309/1990, e 648 cp., di concorso in illecita detersione di ingente quantità di hashish (grammi 479 di marijuana, grammi 477 di hashish) e cocaina (grammi 17) e ricettazione di una carta d’identità rubata, condannandolo, con la concessione delle attenuanti generiche e della minore età prevalenti e la diminuente del rito, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa.

B.- Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
1.- con un primo atto a firma dell’avv. Ventrone, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di:
a.- prosciogliere l’imputato, in relazione in particolare alla esclusiva assunzione di responsabilità da parte dei suoi genitori;
b.- concedere le attenuanti generiche;
2.- con altro atto a firma dell’avv. De Falco, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito:
a.- rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’acquisizione della sentenza emessa nei confronti dei genitori del prevenuto;
b.- omesso di spiegare le ragioni dell’attribuzione al minore anche della droga rinvenuta in luoghi diversi dalla lavatrice di famiglia;
c- ritenuto illegittimamente sussistente l’aggravante dell’ingente quantità, prevista comunque da norma incostituzionale;
d.- omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento della non imputabilità almeno parziale del minore;
e.- negato illegittimamente il riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 legge stupefacenti;
f.- omesso di motivare sulla richiesta di minimo aumento per la continuazione;
g.- omesso di motivare sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

Diritto

Il ricorso è fondato limitatamente al motivo relativo all’aggravante dell’ingente quantità.
Si osserva, invero, in ordine alle altre doglianze di cui sopra: – sub B.1.a. e B.2.b., che la Corte d’appello ha motivato in modo congruo e logico (con decisivo superamento della allegata presunta assunzione di esclusiva responsabilità da parte dei genitori) sulla responsabilità del prevenuto per tutta la droga rinvenuta nella casa in cui abitava con i genitori, con riferimento alla sua esplicita confessione e alla circostanza (indicativa della sua consapevole partecipazione alla detersione) dell’occultamento nella lavatrice di parte della sostanza, da lui operato durante lo stesso controllo della P.G.;
– sub B.2.a., che: – in tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell’istruttoria, sollecitato a norma dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., dall’imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato “senza integrazione probatoria”, non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008 – dep. 20/02/2009, Monetti, Rv. 242905); – in ogni caso, è evidente che la Corte d’appello, avendo argomentato nel modo riferito sulla sicura affermazione di responsabilità del prevenuto, ha implicitamente ritenuto non necessaria l’acquisizione della sentenza emessa nei confronti dei genitori, tanto più che non era e non è stato specificato il preciso contenuto di detta sentenza e i modi e termini in cui sia stata affermata la (dedotta) responsabilità del padre dell’imputato;
– sub B.1.b., che le attenuanti generiche risultano concesse;
– sub B.2.d. e B.2.f., che le relative richieste erano state formulate nei motivi di appello in termini del tutto generici;
– sub B.2.e. e B.2.g., che su tali punti la Corte di merito ha reso congrua e logica motivazione (v. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Fondato è invece, come già sopra accennato, il motivo relativo all’aggravante dell’ingente quantità, di cui sopra sub B.2.C.. Le quantità rinvenute, infatti, sono nettamente al di sotto dei limiti individuati da Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 – dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150, per la quale, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente a detta aggravante. Non potendosi, poi, escludere che la ritenuta erronea sussistenza di tale aggravante, pur valutata subvalente rispetto alle attenuanti, abbia comunque avuto influenza sulla determinazione della pena, rientrando la gravità del fatto (sulla cui valutazione potrebbe avere inciso l’errore in questione) tra i parametri di cui all’art. 133 cp. (cfr. Sez. 6, n. 2261 del 07/01/2000, Norice, Rv. 215637), la causa va rinviata al giudice di merito per la (eventuale) rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, n. d.P.R. 309 del 1990 e rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

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